La giurisprudenza del Consiglio di Stato dal 9 al 12 dicembre 2025

Nella seconda settimana di dicembre 2025 il Consiglio di Stato ha pubblicato 7 sentenze in tema di contrattualistica pubblica nella vigenza del D. Lgs. 36/2023:

  • Sentenza 9647/2025 in tema di dichiarazione dei costi della manodopera in assenza di richiesta nella modulistica per la presentazione per la partecipazione;
  • Sentenza 9658/2025 in tema di esclusione per gravi illeciti professionali;
  • Sentenza 9663/2025 in tema di termine del possesso della certificazione dei prodotti offerti;
  • Sentenza 9716/2025 in tema di equivalenza tra prodotti;
  • Sentenza 9515/2025 in tema di subappalto nei contratti misti;
  • Sentenza 9566/2025 in tema di contratti analoghi;
  • Sentenza 9833/2025 in tema di valutazione dell’offerta tecnica.

 

Consiglio di Stato 9647/2025

ALFA contesta l’aggiudicazione a BETA di un lotto di una gara aperta per la fornitura in noleggio di sistemi di endoscopia otorinolaringoiatrica perché questa non avrebbe indicato i costi della manodopera e avrebbe presentato una garanzia non conforme rispetto al requisito minimo di “full risk” richiesto dal capitolato contestando anche il punteggio tecnico attribuito alla sua offerta, ma IL TAR
Liguria, nella sentenza 817/2025 rigetta il ricorso provocando l’appello da parte di ALFA.

Ora il Consiglio di Stato conferma la sentenza di primo grado affermando che l’obbligo di dichiarazione, a pena di esclusione, non è esigibile qualora la lex specialis o la modulistica (come in questo caso concreto) fornita dalla stazione appaltante ingenerino confusione o rendano materialmente impossibile l’adempimento. Quanto alla garanzia ha confermato che la dicitura “full risk omnicomprensiva” non esclude limitazioni ragionevoli connesse a “Uso improprio” o “Negligenza o abusi, atti dolosi”, poiché tali esclusioni sono tipiche della pratica commerciale e mirano a evitare la deresponsabilizzazione dell’utilizzatore. Infine, i motivi che contestavano i punteggi tecnici sono stati respinti, riaffermando il consolidato principio secondo cui il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni tecniche della Commissione è limitato ai casi di manifesta illogicità, irragionevolezza o macroscopico errore di fatto, non potendo il giudice sostituire le proprie valutazioni a quelle discrezionali dell’Amministrazione

 

Consiglio di Stato 9658/2025

La STAZIONE APPALTANTE esclude il RTI ALFA, primo classificato, da una gara relativa ai servizi di pulizia in ragione di una sopraggiunta interdittiva antimafia a carico della mandataria e per ulteriori motivi di inaffidabilità a carico delle mandanti tra cui la perdita per inattività della fascia di classificazione economico-finanziaria per una mandante e il rinvio a giudizio per reati quali associazione a delinquere con organizzazioni mafiose, turbativa d’asta e corruzione, a carico dei gestori di entrambe le mandanti. Contro l’esclusione e il conseguente incameramento della cauzione provvisoria, ma il TAR Lazio, nella sentenza 9850/2025, respinge il ricorso.

Ora Consiglio di Stato rigetta l’appello, confermando la linea interpretativa del TAR e ribadendo che il controllo giudiziario sospende gli effetti dell’interdittiva solo per le gare future, non potendo eliminare quelli già prodotti in una gara in corso. Sul tema del grave illecito professionale, ha richiamato la consolidata “teoria del contagio”, secondo cui l’inaffidabilità di una persona fisica con ruolo influente si trasmette all’operatore economico che dirige, rendendo legittima la valutazione discrezionale di esclusione anche in presenza di un semplice rinvio a giudizio per reati gravi commessi nello stesso settore dell’appalto e ha inoltre chiarito che la nomina di un amministratore giudiziario non integra la fattispecie del self cleaning. Quanto alla perdita del requisito economico-finanziario, ha ritenuto non fornita la prova contraria alla presunzione di perdita derivante dall’inattività societaria e infine ha confermato la legittimità dell’azione della STAZIONE APPALTANTE che ha effettuato la verifica dei requisiti al momento tipizzato dall’allora vigente normativa, ossia dopo l’aggiudicazione definitiva ma non ancora efficace , e ha ribadito la natura automatica e oggettiva dell’incameramento della cauzione provvisoria in caso di esclusione dell’aggiudicatario per fatti a lui riconducibili, inclusa l’interdittiva antimafia.

 

Consiglio di Stato 9663/2025

La STAZIONE APPALTANTE indice una procedura negoziata per la fornitura di sistemi per la produzione di concentrati piastrinici e di emocomponenti ma, in seguito ad una di autotutela presentata dalla seconda classificata BETA annulla l’aggiudicazione in favore di ALFA perché un prodotto offerto era sprovvisto della necessaria certificazione e contestualmente aggiudica la gara ad BETA. BETA impugna il provvedimento di autotutela lamentando la mancata valutazione della documentazione prodotta in sede di autotutela, che avrebbe dimostrato la sostanziale conformità del dispositivo e la correttezza del giudizio di equivalenza espresso dalla Commissione giudicatrice in sede di gara. Il TAR Veneto, nella sentenza 836/2025, respinge il ricorso e ora il Consiglio di Stato conferma la sentenza affermando che le regole dell’autotutela devono essere coordinate con il principio di immodificabilità dell’offerta. Nello specifico, si è ribadito che la documentazione attestante la conformità sopravvenuta del dispositivo (registrazione successiva al termine di presentazione delle offerte) non poteva essere considerata , in quanto non si trattava di un mero elemento di prova di una qualità preesistente, ma la certificazione stessa costituiva l’oggetto essenziale del requisito di gara (conformità al Regolamento UE n. 745/2017), insuscettibile di accertamenti per equivalenza postumi o di integrazioni documentali in deroga alle tempistiche di gara.

