La giurisprudenza del Consiglio di Stato dal 16 al 20 febbraio 2026
Nella terza settimana di febbraio 2026 il Consiglio di Stato ha pubblicato 13 sentenze in tema di contrattualistica pubblica nella vigenza del D. Lgs. 36/2023:
- Sentenza 1187/2026 in tema di gravi illeciti professionali;
- Sentenza 1286/2026 in tema di sostenibilità dell’offerta economica;
- Sentenza 1300/2026 in tema di possesso della SOA;
- Sentenza 1302/2026 in tema di annullamento in autotutela;
- Sentenza 1318/2026 in tema di clausola sociale;
- Sentenza 1319/2026 in tema di accesso agli atti e oggetto del partenariato pubblico privato;
- Sentenza 1345/2026 in tema di requisiti del consorzio;
- Sentenza 1388/2026 in tema di notifica del ricorso;
- Sentenza 1390/2026 in tema di costi della manodopera;
- Sentenza 1395/2026 in tema di concessione e gioco online;
- Sentenza 1397/2026 in tema di valutazione dell’offerta;
- Sentenza 1400/2026 in tema di requisiti premiali e parità di genere;
- Sentenza 1401/2026 in tema di gravi illeciti professionali;
Consiglio di Stato 1187/2026
La STAZIONE APPALTANTE indice una procedura aperta per l’affidamento congiunto della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori di completamento di un’arteria stradale, che aggiudica al consorzio stabile ALFA, ma BETA contesta l’aggiudicazione a causa della mancata esclusione di ALFA per carenze dei requisiti morali e professionali in capo ad alcune delle proprie consorziate indicate per l’esecuzione.
Il TAR Campania, nella sentenza 1910/2025, respinge il ricorso ma ora il Consiglio di Stato accoglie parzialmente il ricorso e dispone un approfondimento istruttorio rilevando che la STAZIONE APPALTANTE non ha compiutamente esaminato la rilevanza di alcune risoluzioni contrattuali e sanzioni comminate alle consorziate designate dall’aggiudicataria, omettendo di motivare adeguatamente sull’affidabilità del consorzio nonostante tali precedenti.
Consiglio di Stato 1286/2026
ALFA impugna l’aggiudicazione di una procedura aperta per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico ed extrascolastico, censurando le modalità di verifica della congruità dell’offerta dell’aggiudicataria BETA e il mancato rispetto delle clausole del disciplinare concernenti la sostenibilità economica della proposta, ma il TAR Veneto, nella sentenza 1026/2025, respinge il ricorso, ritenendo legittimo l’operato della STAZIONE APPALTANTE, ma ora il Consiglio di Stato ribalta la rilevando un difetto di istruttoria e di motivazione nel vaglio della sostenibilità dell’offerta, la quale non rispettava pienamente le prescrizioni del disciplinare di gara e non garantiva una corretta esecuzione del servizio.
Consiglio di Stato 1300/2026
La STAZIONE APPALTANTE indice una procedura per l’affidamento congiunto della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori di riqualificazione e rigenerazione urbana di un quartiere periferico e ALFA, impugna l’aggiudicazione al consorzio BETA lamentando la carenza dei requisiti di partecipazione in capo al consorzio aggiudicatario ma il TAR Campania, nella sentenza 6237/2025, respinge il ricorso ritenendo che BETA possedeva i requisiti necessari e la valutazione della sua offerta non presentava profili di manifesta illogicità tali da giustificare un annullamento.
Ora il Consiglio di Stato la sentenza rilevando che il consorzio non possedeva direttamente, né tramite le proprie consorziate indicate come esecutrici, i requisiti di qualificazione SOA richiesta per la tipologia di lavori oggetto dell’appalto e ha chiarito che il consorzio non può avvalersi dei requisiti di consorziate diverse da quelle designate per l’esecuzione, poiché ciò determina una violazione dei principi di trasparenza e concorrenza che regolano l’accesso alle gare pubbliche
Consiglio di Stato 1302/2026
La STAZIONE APPALTANTE indice una procedura per l’affidamento del servizio di manutenzione e gestione tecnica degli impianti termici ma, a seguito dell’aggiudicazione, agendo in autotutela, annulla l’aggiudicazione a causa di irregolarità riscontrate nell’offerta della prima classificata ALFA che impugna il provvedimento. Il TAR Liguria, nella sentenza 903/2025, accoglie il ricorso annullando l’atto di autotutela e dichiara l’inefficacia retroattiva del contratto sottoscritto con la controinteressata BETA che ovviamente ricorre al Consiglio di Stato il quale però conferma la sentenza di primo grado, ritenendo che l’atto di autotutela non fosse supportato da validi presupposti giuridici non essendo riscontrabili le violazioni del principio di immodificabilità dell’offerta.
