La giurisprudenza del Consiglio di Stato dal 29 dicembre 2025 al 2 gennaio 2026
Nell’ultima settimana di dicembre 2025 il Consiglio di Stato ha pubblicato 4 sentenze in tema di contrattualistica pubblica nella vigenza del D. Lgs. 36/2023:
- Sentenza 10380/2025 in tema di verifica dei costi della sicurezza in un accordo quadro;
- Sentenze 10427/2025 e 10434/2025 in tema di quote di esecuzione e di qualificazione in caso di RTI;
- Sentenza 13/2026 in tema di esclusione per vizio dell’offerta economica;
Consiglio di Stato 10380/2025
La STAZIONE APPALTANTE esclude ALFA da una procedura di gara per l’affidamento di un accordo quadro triennale relativo a lavori di manutenzione straordinaria su opere d’arte, dopo aver attivato il subprocedimento di verifica dell’anomalia per la sottostima dei costi della sicurezza aziendale dichiarati dall’impresa rispetto al parametro fisso indicato nel disciplinare di gara. ALFA impugna l’esclusione ma il TAR Lazio , nella sentenza 7759/2025, respinge il ricorso, ritenendo legittimo l’operato della STAZIONE APPALTANTE che si era limitata ad applicare un criterio prestabilito e prevedibile, volto a garantire la tutela dei costi della sicurezza.
Ora il Consiglio di Stato, ribaltando la decisione del TAR, accoglie l’appello evidenziando come la verifica dell’anomalia non deve mirare alla caccia di singole inesattezze, ma deve accertare se l’offerta sia complessivamente affidabile, tenendo conto del margine di autonomia dell’operatore e delle possibili compensazioni tra le voci di costo. Nel caso di specie, la STAZIONE APPALTANTE si era concentrata esclusivamente sulla sottostima dei costi di sicurezza, ignorando la presenza di un utile d’impresa considerevole che avrebbe potuto assorbire eventuali scostamenti.
I giudici di Palazzo Spada hanno chiarito che la natura stessa dell’accordo quadro, caratterizzata da un orizzonte prestazionale aperto e non preventivamente determinato, mal si concilia con l’applicazione di parametri di congruità rigidi e cristallizzati. Poiché non vi è certezza ex ante sui volumi reali delle prestazioni, la congruità degli oneri aziendali deve essere valutata con criteri elastici, calibrati sull’equilibrio generale dell’offerta e rapportati alle prestazioni che verranno effettivamente richieste. Di conseguenza, l’utilizzo di un automatismo basato su coefficienti fissi è stato ritenuto illegittimo, portando all’annullamento del provvedimento di esclusione.
Consiglio di Stato 10427/2025
La STAZIONE APPALTANTE annulla in autotutela dell’aggiudicazione di una gara d’appalto per lavori infrastrutturali su strada statale, che una società mandante del RTI ALFA aveva indicato una quota di partecipazione superiore alla propria cifra d’affari documentata, rendendo l’offerta non coerente con le prescrizioni della legge di gara. ALFA impugna il provvedimento sostenendo che la divergenza fosse frutto di un mero errore materiale di digitazione occorso durante la compilazione dei documenti di gara per cui la STAZIONE APPALTANTE avrebbe dovuto attivare il soccorso istruttorio per consentire la rettifica delle quote, evitando l’esclusione, poiché l’intento reale del raggruppamento era desumibile dal complesso della documentazione presentata, che attestava correttamente i requisiti posseduti. Il TAR Puglia, nella sentenza 640/2025, respinge il ricorso osservando che l’errore addotto non presentava i caratteri della riconoscibilità immediata la quota contestata non risultava solo da un refuso in un foglio elettronico, ma era stata coerentemente riportata anche nel mandato collettivo di rappresentanza, escludendo così la tesi della svista fortuita.
Ora il Consiglio di Stato conferma la sentenza, chiarendo che il difetto di qualificazione rispetto alla quota di lavori assunta determina l’esclusione dell’intero raggruppamento, senza che sia possibile ricorrere al soccorso istruttorio. Tale strumento, infatti, è ammesso per sanare carenze formali o requisiti di ordine generale, ma non può essere utilizzato per modificare elementi essenziali dell’offerta o requisiti di ordine speciale che ne strutturano il contenuto, mentre consentire una correzione postuma delle quote di esecuzione significherebbe permettere una modifica sostanziale dell’impegno contrattuale assunto in sede di gara, violando irrimediabilmente il principio di parità di trattamento.
Consiglio di Stato 10434/2025
ALFA, terza classificata in una procedura di gara per l’affidamento della fornitura di carburante per navi, contesta l’aggiudicazione disposta in favore del RTI BETA nonché l’ammissione di GAMMA, seconda graduata ma il TAR Latina, nella sentenza 665/2025, respinge il ricorso, ritenendo che negli appalti di forniture non viga un principio di necessaria corrispondenza tra qualificazione ed esecuzione, a meno che non sia espressamente previsto dalla legge di gara e inoltre considerando sanabile l’omessa indicazione delle quote delle mandanti del RTI. Ora Consiglio di Stato, conferma la sentenza chiarendo che il requisito di capacità tecnica deve essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso, poiché nei servizi e nelle forniture la prestazione è tendenzialmente unitaria e non scindibile come negli appalti di lavori. La responsabilità solidale di tutti i componenti garantisce l’affidabilità dell’operatore economico, rendendo non necessaria una corrispondenza millimetrica tra quote di qualificazione e di esecuzione, salvo diversa prescrizione del disciplinare.
Consiglio di Stato 13/2026
La STAZIONE APPALTANTE indice una procedura aperta per l’affidamento di lavori di riqualificazione energetica ed esclude ALFA pur avendo proposto soluzioni migliorative consistenti in lavorazioni aggiuntive, aveva indicato nell’elenco prezzi un valore pari a zero per tali voci, contravvenendo a quanto previsto dalla legge di gara che richiedeva la valorizzazione economica delle migliorie a pena di esclusione. Il TAR Lazio, nella sentenza 4807 accoglie il ricorso annullando l’esclusione sul presupposto che l’offerta di un prezzo pari a zero per le migliorie non potesse legittimare un’espulsione automatica.
Ora il Consiglio di Stato conferma la sentenza chiarendo che l’indicazione di un valore pari a zero per alcune migliorie non costituisce una causa automatica di esclusione. Attraverso un’interpretazione sistematica della disciplina di gara, ispirata ai criteri di conservazione degli atti e di massima partecipazione, la sentenza evidenzia che la volontà dell’offerente di prestare alcune lavorazioni senza costi aggiuntivi per l’amministrazione non inficia la validità dell’offerta, ma ne rappresenta una legittima configurazione economica.
