La giurisprudenza del Consiglio di Stato dal 15 al 19 dicembre 2025

Nella seconda settimana di dicembre 2025 il Consiglio di Stato ha pubblicato 9 sentenze in tema di contrattualistica pubblica nella vigenza del D. Lgs. 36/2023:

  • Sentenza 9907/2025 in tema di analogia dei servizi oggetto di pregressa esperienza per l’attribuzione del punteggio tecnico;
  • Sentenza 9967/2025 in tema di servizi analoghi;
  • Sentenza 10013/2025 in tema di annotazioni di gravi inadempimenti nel casellario ANAC;
  • Sentenza 10015/2025 in tema di requisiti tecnici minimi;
  • Sentenza 10029/2025 in tema di regolarità contributiva;
  • Sentenza 10030/2025 in tema di riparto delle competenze professionali tra ingegneri e architetti;
  • Sentenza 10032/2025 in tema di possesso del rating di impresa nel caso di operatori economici plurisoggettivi;
  • Sentenza 10033/2025 in tema di sindacabilità degli esiti della verifica dell’anomalia;
  • Sentenza 10036/2025 in tema di oscuramento dell’offerta;

 

 

Consiglio di Stato 9907/2025

ALFA impugna l’aggiudicazione della gara d’appalto per l’affidamento del servizio di ristorazione aziendale contestando l’attribuzione del punteggio tecnico all’aggiudicataria BETA con particolare riferimento all’esperienza professionale del Direttore Tecnico proposto e all’idoneità del centro cottura per la continuità del servizio in emergenza. Ulteriori doglianze riguardavano la presunta falsità di dichiarazioni rese in merito al possesso della registrazione EMAS e la carenza di istruttoria nel sub-procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta. Il TAR Lazio, nella sentenza 9103/2025, accoglie il ricorso e annulla l’aggiudicazione ravvisando la fondatezza della censura relativa al mancato possesso, in capo al Direttore Tecnico dell’aggiudicataria, dei requisiti esperienziali specifici richiesti dal capitolato, il quale esigeva una pregressa attività nella ristorazione aziendale collettiva e continuativa, non assimilabile alla semplice ristorazione commerciale.

BETA impugna la sentenza ma ora il Consiglio di Stato la conferma  chiarendo che, a fronte di una lex specialis che definisce in modo puntuale il settore merceologico di riferimento, non è possibile invocare un’interpretazione estensiva basata sulla generica nozione di servizi analoghi o similari. La distinzione tra ristorazione collettiva e commerciale non è stata considerata meramente formale, poiché la prima implica elementi qualificanti come la programmazione del menu e la continuità del servizio che mancano nella gestione di un comune esercizio pubblico. Sotto il profilo dei principi generali, i giudici di Palazzo Spada hanno sottolineato che il principio di equivalenza e il favor partecipationis operano con rigore attenuato quando il requisito non riguarda l’ammissione alla gara, ma l’attribuzione di un punteggio tecnico. In tale contesto, deve prevalere la tutela della par condicio tra i concorrenti, impedendo alla stazione appaltante di valorizzare esperienze non perfettamente rispondenti a quanto richiesto dalle regole di gara.

 

Consiglio di Stato 9967/2025

ALFA contesta l’aggiudicazione di una procedura aperta per l’affidamento del servizio di trasporto pubblico locale e scolastico in favore di BETA a causa dell’asserita carenza dei requisiti di capacità tecnico-professionale richiesti dal disciplinare, con particolare riferimento all’omessa dichiarazione e comprova di servizi analoghi svolti nel triennio precedente, nonché dell’inadeguatezza del parco veicoli offerto rispetto alle specifiche tecniche di capitolato. Il TAR Campania, nella sentenza 817/2025 rigetta il ricorso confermando l’analogia dei servizi precedentemente svolti rispetto a quelli oggetto di appalto e ha declassato le contestazioni sui veicoli e sul personale a semplici obblighi esecutivi, non incidenti sulla validità dell’aggiudicazione.

Ora il Consiglio di Stato conferma la sentenza ritenendo sufficiente la dimostrazione del possesso del requisito attraverso servizi di trasporto privato ritenendo che tali prestazioni, sebbene non sovrapponibili al trasporto pubblico sotto il profilo del regime giuridico devono essere considerate analoghe sotto il profilo tecnico-organizzativo, poiché richiedono la medesima competenza nella gestione di parchi veicolari, personale conducente e logistica dei trasporti di persone. Inoltre la sentenza ha ribadito la distinzione tra requisiti di partecipazione e obblighi di esecuzione, confermando che la disponibilità concreta dei mezzi e l’adeguamento delle dotazioni di bordo costituiscono impegni contrattuali che l’appaltatore deve onorare prima dell’avvio del servizio, senza che l’eventuale carenza originaria possa inficiare l’esito della gara.