Consiglio di Stato 1318/2026
ALFA contesta l’aggiudicazione di una concessione del servizio di punto ristoro e installazione di distributori automatici presso un istituto scolastico perché BETA non ha rispettato gli obblighi della alla clausola sociale relativi al riassorbimento del personale precedentemente impiegato nel servizio e il TAR Lazio, nella sentenza 15841/2025, accoglie il ricorso ritenendo che la mancata accettazione delle condizioni di riassorbimento del personale costituisse un vizio insanabile dell’offerta e annulla l’aggiudicazione, aprendo la strada al subentro di ALFA.
Ora il Consiglio di Stato ribalta la decisione chiarendo che la clausola sociale non può mai tradursi in un obbligo di riassorbimento automatico e integrale di tutti i lavoratori uscenti, poiché ciò contrasterebbe con i principi costituzionali di libertà di iniziativa economica e di organizzazione aziendale e che l’aggiudicatario è tenuto a un riassorbimento prioritario solo nella misura in cui tale personale sia compatibile con la propria struttura organizzativa e con le reali esigenze del servizio.
Consiglio di Stato 1318/2026
La STAZIONE APPALTANTE indice una procedura selettiva per l’individuazione di operatori economici privati con cui attivare un partenariato pubblico-privato finalizzato alla valorizzazione di un Museo storico e di un Parco. ALFA impugna la decisione di individuazione del partner lamentando in primo luogo una lesione del proprio diritto di difesa derivante dal mancato deposito integrale degli atti di gara da parte della STAZIONE APPALTANTE e inoltre sostenendo che l’inclusione di alcune serre contemporanee nel progetto non fosse compatibile con lo schema negoziale prescelto, in quanto tali beni non presenterebbero i requisiti di interesse culturale necessari per essere oggetto di un accordo di valorizzazione secondo la disciplina speciale dei beni culturali.
Il TAR Friuli, nella sentenza 303/2025, respinge il ricorso ritenendo che l’obbligo di deposito documentale fosse stato assolto e che la scelta dell’Amministrazione di includere le serre nell’ambito del progetto di valorizzazione complessivo del sito monumentale fosse legittima, in quanto funzionale alla migliore fruizione del bene principale. Ora il il Consiglio di Stato conferma la decisione ribadendo che il diritto di accesso ai documenti di gara non è illimitato, ma deve essere funzionale alla prova di vizi specificamente dedotti, escludendo così la possibilità di un’acquisizione documentale esplorativa. Per quanto riguarda il profilo sostanziale, la sentenza ha evidenziato come la valorizzazione di un istituto della cultura possa legittimamente comprendere anche beni accessori non vincolati singolarmente, qualora essi concorrano alla realizzazione di un progetto unitario volto al potenziamento della conoscenza e della fruizione del bene medesimo.
Consiglio di Stato 1345/2026
La STAZIONE APPALTANTE indice una procedura aperta per l’affidamento congiunto della progettazione esecutiva e dell’esecuzione di lavori legati alla sistemazione idraulica e valorizzazione paesaggistica di un bacino idrografico. Il RTI ALFA contesta l’aggiudicazione disposta a favore del Consorzio BETA a causa della mancata dimostrazione dell’effettiva capacità tecnico-operativa necessaria per l’esecuzione dell’appalto integrato. Il TAR Campania respinge il ricorso, ritenendo le carenze segnalate non tali da inficiare la validità dell’offerta o la qualificazione del Consorzio BETA e ora il Consiglio di Stato conferma la sentenza evidenziando che il consorzio stabile, in quanto soggetto dotato di autonoma personalità giuridica, può partecipare alla gara avvalendosi dei requisiti maturati dalle proprie consorziate, senza che l’omessa indicazione specifica della singola impresa esecutrice in fase di offerta costituisca un vizio escludente, a meno di espresse previsioni contrarie della lex specialis.
Consiglio di Stato 1388/2026
ALFA impugna l’aggiudicazione di una gara per l’affidamento del servizio di supporto tecnico, gestionale e giuridico al RUP a causa di illegittimità relative alla valutazione dell’offerta tecnica e al possesso dei requisiti di capacità professionale in capo all’aggiudicataria BETA. Il TAR Liguria, nella sentenza 1292/2025, dichiara il ricorso inammissibile in quanto erroneamente notificato alla sola Regione Liguria e non anche al Commissario straordinario per la ricostruzione competente per la realizzazione.
Ora il Consiglio di Stato ribalta questa conclusione chiarendo che la legittimazione passiva in un giudizio amministrativo deve essere individuata in capo all’ente che ha concretamente adottato l’atto lesivo, nel caso di specie la Regione Liguria, e quindi la notifica effettuata era sufficiente a instaurare correttamente il rapporto processuale, dal momento che l’aggiudicazione era stata sottoscritta da un dirigente regionale e non dal Commissario in via diretta.
