La giurisprudenza del Consiglio di Stato dal 1 al 30 agosto 2026

Nel mese di agosto 2026 il Consiglio di Stato ha pubblicato 37 sentenze in tema di contrattualistica pubblica nella vigenza del D. Lgs. 36/2023:

  • 6203/2026 in tema di offerta economica;
  • 6204/2026 in tema di malfunzionamento della piattaforma telematica;
  • 6219/2026 in tema di affidamento diretto;
  • 6310/2026 in tema di contratti analoghi;
  • 6318/2026 in tema di DGUE, subappalto e ricorso alla procedura negoziata senza bando;
  • 6400/2026 in tema di subappalto necessario;
  • 6416/2026 in tema di costi della manodopera;
  • 6417/2026 in tema di esclusione per illeciti tributarie;
  • 6457/2026 in tema di verifica dell’anomalia;
  • 6507/2026 in tema di offerta economica;
  • 6544/2026 in tema di verifica dell’anomalia;
  • 6546/2026 in tema di valutazione tecnica;
  • 6558/2026 in tema di requisiti di esecuzione;
  • 6561/2026 in tema di subappalto; 
  • 6562/2026 in tema di affidamento in house;
  • 6567-72026 in tema di valutazione tecnica;
  • 6585/2026 in tema di soccorso istruttorio;
  • 6596/2026 in tema di requisiti di partecipazione;
  • 6611/2026 in tema di aggiudicazione provvisoria;
  • 6614/2026 in tema di requisiti premiali;
  • 6515/2026 in tema di costi della manodopera;
  • 6620/2026 in tema di aggiudicazione;
  • 6624/2026 in tema di risarcimento del danno da mancata aggiudicazione;
  • 6625/2926 in tema di accesso agli atti;
  • 6627/2026 in tema di aggiudicazione in seguito a sentenza;
  • 6630/20 in tema di termini di impugnazione;
  • 6635/2026 in tema di requisiti minimi;
  • 6642/2026 in tema di requisiti tecnici;
  • 6645/2026 in tema di attività della commissione;
  • 6662/2026 in tema di valutazione tecnica;
  • 6663/2026 in tema di comprova dei requisiti economici;
  • 6664/2026 in tema di autotutela;
  • 6667/2026 in tema di avvalimento premiale;
  • 6668/2026 in tema di SOA;
  • 6670/2026 in tema di dialogo competitivo;
  • 6692/2026 in tema di offerta economica;
  • 6693/2026 in tema di esclusione di mandante in RTI.

Consiglio di Stato 6203/2026

La controversia in esame origina dall’impugnazione del provvedimento di aggiudicazione di un lotto relativo all’affidamento del servizio di allergologia, nell’ambito di una procedura in cui ALFA contesta l’illegittimità dell’offerta presentata dall’aggiudicataria a causa dell’omessa quotazione economica di due specifici kit di reagenti ritenuti essenziali per l’esecuzione dei test diagnostici. Il TAR Umbria, nella sentenza 744/2025 respinge la censura sull’incompletezza dell’offerta economica, qualificando l’omessa indicazione dei prezzi dei singoli kit come una mera irregolarità non invalidante, in quanto i costi risultano comunque assorbiti nel prezzo complessivo della prestazione, e roa il Consiglio di Stato conferma la decisione rilevando che la documentazione di gara non sanzionava con l’espulsione la mancata indicazione analitica dei codici prodotto e dei singoli costi, posto che l’impresa aveva formulato un prezzo omnicomprensivo ed espressamente incluso i beni contestati nell’offerta tecnica.

Consiglio di Stato 6204/2026

La controversia in esame origina dalla procedura aperta telematica per l’affidamento del servizio di general contract di laboratorio in cui ALFA non riesce a trasmettere la propria offerta entro il termine a causa di asserite problematiche tecniche e formula quindi una richiesta di proroga del termine, inviata via posta elettronica certificata che viene respinta dalla stazione appaltante sul presupposto del regolare funzionamento della piattaforma informatica. Successivamente ALFA chiede anche l’esclusione dell’aggiudicataria BETA per carenza dei requisiti di idoneità professionale, ricevendone un ulteriore diniego della Stazione appaltante motivato dal difetto di una sua legittimazione attiva.

