La giurisprudenza del Consiglio di Stato dal 5 al 9 gennaio 2026
Nella prima settimana di gennaio 2026 il Consiglio di Stato ha pubblicato 6 sentenze in tema di contrattualistica pubblica nella vigenza del D. Lgs. 36/2023:
- Sentenza 57/2026 in tema di soccorso istruttorio;
- Sentenza 87/2026 in tema di invarianza e interesse ad agire;
- Sentenza 106/2026 in tema di chiarimenti dei costi in sede di verifica dell’anomalia;
- Sentenza 137/2026 in tema di requisiti di esecuzione;
- Sentenza 148/2026 in tema di clausole meramente potestative nel contratto di avvalimento;
- Sentenza 202/2026 in tema di costi della manodopera e di oscuramento dell’offerta;
Consiglio di Stato 57/2026
La STAZIONE APPALTANTE indice una procedura di gara aperta per l’affidamento di servizi di pulizia e sanificazione presso un istituto ospedaliero. ed esclude ALFA per carenza dei requisiti minimi previsti dal disciplinare, con particolare riferimento alla mancata puntuale indicazione delle metodologie operative richieste per specifici reparti ad alto rischio. ALFA contesta la decisione sostenendo che la STAZIONE APPALTANTE avrebbe dovuto attivare il soccorso istruttorio. Il TAR Lombardia, nella sentenza 1245/2024, respinge il ricorso sottolineando come le carenze riscontrate non riguardassero meri errori formali o l’assenza di documenti integrativi, bensì investissero il nucleo essenziale dell’offerta tecnica e permettere un’integrazione postuma di tali elementi avrebbe configurato una violazione del principio di parità di trattamento tra i concorrenti.
Ora il Consiglio di Stato conferma la decisione ribadendo la distinzione netta tra soccorso istruttorio e soccorso procedimentale. Sebbene l’ordinamento attuale tenda a ridurre gli esiti espulsivi legati a vizi puramente burocratici, ciò non può mai legittimare la sanatoria di omissioni riguardanti gli elementi dell’offerta tecnica che concorrono alla formazione del punteggio qualitativo. La decisione finale ha dunque sancito che l’omissione di indicazioni tecniche espressamente richieste dalla lex specialis come elementi valutativi non è suscettibile di soccorso istruttorio ribadendo l’intangibilità dell’offerta tecnica una volta scaduti i termini di presentazione, tutelando l’affidamento degli altri partecipanti e l’integrità della procedura selettiva.
Consiglio di Stato 87/2026
La STAZIONE APPALTANTE indice una procedura di gara per la conclusione di accordi quadro relativi alla fornitura di microinfusori per insulina e sistemi di monitoraggio e ALFA, quinta classificata, contesta l’aggiudicazione a BETA il cui prodotto sarebbe stato sprovvisto di una funzione tecnica essenziale, l’allarme predittivo, richiesta espressamente dal capitolato a pena di esclusione. Il TAR Umbria, nella sentenza 312/2025, rigetta il ricorso rilevando che, anche ipotizzando l’esclusione della prima classificata, l’immutabilità dei punteggi tecnici e la mancanza di prove circa l’effettivo miglioramento della posizione in graduatoria avrebbero lasciato la ricorrente in una posizione non utile, sancendo così la carenza di interesse all’azione.
Ora il Consiglio di Stato conferma la pronuncia di primo grado ribadendo la centralità della regola di invarianza quale strumento di stabilità degli esiti di gara e contrasto alle liti meramente strumentali. Il Collegio ha chiarito che tale principio opera come una sterilizzazione degli effetti delle pronunce giurisdizionali sui calcoli di gara già effettuati, impedendo ricalcoli che potrebbero alterare la par condicio dopo che le offerte sono state rese note. La legittimità del sindacato giurisdizionale deve sempre coordinarsi con la sussistenza delle condizioni dell’azione e l’assenza di un vantaggio concreto derivante dalla decisione rende l’appello infondato.
Consiglio di Stato 106/2026
ALFA contesta l’aggiudicazione al RTI BETA di una procedura negoziata per l’affidamento della progettazione esecutiva e dell’esecuzione di lavori perché questa, in sede di verifica dell’anomalia, avrebbe modificato i costi della manodopera e quindi l’offerta, perché non avrebbe indicato gli oneri per la sicurezza e dei costi della manodopera con riferimento alle prestazioni di progettazione. Il TAR Puglia, nella sentenza 578/2025, respinge il ricorso sottolineando come le precisazioni fornite in sede di verifica dell’anomalia costituissero una mera operazione di riallineamento dei costi, senza intaccare l’importo complessivo offerto, e che l’indicazione degli oneri per la sicurezza fosse conforme alle prescrizioni della lex specialis.
