La giurisprudenza del Consiglio di Stato dal 8 al 12 settembre 2025
Nella seconda settimana di settembre 2025 la quinta sezione del Consiglio di Stato ha pubblicato due sentenze in tema di contrattualistica pubblica:
- Consiglio di Stato 7281/2025 in tema di natura del requisito del fatturato specifico e di conseuenza sulla sua avvalibilità, nonché sulle modalità di verifica di equivalenza del CCNL
- Consiglio di Stato 7282/2025 in tema di esclusione per mancata dichiarazione di reati non previsti tra quelli da dichiarare obbligatoriamente ma comunque rilevanti.
Consiglio di Stato 7281/2025 del 11 settembre 2025
La STAZIONE APPALTANTE indice una gara per il servizio triennale di sgombero neve, trattamento antighiaccio e fornitura di salgemma, da aggiudicare al minor prezzo. BETA, seconda classificata impugna l’aggiudicazione a affermando che ALFA, aggiudicataria, non possiede i requisiti richiesti e applica un CCNL del quale la STAZIONE APPALTANTE non ha verificato l’equivalenza. Il TAR Piemonte con la sentenza 1222/2024 rigetta il ricorso, ma ora il Consiglio di Stato riobalta la sentenza del TAR affermando che:
- il fatturato specifico è un requisito tecnico-professionale, perché serve a dimostrare l’esperienza pregressa e l’idoneità tecnica dell’operatore, non la sua solidità economica e di conseguenza il suo possesso è può essere oggetto di avvalimento solo a condizione che la messa a disposizione delle risorse sia concreta e dettagliata
- i requisiti posti dal disciplinare a pena di esclusione si configurano come requisiti di partecipazione e non di esecuzione e quindi la loro disponibilità deve essere dimostrata dal partecipante già al momento della presentazione dell’offerta
- la verifica di equivalenza in caso di applicazione di un CCNL diverso da quello richiesto, non è facoltativa ma costituisce un adempimento necessario anche nel caso in cui non emergano elementi di anomalia dell’offerta.
Consiglio di Stato 7282/2025 del 11 settembre 2025
La STAZIONE APPALTANTE indice una gara per l’affidamento del servizio di pulizia delle spiagge libere e dei litorali urbani cui partecipa solo ALFA che però viene esclusa per non aver dichiarato pendenze penali a suo carico relative a reati tra i quali l’estorsione e l’occupazione abusiva di suolo demaniale. ALFA contesta l’esclusione affermando che i reati contestati non rientrano tra quelli che la legge impone di dichiarare come cause di esclusione e che quindi la STAZIONE APPALTANTE ha escluso per una causa non prevista dalla legge.
Il TAR Puglia conferma la legittimità dell’esclusione nella sentenza 1324/2024, confermata ora dal Consiglio di Stato perché anche se i reati contestati non rientrano nelle ipotesi tipiche di esclusione automatica, spetta comunque alla stazione appaltante la valutazione di affidabilità e integrità dell’operatore, in applicazione dei principi generali del Codice (risultato, fiducia e buona fede). L’omissione di informazioni rilevanti sulle pendenze penali è quindi idonea a ledere il rapporto di fiducia necessario con la stazione appaltante e a determinare l’esclusione.