Il TAR Lombardia, nella sentenza 1061/2025, respinge il ricorso ritenendo provati i problemi tecnici  asseriti dichiara inammissibile per difetto di legittimazione e di interesse l’istanza di accesso documentale, atteso che la mancata partecipazione alla gara preclude la titolarità di una posizione differenziata e qualificata, e ora il Consiglio di Stato conferma l’impianto della decisione ribadendo che la presentazione delle offerte telematiche avviene a totale rischio del concorrente, il quale ha l’onere di organizzare i tempi di trasmissione per prevenire criticità tecniche o rallentamenti del sistema, specie se i tentativi di invio avvengono in prossimità della scadenza. e ritenendo legittimo il diniego di accesso difensivo, mancando il nesso di strumentalità concreta con una posizione protetta, e confermano l’idoneità professionale dell’aggiudicataria alla luce di una valutazione globale e complessiva dell’oggetto sociale eseguita dalla stazione appaltante. 

Consiglio di Stato 6219/2026

ALFA contesta l’affidamento diretto senza previa procedura di gara all’ACI, del servizio di gestione delle tasse automobilistiche regionali evidenziando l’assenza delle condizioni tassative e cumulative richieste dall’ordinamento per sottrarre l’accordo al regime del confronto competitivo e del mercato, ma il TAR Molise, nella sentenza 3/2025, ritiene legittima l’omissione della gara pubblica limitatamente alla gestione dell’archivio informatico regionale, sul presupposto che tale specifica attività rientri nelle facoltà di cooperazione previste dalla legge.

Ora il Il Consiglio di Stato ribalta la sentenza chiarendo che il diritto euro-unitario osta all’affidamento diretto, senza gara, dei servizi relativi alla gestione dell’archivio regionale delle tasse automobilistiche a un ente pubblico non economico qualora l’accordo abbia a oggetto l’acquisizione di prestazioni dietro il versamento di un corrispettivo economico. Il Consiglio di Stato rileva che l’accordo in esame prevede proprio un trasferimento forfettario annuo di risorse finanziarie a favore dell’affidatario a fronte di specifiche prestazioni, configurando un sinallagma contrattuale che esclude la natura paritetica e cooperativa dell’alleanza tra enti. Di conseguenza, viene accertata l’illegittimità totale dell’affidamento e viene riconosciuto il diritto della società ricorrente al risarcimento del danno per equivalente, parametrato alla perdita di chance concorrenziale.

Consiglio di Stato 6310/2026

La controversia nasce dall’impugnazione dell’aggiudicazione di una procedura aperta per l’affidamento dell’intervento di messa in sicurezza e bonifica di una falda di un’area in cui ALFA contesta la carenza, in capo all’aggiudicataria BETA, del requisito di capacità tecnico-professionale richiesto dal disciplinare, consistente nell’aver eseguito nell’ultimo decennio contratti analoghi a quello in affidamento per un determinato importo minimo. In sede di chiarimenti, la centrale unica di committenza precisa che si considerano analoghi non solo i servizi di bonifica della falda, ma anche quelli di bonifica di suolo e sottosuolo. La ricorrente sostiene tuttavia che le prestazioni pregresse dichiarate dall’aggiudicataria non integrino vere attività di bonifica, risolvendosi in semplici interventi di demolizione di fabbricati e di rimozione, trasporto o smaltimento di rifiuti, con la conseguenza che l’operatore avrebbe dovuto essere escluso senza possibilità di sanatoria.