Ora il Consiglio di Stato conferma la decisione del TAR, ribadendo che, nell’ambito del sub-procedimento di verifica dell’anomalia, l’operatore economico può fornire chiarimenti che specifichino la composizione dei costi, purché non si giunga a una modifica strutturale dell’offerta. Nel caso di specie, è stato accertato che l’impresa ha dimostrato la congruità del trattamento economico applicato ai dipendenti, basato sulla corretta applicazione del contratto collettivo di settore per la provincia di riferimento, supportata anche dal possesso di certificazioni sociali specifiche.
Consiglio di Stato 137/2026
La STAZIONE APPALTANTE indice una procedura di gara per l’affidamento di un appalto integrato, ma ALFA la mancata esclusione dell’aggiudicataria BETA per carenza di documentazione probante circa la disponibilità delle aree di cantiere aventi le caratteristiche richieste dalla lex specialis. Il TAR Puglia, nella sentenza 950/2025, respinge il ricorso ritenendo legittime le valutazioni della commissione di gara e giudicando l’offerta dell’aggiudicataria coerente con le prescrizioni della lex specialis e ora il Consiglio di Stato conferma la sentenza affermando che le contestazioni in ordine alla disponibilità delle aree di cantiere richieste attenevano a impegni da assumersi in sede di offerta, ma la cui concreta attuazione pertiene alla fase esecutiva del contratto, a meno che non emergano macroscopiche irragionevolezze che nel caso di specie non sono state ravvisate.
Consiglio di Stato 148/2026
La STAZIONE APPALTANTE esclude ALFA da una procedura di gara per l’affidamento di un servizio di manutenzione perché, nei contratti di avvalimento presentati, ci sono clausole ritenute meramente potestative, le quali condizionavano la validità e l’efficacia dell’impegno dell’impresa ausiliaria alla permanenza del rapporto contrattuale tra quest’ultima e il proprio fornitore, rendendo di fatto incerta la disponibilità delle risorse necessarie per l’intera durata dell’appalto. ALFA impugna la decisione sostenendo che le clausole contestate non inficiano la serietà dell’impegno assunto dall’ausiliaria nei confronti dell’amministrazione, ma il Tar Lazio, nella sentenza 10763/2025, rigetta il ricorso confermando che la struttura dei contratti di avvalimento non garantiva in modo incondizionato il prestito dei requisiti.
Ora il Consiglio di Stato conferma la decisione affermando che la facoltà concessa alle parti di recedere o di risolvere il contratto di avvalimento in dipendenza di vicende negoziali terze configura una condizione che mina la stabilità del rapporto con l’Amministrazione, e che, sebbene l’autonomia negoziale permetta l’inserimento di clausole risolutive, queste non possono tradursi in una aleatorietà tale da pregiudicare l’effettiva messa a disposizione dei requisiti tecnici o economici per tutta l’esecuzione del contratto.
Consiglio di Stato 202/2026
ALFA, seconda classificata in una procedura per l’affidamento di un servizio di assistenza domiciliare integrata, impugna l’aggiudicazione al RTI BETA sostenendo che i costi della manodopera fossero inferiori rispetto ai minimi salariali previsti dalle tabelle ministeriali e dai contratti collettivi di riferimento e censurando inoltre l’oscuramento dell’offerta tecnica effettuato dalla STAZIONE APPALTANTE al momento della sua ostensione. Il TAR Toscana, nella sentenza 1089/2025, accoglie il ricorso e annulla l’aggiudicazione ritenendo che lo scostamento dai costi medi della manodopera non fosse stato adeguatamente giustificato durante la fase di verifica della congruità, provocando l’appello di BETA.
Ora il Consiglio di Stato ribalta la decisione chiarendo che lo scostamento dalle tabelle ministeriali non determina un’esclusione automatica, se l’offerta risulta complessivamente affidabile e rispetti i minimi salariali inderogabili stabiliti dalla contrattazione collettiva, come accaduto nel caso controverso in cui la STAZIONE APPALTANTE aveva correttamente verificato che le riduzioni di costo derivavano da legittime agevolazioni contributive e modelli organizzativi efficienti, senza intaccare i diritti dei lavoratori. Il Supremo Consesso ha accolto l’appello incidentale sull’accesso agli atti, ordinando l’ostensione integrale dell’offerta tecnica, ribadendo che, nelle procedure di gara, l’interesse alla difesa prevale sulla tutela del segreto tecnico o commerciale se la documentazione richiesta è necessaria per verificare la correttezza della valutazione dell’offerta, garantendo così l’effettività della tutela giurisdizionale.
