La giurisprudenza del Consiglio di Stato dal 29 settembre al 3 ottobre 2025
Nella settimana cha da settembre ci ha condotto ad ottobre la quinta sezione del Consiglio di Stato ha pubblicato 5 sentenze in tema di contrattualistica pubblica in vigenza del nuovo Codice dei Contratti:
- Consiglio di Stato 7616/2025 e 7465/2025 in tema contratti idonei per oggetto a comprovare il fatturato specifico;
- Consiglio di Stato 7630/2025 in tema di onere della prova dell’assenza di esperienza pregressa dell’affidatario di un affidamento diretto;
- Consiglio di Stato 7631/2025 in tema clausole di per evitare cartelli o posizioni monopolistiche in caso di diverse indagini di mercato tra loro collegate;
- Consiglio di Stato 7654/2025 in tema di suddivisione in lotti.
Consiglio di Stato 7616/2025 del 30 settembre 2025
ALFA in sede di partecipazione ad una procedura di appalto per l’allestimento di una biblioteca presenta come contratti analoghi, ai fini della comprova del fatturato specifico richiesto dalla STAZIONE APPALTANTE, alcuni contratti aventi ad oggetto fornitura di arredi per un centro congressi in Kazakhistan, e la STAZIONE APPALTANTE li accetta provocando il ricorso di BETA, seconda classificata. Il TAR Puglia rigetta il ricorso ritenendo il contratto allegato comunque congruo rispetto all’oggetto del contratto da affidarsi e BETA appella la sentenza 676/2025 del TAR. Il Consiglio di Stato ora ha confermato la decisione di primo grado affermando che il requisito di aver eseguito “forniture per biblioteche analoghe” non doveva essere quindi interpretato in modo non letterale rilevando non tanto l’identità assoluta degli oggetti quanto piuttosto l’analogia funzionale.
Consiglio di Stato 7627/2025 del 30 settembre 2025
ALFA, aggiudicataria di un appalto per l’affidamento del servizio di supporto e consulenza nella gestione di fondi strutturali, viene successivamente esclusa perché in sede di verifica emerge che la sua comprovata esperienza era relativa solo alla gestione dei fondi FSE (Fondo Sociale Europeo), che finanzia misure per le persone, e non nei fondi FESR/FSC, che finanziano interventi a favore delle imprese, come richiesto dalla STAZIONE APPALTANTE.
ALFA impugna la decisione sostenendo che il disciplinare richiedeva sì esperienze nei fondi FESR/FSC, ma altre disposizioni del disciplinare stesso e del capitolato tecnico erano più generiche, e che in ogni caso le procedure di gestione dei diversi fondi strutturali (FESR, FSC, FSE) sarebbero analoghe per cui l’esperienza nel FSE avrebbe dovuto essere considerata “servizio analogo”.
Il TAR Puglia nella sentenza 244/2025 rigetta il ricorso e ora il Consiglio di Stato conferma quella sentenza affermando che le attività richieste dalla STAZIONE APPALTANTE riguardavano prevalentemente lo sviluppo delle imprese (FESR/FSC), non delle persone (FSE). Perciò l’esperienza nel FSE non poteva essere considerata “analoga” e che rientra nell’autonomia della STAZIONE APPALTANTE stessa di richiedere requisiti identici e non solo analoghi, purché rispettosi di attinenza e proporzionalità con l’oggetto dell’appalto.
Consiglio di Stato 7630/2025 del 30 settembre 2025
La STAZIONE APPALTANTE in occasione della scadenza di una concessione relativa allo svolgimento dei servizi accessori (fenditura, trasporti refrigerati, disosso, facchinaggio) per gli stabilimenti del Mercato all’Ingrosso delle Carni di Roma, aveva proceduto con singoli affidamenti diretti che ALFA, originario concessionario, aveva contestato in particolare per assenza della comprovata esperienza in capo ad uno degli affidatari, e senza ricorrere ad una proroga tecnica.
Il TAR Lazio aveva rigettato il ricorso con la sentenza 3974/2025 che ora il Consiglio di Stato ha confermato affermando che la proroga tecnica è misura eccezionale che non rappresenta per l’affidatario un diritto automatico, se correttamente motivata, come in questo caso, da irregolarità e inadempienze commesse dal concessionario, e che per garantire la continuità del servizio è idoneo il ricorso allo strumento dell’affidamento diretto, nell’ambito del quale, l’eventuale assenza della necessaria esperienza in capo all’operatore economico scelto deve essere provata da chi la contesta.
Consiglio di Stato 7631/2025 del 30 settembre 2025
La STAZIONE APPALTANTE pubblica diverse indagini di mercato per selezionare operatori economici da invitare a procedure negoziate sotto soglia per l’affidamento di lavori presso vari musei e ALFA, che aveva presentato tre manifestazioni di interesse una per ciascun museo, viene esclusa per aver violato la lex specialis che vietava di presentare più di una manifestazione di interesse. Il TAR Basilicata, nella sentenza 186/2025 accoglie il ricorso di ALFA affermando che il principio del favor partecipationis doveva condurre ad interpretare la clausola del disciplinare di gara come un divieto di presentare più di una manifestazione di interesse per ogni singola indagine relativa ad ogni singolo museo.
La STAZIONE APPALTANTE impugna la decisione e ora il Consiglio di Stato ribalta la decisione di primo grado affermando non solo la chiarezza della clausola nel prevedere il divieto di manifestare interesse per più di una delle singole indagini di mercato, ma anche la sua legittimità sostanziale riferibile all’intenzione di garantire la massima apertura del mercato, per prevenire rischi di cartelli ed evitare che uno stesso operatore economico potesse monopolizzare più procedure.
Consiglio di Stato 7654/2025 del 1 ottobre 2025
La STAZIONE APPALTANTE pubblica un bando per la concessione quinquennale di servizi di supporto per la gestione di parcheggi pubblici a pagamento non custoditi e servizi connessi complementari, comprensivo di fornitura e installazione di parcometri e ALFA lo impugna affermando che l’oggetto della procedura di affidamento avrebbe dovuto determinare la suddivisione in lotti a causa della differenza tra la gestione del servizio di parcheggio con ausiliari e parcometri, e le attività di supporto alla Polizia Municipale, e che la mancata suddivisione in lotti avrebbe prodotto una barriera all’ingresso impedendogli la partecipazione a causa della presenza di prestazioni per la quali il partecipante avrebbe dovuto possedere l’iscrizione ad un albo speciale.
Il TAR Salerno, nella sentenza 561/2025 respinge il ricorso di ALFA affermando che non c’era obbligo di suddividere la gara in lotti e ora il Consiglio di Stato conferma la sentenza di primo grado perché l’oggetto del contratto era correttamente determinato, che la natura delle prestazioni era sufficientemente omogenea da non richiedeva la suddivisione in lotti, e che la natura meramente accessoria delle prestazioni di riscossione non richiedeva l’iscrizione ad un albo che quindi non rappresentava un elemento surrettizio escludente.
