La giurisprudenza del Consiglio di Stato dal 1 al 5 settembre 2025
Nella settimana dal 1 al 5 settembre 2025 la quinta sezione del Consiglio di Stato ha pubblicato due sentenze in tema di contrattualistica pubblica:
- Consiglio di Stato 7201/2025 in tema di accesso civico generalizzato
- Consiglio di Stato 7223/2025 in tema di pertinenza dell’oggetto sociale rispetto all’oggetto dell’appalto e di modalità di verifica dell’anomalia dell’offerta.
Consiglio di Stato 7201/2025 del 4 settembre 2025
Il fatto e la sentenza appellata
GAMMA chiede l’accesso civico generalizzato al contratto di appalto per la gestione e il funzionamento di un CPR e a tutti i suoi allegati, compresa l’offerta tecnica. La Prefettura trasmette il contratto ma nega l’ostensione dell’offerta tecnica in quanto contenente know-how riservato. GAMMA propone ricorso e sostiene che, una volta divenuta parte integrante del contratto, l’offerta tecnica non può più essere considerata segreto commerciale. Il TAR Basilicata nella sentenza 19/2025 respinge il ricorso, ritenendo legittimo il diniego parziale della Prefettura e afferma che l’offerta tecnica contiene specifiche e riservate capacità tecniche e gestionali.
La decisione del Consiglio di Stato
La Prefettura ha correttamente applicato l’art. 35, comma 4, d.lgs. 36/2023, bilanciando l’interesse dell’appellante all’ostensione con quello della contro interessata alla tutela del proprio know-how tecnico e gestionale. L’accesso civico generalizzato non può condurre alla divulgazione di informazioni riservate suscettibili di ledere segreti commerciali o di falsare la concorrenza futura a maggior ragione quando la richiesta proviene da un soggetto terzo estraneo alla gara.
Consiglio di Stato 7223/2025 del 4 settembre 2025
Il fatto e la sentenza appellata
BETA contesta l’aggiudicazione ad ALFA di un contratto relativo alla gestione dei servizi socio-educativi, di portierato, guardiania, centralino, assistenza infermieristica e trasporto passeggeri presso alcuni Convitti dell’INPS. La contestazione riguarda due profili:
- Mancanza del requisito di idoneità professionale di ALFA, iscritta alla Camera di Commercio per “assistenza sociale non residenziale rivolta ad anziani e soggetti in stato di necessità” e quindi per un’attività non pertinente con i servizi socio-educativi oggetto di gara.
- Anomalia dell’offerta che sottostima i costi della manodopera (non considerando correttamente la previdenza complementare, le indennità di turno e il divisore orario previsto dalle tabelle ministeriali).
Il TAR Lazio nella sentenza n. 20362/2024 respinge il ricorso ritenendo l’iscrizione camerale di ALFA pertinente all’oggetto dell’appalto, anche se non coincidente, e ritenendo corretto l’operato della stazione appaltante in sede di verifica dell’anomalia perché alla luce del nuovo codice, non vi è più un obbligo generalizzato di verifica d’ufficio dei costi della manodopera.
La decisione del Consiglio di Stato
Sul profilo dell’idoneità professionale di ALFA la sentenza del TAR Lazio è stata confermata perché il requisito di iscrizione alla CCIAA deve riguardare un’attività “pertinente, anche se non coincidente” con l’oggetto dell’appalto. Sul profilo dell’anomalia dell’offerta di ALFA il Consiglio di Stato accoglie in parte il ricorso rilevando che la verifica di anomalia condotta dalla stazione appaltante non è stata adeguata, osservando che il RUP, aveva svolto un’istruttoria superficiale senza controllare con rigore lo scostamento dal divisore orario ministeriale né la voce della previdenza complementare, e si era limitato a recepire dati statistici interni e del gestore uscente senza adeguata prova documentale.
