La giurisprudenza del Consiglio di Stato dal 7 al 11 settembre 2026
Nella prima settimana di settembre 2026 il Consiglio di Stato ha pubblicato 5 sentenze in tema di contrattualistica pubblica nella vigenza del D. Lgs. 36/2023:
- Sentenza 6819/2026 in tema di CCNL;
- Sentenza 6823/2026 in tema di contratti analoghi e requisiti minimi;
- Sentenza 6834/2026 in tema di BIM;
- Sentenza 6837/2026 in tema di avvalimento operativo e subappalto;
- Sentenza 6838/2026 in tema di subappalto manodopera e CCNL;
Consiglio di Stato 6819/2026
La controversia sorge nell’ambito di una procedura aperta per l’affidamento di lavori di ammodernamento autostradali, in cui la stazione appaltante dispone l’esclusione di ALFA, prima in graduatoria, a causa della non equivalenza tra il contratto collettivo indicato nella documentazione di gara e quello applicato dalla consorziata indicata come esecutrice. Nel corso del sub-procedimento di verifica, l’operatore economico cerca di rimediare alle differenze economiche e normative introducendo elementi economici compensativi individuali, qualificando successivamente la consorziata come mero fornitore e, infine, dichiarando l’impegno ad applicare il contratto richiesto. La stazione appaltante ritiene tali modifiche tardive e contrarie ai principi di immodificabilità dell’offerta e di parità di trattamento.
ALFA impugna l’esclusione ma il TAR Lazio, nella sentenza 5364/2026, respinge il ricorso evidenziando che la documentazione originaria designava chiaramente la consorziata come esecutrice e quindi il mutamento di ruolo e la dichiarazione di applicare un diverso contratto collettivo, formulati solo dopo la scadenza del termine di presentazione, costituiscono una modifica sostanziale dell’offerta che incide direttamente sulla struttura dei costi e sulla manodopera. Il tribunale esclude che i trattamenti individuali possano colmare le differenze tra i contratti e ribadisce che la valutazione di equivalenza rientra nella discrezionalità tecnica della stazione appaltante, sindacabile solo per manifesta illogicità. Ora il Consiglio di Stato conferma la decisione ribadendo che il contratto collettivo applicato rappresenta un elemento essenziale dell’offerta, poiché determina il costo del lavoro. Di conseguenza, le progressive rimodulazioni delle dichiarazioni fornite in sede di chiarimenti integrano un’inammissibile rettifica ex post dell’offerta economica non sanabile con il soccorso istruttorio.
Consiglio di Stato 6823/2026
In una procedura aperta per la fornitura di automezzi speciali destinati al soccorso e all’evacuazione dei passeggeri da aeromobili, ALFA contesta i requisiti di capacità tecnico-professionale del raggruppamento aggiudicatario BETA, reputati non conformi alle severe richieste della lettera speciale di gara in termini di analogia delle forniture pregresse e lamenta anche la violazione delle specifiche tecniche della proposta, con particolare riguardo ai sistemi di comando in cabina e all’assenza di additivi antinquinamento, configurando un’ipotesi di prestazione totalmente difforme da quella richiesta.
Il TAR Lazio, nella sentenza 1649/2026, respinge il ricorso, ritenendo che i requisiti esperienziali siano soddisfatti in virtù della vicinanza merceologica delle precedenti forniture e che le critiche tecniche riguardino aspetti non prescritti come vincolanti a pena di esclusione e ora il Consiglio di Stato conferma la sentenza chiarendo che i concetti di forniture analoghe non impongono un’identità assoluta, bensì una similitudine basata sulla comune appartenenza al medesimo settore imprenditoriale, idonea a dimostrare l’affidabilità dell’operatore. Di conseguenza, la pregressa fornitura di scale aeroportuali civili integra pienamente il requisito, poiché risponde alla medesima funzione essenziale di sbarco e imbarco dei passeggeri. Per quanto concerne le asserite difformità dell’offerta tecnica, il Collegio ribadisce che la sanzione espulsiva opera solo in presenza di palesi violazioni di caratteristiche minime essenziali. Nel caso di specie, le contestazioni investono profili non disciplinati in termini rigidi dal capitolato e rientrano nell’alveo della discrezionalità tecnica della commissione giudicatrice, il cui operato non risulta inficiato da manifesta illogicità o travisamento dei fatti.