Consiglio di Stato 1390/2026
ALFA impugna l’affidamento di una convenzione quadro per i servizi di pulizia, disinfestazione e sanificazione a causa della mancata esclusione dell’aggiudicataria per l’assenza di requisiti minimi obbligatori, per l’asserita genericità di alcune proposte migliorative e per la mancata congruità del costo della manodopera e il TAR Campania, nella sentenza 3916/2025, accoglie il ricorso perché il ribasso formulato sui costi della manodopera non era stato adeguatamente giustificato. Ora il Consiglio di Stato riforma la sentenza ribadendo che la valutazione sulla congruità dei costi della manodopera non deve tradursi in un sindacato formale e rigido, ma deve considerare la complessiva attendibilità dell’offerta.
Consiglio di Stato 1395/2026
La STAZIONE APPALTANTE indice una gara telematica per l’affidamento delle concessioni relative al gioco a distanza e ALFA contesta le modalità di accesso al mercato e i requisiti tecnico-economici richiesti per la partecipazione alla procedura, ma il TAR Lazio, nella sentenza 9519/2025, respinge il ricorso ritenendo la struttura della gara e i relativi obblighi convenzionali coerenti con il quadro normativo nazionale e comunitario, volti a garantire un elevato livello di tutela dei giocatori e a contrastare il gioco illegale attraverso un sistema di concessioni rigorosamente regolamentato. Ora il Consiglio di Stato conferma la sentenza affermando l’ampio margine di discrezionalità riconosciuto allo Stato per il perseguimento di finalità di ordine pubblico e sicurezza. La decisione sottolinea come il regime concessorio previsto non risulti discriminatorio, essendo finalizzato a un riordino del settore che assicuri la massima trasparenza e legalità, senza impedire in modo sproporzionato l’ingresso di nuovi operatori qualificati.
Consiglio di Stato 1397/2026
ALFA impugna l’aggiudicazione di una procedura di gara aperta per l’affidamento di lavori di riqualificazione lamentando carenze documentali e profili di irregolarità nell’offerta tecnica ed economica che avrebbero dovuto condurre all’esclusione di BETA. Il TAR Veneto, nella sentenza 1156/2025, respinge il ricorso ritenendo che le valutazioni della commissione non presentassero profili di irragionevolezza o travisamento dei fatti e ora il Consiglio di Stato conferma la sentenza sottolineando come le contestazioni mosse dall’appellante non fossero idonee a scalfire la solidità del provvedimento di aggiudicazione.
Consiglio di Stato 1400/2026
La STAZIONE APPALTANTE indice una procedura di gara per l’affidamento di servizi di telefonia mobile in cui il RTI ALFA contesta l’attribuzione di un punteggio premiale legato al possesso della certificazione della parità di genere e all’adozione di misure per promuovere l’imprenditoria giovanile e femminile. Il TAR Lazio, nella sentenza 12991/2025, accoglie il ricorso ritenendo che la mancata dimostrazione del corretto adempimento degli obblighi di informativa sindacale sulla parità di genere viziasse l’attribuzione del relativo punteggio, considerando non sanabile attraverso il soccorso istruttorio una carenza documentale che incideva direttamente sulla formazione del punteggio tecnico.
Ora il Consiglio di Stato ribalta la sentenza, chiarendo che i requisiti premiali non vanno confusi con i requisiti di partecipazione; pertanto, le eventuali incertezze documentali possono essere oggetto di chiarimento laddove la sostanza del requisito sia preesistente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte. La sentenza ribadisce il principio per cui il rigore formale non deve tradursi in un ostacolo alla selezione dell’offerta, specialmente quando la documentazione prodotta, seppur integrata, attesti il reale possesso dei requisiti premiali.
Consiglio di Stato 1401/2026
La STAZIONE APPALTANTE indice una procedura di gara per l’affidamento dei servizi di gestione delle sanzioni amministrative e recupero crediti. Inizialmente, la gara è aggiudicata a ALFA che poi viene esclusa in autotutela a seguito della rilevazione di gravi illeciti professionali emersi in altre procedure di gara. Il TAR Lombardia respinge il ricorso, ritenendo che l’amministrazione avesse correttamente esercitato il proprio potere discrezionale nel valutare l’inaffidabilità professionale dell’operatore. Ora il Consiglio di Stato ha parzialmente riformato la pronuncia adottando un approccio più rigoroso in merito alla valutazione dei gravi illeciti professionali. Il Collegio ha chiarito che, sebbene la stazione appaltante goda di un’ampia discrezionalità, l’esclusione non può derivare da un mero recepimento acritico di valutazioni compiute da altri enti, ma deve scaturire da un’autonoma e motivata analisi della rilevanza del fatto sulla moralità professionale del concorrente nello specifico appalto.