 

Consiglio di Stato 9716/2025

La STAZIONE APPALTANTE indice una procedura negoziata per l’affidamento della fornitura di materiale di consumo per Radiologia cui partecipano due sole società, e che si conclude con l’aggiudicazione s BETA dopo l’esclusione di ALFA perché  non aveva offerto i prodotti ritenuti “originali” richiesti. ALFA impugna l’aggiudicazione che viene annullata dal TAR Puglia son la sentenza 394/2025 ordina alla STAZIONE APPALTANTE di svolgere una verifica di equivalenza sostanziale dei prodotto contestati, ricercando l’omogeneità funzionale tra i prodotti offerti. La STAZIONE APPALTANTE impugna la sentenza sostenendo di aver già dato seguito alla verifica di equivalenza affermando l’insindacabilità delle valutazioni tecniche in assenza di vizi macroscopici.

Ora il Consiglio di Stato respinge l’appello, confermando integralmente la decisione del TAR, evidenziando che le operazioni istruttorie condotte non erano state incentrate sulla verifica dell’esclusione della rispondenza del prodotto ai requisiti previsti dalla lex specialis, ma si erano concentrate su una non richiesta comparazione tecnico-qualitativa con il dispositivo offerto dalla controinteressata. La pronuncia conclude che l’ente appaltante deve ammettere e valutare il prodotto offerto per apprezzarne l’equivalenza funzionale rispetto al prodotto originale, confermando l’orientamento secondo cui il principio di equivalenza costituisce un cardine inderogabile in materia di contratti pubblici

 

Consiglio di Stato 9770/2025

La mandataria del consorzio ALFA impugna l’aggiudicazione in favore di BETA a causa della presunta carenza del possesso dell’attestato di qualificazione (SOA) e del ricorso illegittimo al subappalto per la categoria prevalente dell’appalto ma il TAR nella sentenza 8199/2025 rigetta il ricorso e ALFA ricorre in appello. Ora il Consiglio di Stato riforma la sentenza stabilendo che, anche nei contratti misti, l’operatore economico deve possedere i requisiti di qualificazione per tutte le prestazioni oggetto del contratto, indipendentemente dalla loro rilevanza rispetto all’oggetto complessivo dell’appalto perché il subappalto necessario è un istituto con funzione pro concorrenziale, destinato a colmare il deficit di qualificazione del concorrente solo per le lavorazioni scorporabili a qualificazione obbligatoria, e non per la categoria prevalente dei lavori.

 

Consiglio di Stato 9802/2025

ALFA contesta l’aggiudicazione dell’affidamento del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale a seguito di sinistri a favore di BETA che non avrebbe posseduto il requisito di capacità tecnico-professionale, che richiedeva l’espletamento di servizi analoghi a favore di Enti Pubblici per un importo non inferiore a € 570.000,00. Il T.A.R., nella sentenza 1338/2025, respinge il ricorso affermando che il requisito esperienziale potesse essere comprovato non solo da contratti o convenzioni, ma anche da servizi effettuati in regime di “libero mercato” e riconosciuti dagli enti proprietari delle strade, richiamando a sostegno i principi di risultato, fiducia e favor partecipationis.

Ora il Consiglio di Stato accoglie il ricorso ulteriore di ALFA censurando il T.A.R. per aver recepito acriticamente le conclusioni del verificatore, in quanto il requisito di capacità tecnico-professionale richiesto dal bando si riferiva espressamente a servizi svolti “a favore di Enti Pubblici”. La lettura letterale e sistematica delle clausole di gara imponeva di ritenere che, anche in caso di servizi svolti in regime di libero mercato su richiesta di singoli cittadini, fosse comunque necessaria una previa autorizzazione o un nulla osta da parte dell’ente proprietario della strada. Questo perché, altrimenti, il requisito tecnico-professionale si sarebbe confuso con il requisito di capacità economico-finanziaria, vanificando il dettato della lex specialis.

 

Consiglio di Stato 9833/2025

ALFA impugna l’aggiudicazione a BETA per vizi dell’offerta tecnica ma il TAR Milano nella sentenza 846/2025 respinge il ricorso e ora il Consiglio di Stato conferma la decisione chiarendo che la lex specialis non prevedeva, a pena di esclusione, l’obbligo di indicare il personale esterno al centro cottura nella relazione tecnica, ma solo quello del centro cottura ai fini del punteggio discrezionale. L’indicazione successiva del personale non addetto al centro cottura era stata correttamente richiesta dalla Stazione Appaltante nell’ambito della verifica di congruità del costo della manodopera, senza che ciò costituisse una modifica inammissibile dell’offerta. Quanto all’insufficienza dei giustificativi formulati da BETA in relazione ai costi di produzione dei pasti, e la conseguente violazione del principio di prossimità e disponibilità della prova la Suprema Corte ribadisce che la valutazione di anomalia dell’offerta è espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile solo in presenza di illogicità o travisamento dei fatti.

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