 

Consiglio di Stato 10013/2025

La STAZIONE APPALTANTE segnala all’ANAC risoluzione di un contratto d’appalto, relativa a interventi di manutenzione straordinaria su edifici scolastici a causa di un grave inadempimento dell’impresa, la quale aveva subordinato l’avvio dei lavori a una rinegoziazione dei termini contrattuali ritenuta inammissibile dall’amministrazione e l’ANAC dispone l’iscrizione nel casellario informatico di ALFA che contesta al TAR la legittimità dell’annotazione sostenendo che l’Autorità non avesse adeguatamente vagliato le proprie memorie difensive, omettendo di considerare le gravi violazioni progettuali imputabili alla stazione appaltante che avrebbero reso il contratto ineseguibile. Il TAR Lazio, nella sentenza 11089/2025, respinge il ricorso, confermando la piena utilità della notizia annotata ai fini della pubblicità notiziale sulla professionalità dell’operatore, valorizzando il fatto che l’impresa avesse accettato la consegna dei lavori senza riserve, dichiarando l’adeguatezza degli elaborati progettuali.

Ora il Consiglio di Stato conferma integralmente la decisione di prime cure, consolidando l’orientamento circa i limiti del sindacato dell’Autorità sulle segnalazioni ricevute. Di fronte a una risoluzione contrattuale per grave inadempimento, l’Autorità non gode di una discrezionalità piena sulla gravità dei fatti, ma deve limitarsi a verificare l’utilità della notizia e la sua non manifesta infondatezza e l’annotazione non presuppone un accertamento definitivo dell’inadempimento, il quale resta riservato al giudice ordinario, ma assolve a una funzione informativa precauzionale per le altre stazioni appaltanti. Essendo state riportate nell’annotazione anche le difese dell’impresa e la pendenza del contenzioso civile, il provvedimento è risultato rispettoso del principio di proporzionalità e del diritto al contraddittorio.

 

Consiglio di Stato 10015/2025

La STAZIONE APPALTANTE indice una gara per la fornitura di microinfusori per insulina e sistemi di monitoraggio e ALFA contesta la legittimità del disciplinare di gara nella parte in cui richiede, come caratteristica tecnica minima a pena di esclusione, la fornitura di cannule disponibili in almeno due lunghezze e con due diverse modalità di inserzione, ovvero sia verticale che obliqua. Secondo la ricorrente, tale prescrizione risulta priva di fondamento scientifico ed empirico, poiché la cannula a inserimento verticale sarebbe di per sé sufficiente a garantire la funzionalità del dispositivo. Il TAR Campania, nella sentenza 6829/2025 rigetta il ricorso dopo aver disposto una verificazione tecnica, ritenendo che la previsione di due diverse tipologie di cannule non rappresentasse un ostacolo ingiustificato, bensì un elemento incidente direttamente sull’efficacia del trattamento insulinico.

Ora il Consiglio di Stato conferma la decisione di primo grado rilevando come le risultanze istruttorie abbiano confermato i vantaggi dell’inserzione obliqua per specifiche categorie di pazienti, come quelli pediatrici e che tale evidenza esclude che la clausola del bando possa considerarsi un ostacolo arbitrario alla partecipazione, risultando invece una scelta legittima della stazione appaltante volta a perseguire il miglior risultato clinico possibile. La sentenza riafferma la piena legittimità di clausole limitative della platea dei concorrenti quando queste siano pertinenti e congrue rispetto alle esigenze tecniche e di salute pubblica perseguite dalla gara.

 

Consiglio di Stato 10029/2025

ALFA impugna l’aggiudicazione a BETA di una procedura per l’affidamento di lavori di ristrutturazione e adeguamento sismico di un complesso immobiliare, sostenendo che BETA avesse perso il requisito della regolarità contributiva durante lo svolgimento della gara ma il TAR Lazio, nella sentenza 22808/2025 rigetta il ricorso dopo aver disposto approfondimenti istruttori volti a chiarire la reale posizione previdenziale dell’impresa nei quali si era evidenziato che l’apparente irregolarità derivava esclusivamente da una segnalazione per interessi moratori pregressi che si era rivelata erronea.

Ora il Consiglio di Stato, confermando la sentenza di primo grado ribadisce che le risultanze istruttorie hanno provato in modo inequivocabile che l’operatore economico ha mantenuto la regolarità contributiva senza soluzione di continuità e riafferma il principio secondo cui la regolarità contributiva va valutata nella sua sostanza effettiva, respingendo ogni automatismo espulsivo derivante da errori materiali dell’ente certificatore che non corrispondano a una reale omissione del soggetto privato.

 

Consiglio di Stato 10030/2025

La STAZIONE APPALTANTE indice una procedura di gara indetta per l’affidamento dei lavori di realizzazione della rete fognaria nel centro urbano e ALFA, seconda in graduatoria, impugna l’aggiudicazione disposta in favore di BETA affermando che l’offerta tecnica contenesse soluzioni migliorative di carattere prettamente ingegneristico, quali la realizzazione di collettori fognari, impianti di sollevamento e opere idrauliche, pur essendo state tali proposte sottoscritte esclusivamente da architetti, violando la regola di gara che richiedeva la firma di un tecnico abilitato e il TAR Campania, nella sentenza 3403/2025, accoglie il ricorso e ora il Consiglio di Stato conferma la decisione del TAR avvalendosi dei risultati di una verificazione tecnica volta a chiarire la natura degli interventi e precisando che la progettazione di opere viarie, idrauliche e igieniche non connesse a singoli fabbricati rientra nella pertinenza esclusiva degli ingegneri.

