La giurisprudenza del Consiglio di Stato dal 28 settembre al 2 ottobre 2026
Nella settimana dal 28 settembre al 2 ottobre 2026 il Consiglio di Stato ha pubblicato 5 sentenze in tema di contrattualistica pubblica nella vigenza del D. Lgs. 36/2023:
- Sentenza 7148/2026 in tema di impugnazione del bando;
- Sentenza 7170/2026 in tema di CCNL;
- Sentenza 7247/2026 in tema di CCNL;
- Sentenza 7270/2026 in tema di oscuramento dell’offerta;
- Sentenza 7292/2026 in tema di modifica dell’offerta;
Consiglio di Stato 7148/2026
ALFA contesta la legittimità di una procedura per l’affidamento del servizio di pulizia, sanificazione, detersione e disinfezione in seguito dell’aggiudicazione della gara in favore del RTI BETA, sostenendo che la documentazione di gara si limitava a un richiamo meramente formale dei criteri ambientali e il TAR Campania, nella sentenza 7713/2025, accoglie il ricorso affermando che la violazione della disciplina sui criteri ambientali non impone una immediata impugnazione del bando. Ora il Consiglio di Stato conferma la sentenza rilevando che l’onere di immediata impugnazione della disciplina di gara costituisce un’eccezione limitata alle sole clausole escludenti; pertanto, il mancato recepimento delle regole ambientali manifesta la propria lesività solo con l’aggiudicazione, radicando un interesse strumentale alla riedizione della gara.
Consiglio di Stato 7170/2026
La controversia trae origine da una procedura aperta indetta per l’affidamento del servizio di pulizia e sanificazione in cui ALFA contesta l’aggiudicazione a BETA per incongruità dell’offerta economica con riguardo al costo della manodopera, che non aveva tenuto degli effettivi incrementi retributivi derivanti dal sopravvenuto rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro del settore multiservizi. Il TAR Lombardia, nella sentenza 1074/2026, respinge il ricorso tenendo conto del fatto che il rinnovo contrattuale è intervenuto successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte e che l’aggiudicataria ha comunque inserito giustificazioni e accantonamenti ritenuti idonei a coprire i futuri incrementi ma ora il Consiglio di Stato ribalta la decisione chiarendo che, sebbene l’impresa non debba prevedere l’esatto contenuto di un rinnovo contrattuale non ancora definito al momento della formulazione dell’offerta, la stazione appaltante non può ignorare gli aumenti retributivi già entrati in vigore al momento in cui svolge la verifica di anomalia. Il giudizio sulla congruità deve infatti basarsi sulla concreta e reale sostenibilità dei costi ed erodere del tutto l’utile d’impresa o i fondi di accantonamento comporta l’insostenibilità dell’offerta e la conseguente anomalia.
Consiglio di Stato 7247/2026
La controversia trae origine da una procedura aperta indetta per l’affidamento di una convenzione quadro relativa alla gestione dei vettori energetici presso le aziende sanitarie locali in cui ALFA contesta che l’offerta della vincitrice sia inficiata da un’insanabile ambiguità in ordine al contratto collettivo di lavoro prescelto. In particolare, mentre la stazione appaltante indicava negli atti di gara uno specifico contratto collettivo di settore, l’aggiudicataria BETA richiamava nella documentazione di gara sia il medesimo contratto sia un differente accordo collettivo. Il TAR Veneto, nelle sentenze 2497/2025 e 2498/2025, accoglie il ricorso rilevando che l’indicazione di due differenti contratti collettivi crea un’ambivalenza strutturale non superabile tramite le semplici giustificazioni rese in sede di verifica dell’anomalia e il Consiglio di Stato conferma la sentenza osservando che l’indicazione di un contratto collettivo difforme rispetto a quello individuato dal bando costituisce un’opzione legittima per l’operatore economico, purché sia garantita la parità delle tutele. Quando sussiste un richiamo a un diverso contratto, l’amministrazione non può limitarsi ad acquisire meri chiarimenti o ad argomentare in ordine alla capienza economica dell’offerta, ma ha l’obbligo di attivare il sub-procedimento di verifica dell’equivalenza. Tale accertamento non è surrogabile dal giudice amministrativo, il quale non può sostituirsi alle valutazioni discrezionali dell’amministrazione non ancora esercitate.