Il TAR Lombardia, nella sentenza 279/2026, accoglie il ricorso valorizzando la netta distinzione tra le attività di rimozione dei rifiuti e quelle di bonifica in senso tecnico. Il principale servizio presentato dall’aggiudicataria per raggiungere la soglia economica richiesta riguarda un’area in cui il procedimento amministrativo ambientale si è arrestato prima della fase di bonifica vera e propria, poiché una nuova analisi di rischio ha accertato la non necessità di decontaminare il suolo. Di conseguenza, l’attività eseguita si è limitata alla mera demolizione di edifici e al successivo smaltimento dei materiali derivati, operazioni che non possono considerarsi analoghe alla bonifica delle acque sotterranee oggetto dell’appalto.

Ora il Consiglio di Stato conferma la decisione di primo grado confermando il principio secondo cui la nozione di servizi analoghi non richiede una sovrapponibilità assoluta, ma prestazioni afferenti al medesimo settore professionale, idonee a dimostrare la capacità del concorrente. Tale analogia non può essere estesa fino a ricomprendere la gestione di rifiuti inerti derivanti da demolizioni edilizie, la quale presenta una disciplina, modalità concrete di espletamento e competenze radicalmente differenti rispetto a un intervento finalizzato all’eliminazione o riduzione di sostanze inquinanti. Poiché l’intervento edilizio pregresso si è svolto in un sito in cui la bonifica è stata formalmente dichiarata non necessaria, le relative opere non assumevano alcuna valenza complementare o strumentale a un piano di decontaminazione, determinando così il mancato raggiungimento della soglia economica prescritta dalla legge di gara.

Consiglio di Stato 6310/2026

ALFA impugna il provvedimento di aggiudicazione di una procedura negoziata senza bando per l’affidamento in concessione della gestione quadriennale dei servizi alberghieri, di ristorazione, bar e pulizia deducendo diverse censure: l’omessa presentazione del Documento di gara unico europeo da parte della stessa impresa ausiliaria, ritenendo tale mancanza insanabile. Come terza doglianza, la ricorrente eccepisce la mancata dichiarazione e specificazione del subappalto nell’offerta e nel documento di gara da parte dell’aggiudicataria, il che avrebbe dovuto comportare l’esclusione della stessa. Infine, in via subordinata, censura l’assenza dei presupposti legali per il ricorso alla procedura negoziata senza bando e la carenza di criteri per l’indagine di mercato.

Il TAR Sardegna, nella sentenza 435/2026, e ora il Consiglio di Stato conferma la decisione di primo grado chiarendo che l’omessa presentazione del documento unico di gara da parte dell’ausiliaria non costituisce un ostacolo formale insormontabile, essendo l’integrazione attuabile mediante il soccorso istruttorio, il quale può essere legittimamente attivato dalla stazione appaltante in qualsiasi momento della fase pubblicistica antecedente alla stipula del contratto. Sulla contestazione relativa al subappalto, il Collegio osserva che l’aggiudicataria ha formalizzato l’intenzione di ricorrervi all’interno del documento di gara standardizzato e che, trattandosi di un subappalto non necessario, l’eventuale incompletezza non produce effetti escludenti, non essendo stato dimostrato che l’impresa fosse priva dei requisiti in proprio. Da ultimo, il Consiglio di Stato dichiara infondata la censura sulla scelta del rito negoziale, evidenziando che per le concessioni sotto soglia la procedura senza bando costituisce una facoltà ordinaria che non richiede una specifica motivazione d’urgenza, e che l’uso di una richiesta di offerta aperta a tutti gli iscritti al mercato elettronico ha persino ampliato il principio della massima partecipazione.

Consiglio di Stato 6400/2026

La controversia nasce dall’indizione di una procedura aperta per l’affidamento dei lavori di consolidamento, miglioramento sismico e riqualificazione di alcuni alloggi in cui il disciplinare di gara richiedeva il possesso di specifiche attestazioni di qualificazione, imponendo il ricorso al subappalto necessario in caso di carenza dei requisiti. Il RTI BETA dichiara di voler subappaltare le opere utilizzando però il modulo predisposto per il subappalto facoltativo e lasciando in bianco la sezione dedicata al subappalto necessario e la stazione appaltante decide di attivare il soccorso istruttorio, permettendo al concorrente di ripresentare la dichiarazione indicando le lavorazioni nello spazio corretto, e procede successivamente ad aggiudicargli la gara. Il consorzio ALFA impugna l’aggiudicazione lamentando la mancata esclusione del raggruppamento aggiudicatario a causa della mancata presentazione della dichiarazione di subappalto necessario per la categoria specialistica.

