La giurisprudenza del Consiglio di Stato dal 15 al 19 settembre 2025

Nella terza settimana di settembre 2025 la quinta sezione del Consiglio di Stato ha pubblicato due sentenze in tema di contrattualistica pubblica:

  • Consiglio di Stato 7352/2025 in tema di esclusione per dichiarazioni mendaci su precedenti risoluzioni contrattuali;
  • Consiglio di Stato 7369/2025 in tema di diritti ed interessi legittimi del promotore di una proposta di project financing.

Consiglio di Stato 7352/2025 del 17 settembre 2025

ALFA viene escluso dalla gara perché, secondo la STAZIONE APPALTANTE, aveva reso dichiarazioni incomplete e non veritiere su precedenti risoluzioni contrattuali, rilevanti ai fini della valutazione dell’affidabilità professionale configurando un caso di grave illecito professionale, Il TAR Lazio conferma la decisione della STAZIONE APPALTANTE e ALFA presenta appello affermando che l’esclusione è illegittima per violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione e inoltre per l’assenza di una adeguata istruttoria.

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato integralmente la sentenza del TAR, affermando che l’omessa o non veritiera dichiarazione di precedenti risoluzioni contrattuali costituisce a pieno titolo un grave illecito professionale perché è idonea a influenzare il processo decisionale della stazione appaltante e che l’istruttoria della STAZIONE APPALTANTE, la quale aveva attivato il contraddittorio previsto dall’art. 96, comma 6, motiva in modo sufficiente le ragioni della perdita di fiducia nell’operatore.

Consiglio di Stato 7369/2025 del 18 settembre 2025

Un promotore privato presenta ad un Comune una proposta di project financing per la realizzazione e gestione di un’opera pubblica, ma questo non valuta la proposta e decide di non inserirla nella programmazione triennale delle opere pubbliche. Il promotore impugna tale scelta davanti al TAR, sostenendo che il Comune avesse l’obbligo di esaminare e valutare la proposta ai sensi dell’art. 175 d.lgs. 36/2023.

Il TAR respinge il ricorso affermando che la valutazione della proposta del promotore resta un atto connotato da ampia discrezionalità amministrativa che non configura un diritto soggettivo all’inserimento nella programmazione triennale, bensì esclusivamente un interesse legittimo alla corretta istruttoria.

Il Consiglio di Stato ha confermato la decisione del TAR affermando che gli articoli 165 e 175 del d.lgs. 36/2023 pur imponendo di esaminare la proposta e di motivare la decisione, lasciano all’amministrazione ampia discrezionalità sulla scelta finale di inserire o meno la proposta nella programmazione triennale.

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