Consiglio di Stato 6834/2026
ALFA impugna l’aggiudicazione di una procedura di gara indetta per l’affidamento dei lavori di riqualificazione energetica e sistemazione impiantistica, lamentando che BETA non aveva presentato, entro il termine prescritto, l’offerta di gestione informativa, obbligo cogente sia in forza della normativa generale in materia di digitalizzazione e metodologia BIM, sia in base alle prescrizioni della legge di gara. ma il TAR Friuli Venezia Giulia, nella sentenza 52/2026 respinge il ricorso, rilevando in primo luogo che il disciplinare di gara non stabilisce alcun obbligo di allegare l’offerta di gestione informativa a pena di esclusione, e ora il Consiglio di Stato conferma la pronuncia di primo grado ribadendo che la procedura, essendo stata bandita nel corso del duemilaventiquattro, non ricade sotto l’alveo degli obblighi di digitalizzazione vincolanti per le gare successive e che, per gli interventi conservativi sull’esistente, la facoltà di adottare strumenti informativi è subordinata al preventivo completamento di un preciso assetto organizzativo e formativo da parte dell’amministrazione. Nel caso di specie, l’ente appaltante non risulta ancora strutturato per la gestione digitale al momento della pubblicazione del bando, rendendo legittima la scelta di non richiedere l’offerta informativa in sede di gara, ma di differire la presentazione del piano di gestione alla successiva fase esecutiva del contratto.
Consiglio di Stato 6837/2026
La controversia nasce dall’esclusione di ALFA da una procedura di gara aperta indetta per l’affidamento di un accordo quadro relativo al servizio di traslochi. La stazione appaltante rileva il mancato possesso, in capo all’operatore concorrente in forma monosoggettiva, del requisito di idoneità professionale richiesto per l’esecuzione della prestazione principale, consistente nell’iscrizione all’albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi. L’operatore dichiara infatti di voler ricorrere al subappalto necessario anche per la prestazione principale, configurando un assetto che l’amministrazione ritiene in contrasto con le regole di gara, le quali consentono il subappalto qualificatorio solo per una specifica prestazione secondaria.
Il TAR Lombardia, nella sentenza 1538/2026 respinge il ricorso evidenziando la netta distinzione tra l’avvalimento, volto a colmare la carenza di un requisito di partecipazione mediante l’impegno di un’impresa ausiliaria, e il subappalto qualificante, che attiene invece all’esecuzione di parti dell’appalto da parte di terzi. Di conseguenza, il tribunale ritiene legittima l’esclusione poiché la società non presenta un contratto di avvalimento, espressamente richiesto dalla disciplina speciale per sopperire alla mancanza del requisito professionale principale. Avalla inoltre la scelta della stazione appaltante di negare il soccorso istruttorio, trattandosi di una carenza sostanziale non sanabile ex post.
Il Consiglio di Stato conferma la decisione ribadendo che l’avvalimento operativo e subappalto, pur avendo entrambi finalità pro-concorrenziale, non sono sovrapponibili poiché il primo attrae la verifica del requisito nella fase della gara, mentre il secondo rileva principalmente nella fase esecutiva. La disciplina di gara esclude chiaramente il subappalto per la prestazione principale, imponendo l’avvalimento quale unico strumento sostitutivo. Infine, i giudici di appello escludono l’applicabilità del soccorso istruttorio che permettere la regolarizzazione della carenza o la stipula tardiva di un avvalimento dopo la scadenza dei termini comporterebbe una violazione insanabile della par condicio tra i concorrenti.
Consiglio di Stato 6838/2026
La controversia sorge nell’ambito di una procedura di gara indetta per l’affidamento del servizio di bike sharing e la relativa fornitura e posa in opera di ciclostazioni in cui ALFA, seconda graduata, impugna l’aggiudicazione deducendo l’indeterminatezza dell’offerta di BETA per una palese contraddizione tra la dichiarazione di non voler ricorrere al subappalto e la previsione di collaborazioni con partner locali per le attività di manutenzione e posa. Censura inoltre l’irragionevolezza della verifica di anomalia in merito al ribasso dei costi della manodopera, il mancato rispetto di alcune caratteristiche tecniche minime del capitolato e la mancata verifica di equivalenza del contratto collettivo applicato rispetto a quello richiesto dalla disciplina di gara. Infine, in via subordinata, lamenta il difetto di istruttoria circa il possesso dei requisiti generali a seguito di un’operazione di fusione per incorporazione perfezionata dalla ditta aggiudicataria. Il TAR Puglia, nella sentenza 233/2026, respinge integralmente il ricorso, ritenendo l’offerta conforme alle specifiche tecniche e considerando legittime le giustificazioni sui costi del lavoro, in quanto basate su un efficientamento organizzativo e sull’uso di accordi quadro preesistenti che configurano moduli operativi interni e non subappalti necessari.
Ora il Consiglio di Stato riforma parzialmente la decisione confermando che le prestazioni accessorie fornite da ditte locali si inseriscono nell’organizzazione dell’appaltatore e non integrano una sostituzione soggettiva tipica del subappalto. Parimenti, i giudici di palazzo Spada confermano la legittimità delle valutazioni della stazione appaltante in ordine alla congruità dei costi della manodopera e alla neutralità della fusione societaria. L’appello trova invece accoglimento in relazione al motivo concernente l’equivalenza delle tutele del contratto collettivo. Il Consiglio di Stato evidenzia che la determinazione di aggiudicazione deve essere tassativamente preceduta da una formale comparazione dei parametri economici e normativi previsti dalla disciplina di settore, adempimento di cui non si rinviene traccia nei verbali di gara.