TAR Lazio, nella sentenza 2445/2026, accoglie il ricorso relativo al difetto di qualificazione evidenziando che il modulo utilizzato dal concorrente manifestava la semplice intenzione discrezionale di affidare a terzi parti dei lavori e non la volontà di integrare i requisiti mancanti e ora il Consiglio di Stato conferma la sentenza dal momento che il subappalto necessario costituisce una modalità di attestazione del possesso dei requisiti di partecipazione e non tollera formule generiche o l’uso di moduli predisposti per il subappalto facoltativo, il quale persegue la diversa funzione esecutiva di affidare a terzi lavorazioni che l’operatore sarebbe comunque in grado di eseguire autonomamente. Il supremo consesso amministrativo precisa che l’assenza di un requisito di qualificazione legittima l’esclusione anche in mancanza di una specifica clausola espulsiva nella legge di gara, senza che ciò violi il principio di tassatività delle cause di esclusione. Viene infine ribadito che la mancata dichiarazione del subappalto necessario non può essere sanata tramite soccorso istruttorio, poiché quest’ultimo non è ammissibile per colmare carenze dei requisiti di partecipazione o per consentire una modifica sostanziale della proposta originaria, che si tradurrebbe in una violazione della parità delle parti.

Consiglio di Stato 6416/2026

ALFA impugna l’aggiudicazione della gara per l’affidamento dei servizi di custodia, pulizia e prestazioni aggiuntive presso impianti sportivi e piscine comunali contestando il mancato rispetto dei trattamenti retributivi minimi da parte dell’aggiudicataria BETA ma il TAR Sardegna, nella sentenza 606/2026, all’esito un’istruttoria tecnica, che evidenzia la sostenibilità dei prezzi proposti, respinge il ricorso. Ora il Consiglio di Stato conferma la decisione del TAR chiarendo l’essenziale distinzione concettuale tra il trattamento retributivo minimo, desunto direttamente dal contratto collettivo nazionale e avente carattere inderogabile, e il costo medio orario del lavoro, che costituisce invece il frutto di un’elaborazione statistico-ministeriale e funge da mero parametro orientativo. Di conseguenza, lo scostamento dalle tabelle ministeriali non equivale automaticamente a una violazione dei minimi salariali, potendo l’operatore dimostrare che il disallineamento deriva da una specifica e più efficiente organizzazione imprenditoriale. La decisione rileva come la verificazione disposta in primo grado abbia accertato l’adeguatezza dell’offerta, escludendo l’ipotesi di un’offerta in perdita. 

Consiglio di Stato 6417/2026

La stazione appaltante esclude ALFA da una procedura di gara avente ad oggetto l’affidamento dei lavori di manutenzione programmata per il ripasso della segnaletica orizzontale a causa della pendenza di una contestazione tributaria non definitivamente accertata e sulla mancata dichiarazione di tale circostanza in sede di gara. ALFA propone ricorso sostenendo che l’esclusione per violazioni fiscali non definitive sia stata erroneamente considerata un atto vincolato al mero superamento di soglie, senza un effettivo accertamento della sua inaffidabilità. Inoltre, per quanto riguarda l’illecito professionale, la società evidenzia che la mancata indicazione della pendenza tributaria non deriva da un intento fraudolento o decettivo, bensì da un’erronea interpretazione della modulistica di gara, escludendo così la gravità della condotta o la sussistenza di dolo o colpa grave.

