La giurisprudenza del Consiglio di Stato dal 19 al 23 gennaio 2026

Nella terza settimana di gennaio 2026 il Consiglio di Stato ha pubblicato 3 sentenze in tema di contrattualistica pubblica nella vigenza del D. Lgs. 36/2023:

  • Sentenza 508/2026 in tema di termini per impugnazione e oscuramento delle offerte;
  • Sentenza 510/2026 in tema di valutazione dell’offerta tecnica;
  • Sentenza 523/2026 in tema di inserimento di elementi dell’offerta economica nella busta amministrativa;

 

 

Consiglio di Stato 508/2026

La STAZIONE APPALTANTE indice una procedura di gara per l’affidamento del servizio di lavanolo e, contestualmente alla comunicazione di aggiudicazione, informa i partecipanti di aver accolto le istanze di oscuramento presentate dai concorrenti a tutela dei propri segreti tecnici e commerciali, precisando che la documentazione di gara sarebbe stata resa disponibile solo dopo dieci giorni. ALFA, seconda classificata, ricorre al TAR dolendosi della mancata motivazione circa la sussistenza dei segreti dedotti e rivendicando la prevalenza delle proprie esigenze difensive, stante il ridottissimo divario di punteggio in graduatoria, ma il TAR Lombardia, nella sentenza 3620/2025, dichiara il ricorso irricevibile per tardività, ritenendo che il termine decadenziale di dieci giorni per impugnare le decisioni di oscuramento dovesse decorrere dalla data della comunicazione di aggiudicazione, in cui era stato dato atto del parziale accoglimento delle richieste di riservatezza, e non dal successivo momento dell’effettiva disponibilità dei documenti.

Ora il Consiglio di Stato riforma integralmente la decisione, fornendo importanti chiarimenti sulla corretta individuazione del momento di decorrenza del termine per l’impugnativa giurisdizionale. Se la stazione appaltante comunica le decisioni sull’oscuramento ma differisce la pubblicazione delle offerte, il concorrente si trova nell’impossibilità di percepire la reale portata lesiva del diniego, pertanto il termine per agire deve essere fissato al momento in cui l’interessato ha potuto prendere effettiva contezza degli oscuramenti applicati, rendendo tempestiva l’impugnazione proposta. Nel merito, i giudici di Palazzo Spada hanno giudicato fondata la pretesa della ricorrente, evidenziando come l’oscuramento quasi integrale dell’offerta tecnica non risultasse giustificato da motivazioni concrete, risolvendosi in formule di stile.

 

Consiglio di Stato 510/2026

ALFA impugna il provvedimento di esclusione da un lotto di procedura aperta per l’affidamento della fornitura di dispositivi medici per non aver raggiunto la soglia minima di sbarramento prevista per l’offerta tecnica, ottenendo un punteggio inferiore ai trentasei punti necessari per l’ammissione alle fasi successive, e lamenta un’erronea attribuzione dei punteggi sia con riferimento ai criteri di natura quantitativo-tabellare sia a quelli discrezionali.

Il TAR Campania, nella sentenza 2473/2025, rigetta il ricorso evidenziando come la Commissione si fosse correttamente attenuta alla prescrizione del disciplinare che imponeva ai concorrenti di riportare le informazioni sui prodotti in un apposito modello indice, considerato documento esclusivo e insostituibile della proposta tecnica. Per quanto concerne le valutazioni discrezionali, il TAR ha ritenuto che il giudizio di inadeguatezza espresso dalla Commissione su aspetti quali la letteratura scientifica, l’assistenza post-vendita e l’attività formativa fosse coerente con gli elementi sottoposti a valutazione e privo di vizi macroscopici.

Ora il Consiglio di Stato conferma la sentenza rilevando che la ricorrente non ha dimostrato la conformità della propria offerta ai criteri di computo previsti e affermando inoltre che, anche laddove fossero sta le doglianze sui parametri tabellari, il punteggio complessivo non sarebbe stato comunque sufficiente a superare il divario con le società aggiudicatarie, restando i giudizi discrezionali della Commissione immuni da rilievi di manifesta illogicità o travisamento dei fatti

 

Consiglio di Stato 523/2026

ALFA, esclusa da una gara per la realizzazione di mense scolastiche finanziate dal PNRR a causa dell’inserimento di elementi dell’offerta economica all’interno della busta dedicata alla documentazione amministrativa, impugna il provvedimento contestandone l’eccessivo formalismo per una procedura aggiudicata con il criterio del minor prezzo dove non residuano margini di discrezionalità tecnica e il TAR Lazio, nella sentenza16869/2025, accoglie parzialmente il ricorso, dichiarando la nullità delle clausole del bando che imponevano il divieto di commistione tra documentazione amministrativa ed economica perché  la conoscenza anticipata del ribasso percentuale non avrebbe potuto compromettere l’imparzialità della STAZIONE APPALTANTE, trattandosi di un mero riscontro documentale sui requisiti dei partecipanti.

Ora il Consiglio di Stato ribalta la decisione chiarendo che il principio di tassatività non impedisce alla pubblica amministrazione di regolamentare la formazione delle offerte attraverso clausole che assicurino l’ordinato svolgimento della gara e la parità di trattamento e che anche nel caso di aggiudicazione al prezzo più basso, la Commissione è chiamata a compiere verifiche preliminari sulla documentazione amministrativa che potrebbero essere condizionate dalla previa conoscenza del vantaggio economico offerto dai singoli concorrenti.

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