 

Consiglio di Stato 10032/2025

ALFA, RTI secondo classificato in una gara per l’affidamento della progettazione ed esecuzione di lavori per una nuova fermata della rete di alta velocità, contesta l’attribuzione del punteggio tecnico relativo al rating di responsabilità sociale d’impresa a favore di BETA, un operatore plurisoggettivo composto a sua volta da consorzi stabili, e afferma che, laddove non vi sia coincidenza tra concorrente e soggetto esecutore, il rating da valutare dovrebbe essere sempre quello del soggetto che si occupa dell’esecuzione, garantendo così una valorizzazione del merito tecnico coerente con l’apporto effettivo alla commessa.

Il TAR Puglia, nella sentenza 673/2025 respinge il ricorso osservando che la partecipazione di un consorzio stabile all’interno di un raggruppamento è una fattispecie chiaramente tipizzata che non permette interpretazioni analogiche o estensive delle regole di gara, le quali devono rimanere ancorate al dato letterale per garantire la certezza del diritto e il legittimo affidamento dei concorrenti.

Ora il Consiglio di Stato conferma la decisione ribadendo la centralità del criterio letterale e sistematico nell’interpretazione della legge di gara e che la scelta di non applicare una lettura cumulativa non appare irragionevole, poiché poggia sulla differente natura giuridica dei soggetti coinvolti. Mentre il raggruppamento è un’aggregazione temporanea di scopo in cui i membri conservano autonomia, il consorzio stabile rappresenta una struttura d’impresa unitaria e duratura legata ai consorziati da un rapporto organico.

 

Consiglio di Stato 10033/2025

ALFA impugna l’aggiudicazione di una gara per l’affidamento dei servizi di guardiania e pulizia degli immobili comunali contestando la valutazione di anomalia dell’offerta dell’aggiudicataria BETA, che presentava un ribasso giudicato eccessivo rispetto ai costi reali della manodopera in quanto basati su parametri salariali non aggiornati e su una sottostima ingiustificata delle ore di lavoro effettive. Il TAR Puglia, nella sentenza 974/2025, accoglie il ricorso rilevando come la stazione appaltante avesse avallato un’analisi dei costi illogica e fondata su un travisamento dei fatti, avendo l’impresa utilizzato tabelle ministeriali superate e contro la decisione BETA propone sostenendo che il giudice amministrativo si fosse indebitamente sostituito alla discrezionalità tecnica dell’amministrazione nella valutazione dei giustificativi.

Ora il Consiglio di Stato rigetta il ricorso, confermando  e conferma la sentenza di primo grado perché, attraverso una dettagliata verificazione tecnica, è emerso che l’offerta di BETA era viziata da una rilevante sottostima del costo del personale, derivante da una riduzione arbitraria delle ore di assenza per ferie, malattie e permessi, operata in contrasto con i dati medi delle tabelle ministeriali. Il sindacato giurisdizionale sulla verifica dell’anomalia, pur dovendo rispettare la discrezionalità dell’ente, deve comunque censurare le valutazioni palesemente illogiche o fondate su presupposti di fatto errati.

 

Consiglio di Stato 10036/2025

La STAZIONE APPALTANTE bandisce una procedura di gara per l’affidamento dei lavori e della fornitura di materiale rotabile relativo alla nuova linea tranviaria cittadina e ALFA, seconda classificata, contesta l’attribuzione dei punteggi tecnici lamentando inoltre che l’oscuramento di ampie sezioni dell’offerta di BETA impedisse una piena tutela giurisdizionale. Il TAR Brescia, nella sentenza 537/2025 accoglie parzialmente il ricorso, ordinando l’esibizione di tutti i dati tecnici che avessero costituito il presupposto per la formazione del punteggio affermando che l’esigenza di difesa prevale sulla riservatezza dei segreti tecnico-commerciali invocati dall’aggiudicataria.

BETA e la STAZIONE APPALTANTE impugnano la decisione e ora il Consiglio di Stato accoglie il ricorso chiarendo che il diritto di accesso difensivo non gode di una prevalenza assoluta e automatica sulla tutela dei segreti commerciali. Richiamando la recente giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, i giudici hanno ribadito la necessità di un bilanciamento proporzionato tra l’effettività della tutela giurisdizionale e la protezione del know-how aziendale. La sentenza evidenzia come BETA abbia fornito prove specifiche circa la presenza di innovazioni tecniche protette da brevetti e segreti industriali, volti a garantire un vantaggio competitivo nel mercato. Poiché la STAZIONE APPALTANTE aveva già osteso i documenti tecnici previsti dalla legge di gara come oggetto di valutazione da parte della commissione, il Collegio ha ritenuto che l’esigenza difensiva della ricorrente fosse già soddisfatta. Gli ulteriori allegati tecnici, prodotti spontaneamente e non valutati dalla commissione, sono stati giudicati privi del requisito di stretta indispensabilità, confermando la legittimità dell’oscuramento a tutela del patrimonio intellettuale dell’impresa.

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