Il TAR Piemonte, nella sentenza 678/2026, respinge l’impugnazione nel merito, confermando la legittimità dell’operato della stazione appaltante e ora il Consiglio di Stato conferma integralmente la decisione chiarendo che, una volta riscontrato il superamento della soglia in un’ottica di proporzionalità, la scelta espulsiva diviene di fatto necessaria. Con riferimento all’illecito professionale per omessa informazione, il Consiglio di Stato ribadisce la centralità del principio di autoresponsabilità. Ai fini della configurabilità dell’illecito non serve un intento fraudolento, essendo sufficiente una condotta colposa contraria ai doveri di diligenza. L’omessa menzione di un avviso di accertamento già notificato e già impugnato integra una dichiarazione non veritiera che incrina il rapporto fiduciario. 

Consiglio di Stato 6457/2026

La Stazione appaltante indice una procedura per l’affidamento di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria e ALFA presenta un ribasso particolarmente marcato, inducendola ad avviare il sub-procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta. L’istruttoria si articola in una prima richiesta di giustificativi, a cui l’operatore economico risponde tempestivamente fornendo dati parziali, seguita da una successiva convocazione per un’audizione orale e dalla trasmissione di ulteriori documenti integrativi a supporto della sostenibilità economica dei prezzi offerti. All’esito di tale approfondito percorso conoscitivo, la stazione appaltante valuta l’offerta come congrua e seria, disponendo infine l’aggiudicazione formale della commessa. BETA, seconda classificata, insorge lamentando l’illegittimità dell’intera sequenza procedimentale. I motivi di impugnazione si appuntano principalmente sulle modalità di conduzione della verifica di anomalia e sulla sua dilatazione temporale. Secondo la ricorrente, l’amministrazione viola la disciplina di settore consentendo all’aggiudicataria di frazionare l’invio dei documenti giustificativi oltre la prima richiesta istruttoria. 

Il TAR Veneto, nella sentenza 2387/2025, accoglie il ricorso ritenendo che la tempistica procedimentale stabilita per la verifica delle offerte anormalmente basse imponga un termine massimo e insuperabile per la presentazione delle spiegazioni, volto a garantire una funzione acceleratoria. Secondo tale impostazione, il contraddittorio deve esaurirsi in un’unica richiesta istruttoria, pena la violazione dei principi di continuità, concentrazione, buon andamento e par condicio. Di conseguenza, il comportamento della stazione appaltante, consistito nel permettere integrazioni documentali successive, e il ritardo nella formale definizione del sub-procedimento vengono giudicati elementi patologici tali da inficiare l’intera gara.

Ora il Consiglio di Stato ribalta la decisione affermando che il termine assegnato all’operatore economico per fornire spiegazioni ha natura prettamente ordinatoria e la stazione appaltante conserva intatta la propria discrezionalità tecnica nell’articolare il contraddittorio attraverso plurime interlocuzioni, con un approccio istruttorio flessibile che risulta pienamente coerente sia con i principi del diritto europeo, sia con il principio del risultato nazionale.

Consiglio di Stato 6507/2026

La controversia in esame origina dalla procedura di gara indetta per l’affidamento della realizzazione di una pista ciclabile e ALFA contesta la marcata discrasia riscontrata nell’offerta della prima classificata tra la percentuale di ribasso indicata e la sommatoria delle singole voci contenute nel computo metrico estimativo. Tale divergenza, ad avviso della ricorrente, determina l’indeterminatezza dell’offerta stessa, la quale risulterebbe inoltre modificata in modo inammissibile a seguito di chiarimenti istruttori e viziata da profili di inattendibilità sui costi della manodopera e della manutenzione. Il TAR Campania, nella sentenza 337/2026, respinge il ricorso negando rilevanza alla discordanza contabile e valorizzando il carattere meramente indicativo del computo metrico estimativo e rilevando come la difformità abbia formato oggetto di una legittima rettifica per errore materiale da parte dell’aggiudicataria su richiesta della stazione appaltante.

Ora il Consiglio di Stato ribalta l’esito del giudizio concentrandosi sulla natura giuridica del computo metrico negli appalti stipulati, anche solo parzialmente, a misura. Il Collegio evidenzia che, trattandosi di un bando misto in cui la quota di lavorazioni a misura prevede un corrispettivo parametrato alle quantità effettivamente realizzate, i prezzi unitari indicati nel computo non hanno valore puramente interno, ma costituiscono una vera e propria proposta negoziale destinata a incidere sulla fase esecutiva. Di conseguenza, la legge di gara imponeva l’assoluta e vincolante corrispondenza tra il ribasso percentuale e il computo metrico, la cui violazione comporta l’ineludibile indeterminatezza dell’offerta. Il Consiglio di Stato esclude altresì che la successiva modifica dei prezzi unitari disposta dall’operatore possa qualificarsi come mera correzione di un errore materiale, poiché il divario economico non è percepibile immediatamente dal testo e la sua variazione integra un’inammissibile manipolazione postuma in violazione della parità delle parti. 

Consiglio di Stato 6544/2026

Al termine del procedimento di verifica dell’anomalia l’obbligo di motivazione analitica sussiste solo in caso di giudizio negativo, mentre non è necessaria motivazione analitica in caso di giudizio positivo. 

Consiglio di Stato 6546/2026

L’operatore economico che contesta i criteri o i punteggi assegnati non può limitarsi ad asserire la generica erroneità o incongruità della valutazione dell’offerta, ma deve necessariamente accompagnare tale contestazione con più significative e specifiche censure sul risultato finale della valutazione della commissione.

Consiglio di Stato 6558/2026

La certificazione di idoneità ambientale e sostenibilità deve ritenersi riferita non all’impresa partecipante, bensì al prodotto offerto, con la conseguenza che l’impegno all’approvvigionamento del prodotto certificato esime l’impresa dal possesso diretto della certificazione in sede di offerta, rilevando tale profilo solo in fase esecutiva.

Consiglio di Stato 6561/2026

La nullità del subappalto non qualificatorio riguarda l’accordo di subappalto tra le parti private e non determina l’esclusione del concorrente che, in sede di partecipazione, abbia dichiarato di voler subappaltare le lavorazioni della categoria prevalente in misura eccedente la soglia fissata dallo stesso, potendo tale dichiarazione formare legittimo oggetto di soccorso istruttorio sanante. 

Consiglio di Stato 6562/2026

L’opzione per l’affidamento in house ad una società partecipata comunale deve essere rigorosamente motivata dall’amministrazione esplicitando analiticamente la convenienza per la collettività della forma di gestione prescelta rispetto al ricorso al mercato.

Consiglio di Stato 6567/2026 

Le carenze di elementi contenutistici dell’offerta non rilevano ai fini escludenti se la documentazione essenziale è stata comunque prodotta, potendo semmai influire sulla sola attribuzione dei relativi punteggi qualitativi.

Consiglio di Stato 6585/2026

Nell’ambito dell’inversione procedimentale, la fissazione da parte della stazione appaltante di un termine perentorio di cinque giorni per l’adempimento delle richieste integrative del soccorso istruttorio non viola i principi di proporzionalità e ragionevolezza dell’azione amministrativa, in quanto l’integrazione documentale richiesta afferisce ad elementi e requisiti preesistenti che l’operatore economico avrebbe dovuto già possedere al momento della partecipazione.

Consiglio di Stato 6596/2026

Il possesso dell’idoneità professionale non può ritenersi soddisfatto per la sola circostanza che l’attività oggetto dell’appalto risulti astrattamente ricompresa nell’oggetto sociale o nel codice Ateco, occorrendo invece la prova dello svolgimento effettivo di un’attività economica coincidente con quella oggetto del contratto.

Consiglio di Stato 6611/2026

Fino a quando non sia intervenuto il formale provvedimento di aggiudicazione definitivo, la graduatoria provvisoria non costituisce una situazione giuridica consolidata in capo ai partecipanti, con la conseguenza che la stazione appaltante, nell’esercizio dei propri poteri di gara può procedere alla rideterminazione della graduatoria provvisoria ed al ricalcolo della soglia di anomalia in seguito all’esclusione di taluno dei concorrenti.

Consiglio di Stato 6614/2026

Qualora la legge di gara formuli criteri qualitativi basati sul generico miglioramento delle condizioni di qualità dell’aria all’interno degli impianti oggetto di appalto, senza imporre specifiche o esclusive soluzioni tecnologiche, l’offerta tecnica che propone sistemi alternativi di filtraggio antibatterico deve ritenersi pienamente ammissibile, rientrando la relativa valutazione nell’esclusivo perimetro della discrezionalità tecnica della commissione giudicatrice, insindacabile nel merito. 

Consiglio di Stato 6615/2026

Il giudizio sulla congruità delle offerte in sede di verifica di anomalia e sulla veridicità dei costi della manodopera costituisce espressione di discrezionalità tecnica della stazione appaltante, sindacabile dal giudice amministrativo solo ove si riscontrino macroscopiche irragionevolezze che ricorre qualora l’operatore economico formuli l’offerta tecnica ed economica sulla base di una indebita contrazione dei diritti contrattuali e previdenziali minimi garantiti ai lavoratori.

Consiglio di Stato 6620/2026

Il termine decadenziale stabilito dalla gara per la comprova dei requisiti di esecuzione decorre dall’adozione del provvedimento formale di aggiudicazione e non dalla proposta di aggiudicazione, che assume valore meramente interlocutorio.

Consiglio di Stato 6624/2026

In tema di risarcimento del danno per equivalente (lucro cessante) derivante dalla mancata aggiudicazione di un appalto pubblico, l’applicazione dell’articolo 124 del codice del processo amministrativo esclude l’ancoraggio automatico o forfettario del danno alla misura presuntiva del dieci per cento del valore posto a base d’asta, gravando rigorosamente sul concorrente danneggiato l’onere di allegare e dimostrare in via obiettiva il mancato utile effettivamente risentito sulla base della propria proposta negoziale e della struttura dei costi.

Consiglio di Stato 6625/2026

In materia di accesso difensivo e di accesso civico generalizzato, l’ostensione dei documenti amministrativi presuppone la dimostrazione rigorosa e concreta da parte dell’istante di un nesso di strumentalità necessaria tra gli atti richiesti e la situazione finale tutelata, escludendosi istanze generiche o di carattere meramente esplorativo finalizzate a sollecitare riscontri, verifiche o chiarimenti sull’operato pregresso dell’amministrazione.

Consiglio di Stato 6627/2026

Qualora l’esclusione disposta nei confronti del migliore offerente all’esito della gara sia dichiarata illegittima dal giudice amministrativo, l’annullamento giurisdizionale del provvedimento espulsivo comporta il diritto all’immediata aggiudicazione dell’appalto in favore del ricorrente originario, senza che l’amministrazione possa procedere alla rinnovazione del subprocedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta qualora tale riscontro fosse già stato precedentemente e favorevolmente compiuto in gara. 

Consiglio di Stato 6630/2026

In tema di procedimenti di esclusione plurimotivata, l’omessa tempestiva e specifica impugnazione di tutte le autonome ragioni giustificatrici che sorreggono l’esclusione del concorrente determina l’inammissibilità delle censure proposte avverso le restanti motivazioni per carenza di interesse.

Consiglio di Stato 6635/2026

La perdita di disponibilità di requisiti logistici essenziali  verificata in altra gara parallela tra le medesime parti, assume valore vincolante e preclude il riesame in un diverso giudizio. 

Consiglio di Stato 6642/2026

Ai fini dell’attribuzione di punteggi premiali ambientali rileva l’effettivo svolgimento del servizio nel rigoroso rispetto delle politiche ambientali di riferimento e l’ottenimento delle relative attestazioni rilasciate da enti di verifica indipendenti, escludendosi che la mera rispondenza formale ad elementi redazionali possa inficiare il giudizio tecnico discrezionale della stazione appaltante.

Consiglio di Stato 6645/2026 

Lo svolgimento di attività istruttorie e di analisi preliminare delle offerte in sedute riservate alle quali abbiano presenziato solo due dei componenti della commissione non inficia la legittimità della procedura di gara, a condizione che i verbali rechino la firma di tutti i commissari e che la formale valutazione finale e l’attribuzione dei punteggi avvenga in seduta plenaria con la partecipazione di tutti i membri. 

Consiglio di Stato 6662/2026

L’attività di valutazione delle offerte tecniche e l’attribuzione dei punteggi relativi alle proposte migliorative offerte dai concorrenti costituiscono espressione della discrezionalità tecnica della commissione di gara, sindacabile dal giudice di legittimità solo per palesi profili di irragionevolezza, illogicità o travisamento dei fatti.

Consiglio di Stato 6663/2026

In tema di requisiti di partecipazione economico-finanziari, le uniche fonti della procedura selettiva sono il bando di gara, il capitolato e il disciplinare, e inoltre, laddove consentito dalla legge di gara, l’operatore economico gode della facoltà insindacabile di optare per la modalità di dimostrazione dei requisiti finanziari ritenuta più conveniente.

Consiglio di Stato 6664/2026

In tema di provvedimenti di autotutela sollecitati dal privato l’amministrazione appaltante non è titolare di alcun obbligo giuridico di provvedere sull’istanza del privato, con la conseguenza che il silenzio serbato dalla stazione appaltante non è qualificabile come inadempimento e il relativo ricorso proposto avverso il silenzio deve essere dichiarato inammissibile.

Consiglio di Stato 6665/2026 

La proroga del termine per la presentazione delle offerte in una gara telematica, in assenza di comprovati malfunzionamenti oggettivi dei sistemi informatici di caricamento o di chiarimenti tardivi della S.A., viola il fondamentale principio della par condicio competitorum. Il comportamento del concorrente che si adegua alla proroga presentando un’ulteriore offerta non costituisce acquiescenza, trattandosi di condotta difensiva necessitata dalla pendenza del termine.

Consiglio di Stato 6667/2026

In tema di avvalimento premiale l’indicazione descrittiva sintetica delle opere precedentemente realizzate dall’ausiliaria deve ritenersi sufficiente a determinare l’oggetto del contratto di avvalimento e ad assicurare la serietà dell’offerta, escludendosi che l’omessa descrizione analitica o di dettaglio possa costituire causa di esclusione.

Consiglio di Stato 6688/2026

In tema di qualificazione SOA nei RTI l’impresa mandante non può validamente impegnarsi ad eseguire lavorazioni in una determinata categoria per una quota di importo superiore alla classifica di qualificazione SOA posseduta, configurando tale sproporzione una causa di esclusione automatica dalla gara.

Consiglio di Stato 6670/2026

Nel dialogo competitivo l’amministrazione gode della facoltà di negoziare ed adattare gli elementi del corrispettivo, della durata o del quadro economico della concessione, non configurandosi in tali interlocuzioni e modifiche una violazione della par condicio o dei principi di concorrenza. 

Consiglio di Stato 6692/2026

L’omessa allegazione del modulo dell’elenco dei prezzi unitari, richiesto espressamente dalla lex specialis a pena di esclusione quale parte integrante dell’offerta economica, costituisce la carenza di un elemento essenziale dell’offerta stessa che non può formare oggetto di regolarizzazione postuma tramite il soccorso istruttorio.

Consiglio di Stato 6693/2026

L’irregolarità contributiva previdenziale risultante da DURC negativo comporta l’esclusione della mandante ma non determina l’esclusione automatica dell’intero raggruppamento, gravando sul RUP l’obbligo di valutare rigorosamente ed esprimere adeguata motivazione circa l’essenzialità dell’apporto della mandante esecutrice prima di rigettarne la richiesta di estromissione o sostituzione avanzata dal raggruppamento.

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