Consiglio di Stato 7270/2026
La vicenda trae origine da una procedura di gara indetta per l’affidamento dei servizi di pulizia e gestione degli immobili, in cui la stazione appaltante accoglie parzialmente le istanze di oscuramento delle offerte tecniche presentate dai primi cinque operatori in graduatoria. La secretazione viene limitata alle sole informazioni riguardanti la funzionalità e l’efficienza del sistema informativo e del servizio di contact center di proprietà degli operatori economici. Ritenendo illegittimo tale diniego parziale di ostensione, ALFA chiede l’ostensione integrale delle offerte dei concorrenti che la precedono, lamentando un difetto assoluto di motivazione nei provvedimenti di oscuramento e sostenendo la natura standardizzata dei servizi in questione, inidonea a configurare veri e propri segreti tecnici o commerciali.
Il TAR Lazio, nella sentenza 13945/2026, dichiara il ricorso in parte inammissibile e in parte lo respinge. Da un lato, il tribunale riscontra il mancato superamento della prova di resistenza, evidenziando come l’eventuale riattribuzione del punteggio massimo teorico nel sub-criterio contestato non consenta comunque alla ricorrente di colmare il distacco dalla prima e dalla seconda classificata. Dall’altro, rileva la contraddittorietà dell’operato dell’impresa che, pur avendo richiesto l’oscuramento della propria piattaforma software, nega analoga tutela ai concorrenti, confermando la prevalenza della riservatezza quando il dato richiesto appare privo di utilità concreta per la difesa. Il Consiglio di Stato rigetta l’appello e conferma la sentenza evidenziando che l’impossibilità di superare la prova di resistenza non determina l’inammissibilità dell’azione per carenza di interesse, bensì l’infondatezza della pretesa nel merito. Poiché l’impresa ha già ottenuto l’accesso a tutte le altre componenti delle offerte tecniche e il materiale secretato riguarda soluzioni informatiche proprietarie sviluppate mediante specifici investimenti in ricerca e sviluppo, difetta il requisito della stretta indispensabilità per la difesa in giudizio. Di conseguenza, il bilanciamento tra gli interessi in gioco pende a favore della tutela dei segreti commerciali della controinteressata.
Consiglio di Stato 7292/2026
La controversia trae origine dalla procedura di gara indetta per l’affidamento dei lavori di completamento di un’opera pubblica. All’esito delle valutazioni, la stazione appaltante aggiudica il contratto a BETA e ALFA, seconda classificata, lamenta una radicale e inammissibile modifica dell’offerta tecnica operata dall’aggiudicataria durante il subprocedimento di verifica dell’anomalia. Nello specifico, la ricorrente evidenzia come BETA, in sede di giustificazioni, abbia ridotto drasticamente il personale da impiegare, passando dalle tre squadre di lavoro originariamente promesse a un’unica squadra con composizione ridotta, eliminando figure chiave come i movieri per la gestione del traffico e il topografo.
Il TAR Campania, nella sentenza 2453/2026, accoglie il ricorso principale ed annulla l’aggiudicazione. I giudici di prime cure rilevano che la revisione delle risorse umane e dell’organizzazione del cantiere offerta in sede di giustificativo costituisce un’alterazione sostanziale della proposta tecnica, lesiva della trasparenza e della parità di trattamento e ora il Consiglio di Stato rigetta il ricorso ribadendo che la fase di verifica della congruità dell’offerta non può mai trasformarsi in un’occasione per modificare il contenuto dell’offerta tecnica presentata in gara. Le giustificazioni fornite dall’operatore possono chiarire singoli aspetti o correggere meri errori materiali, ma non possono intaccare la struttura organizzativa e gli impegni assunti, i quali rimangono intatti e vincolanti per garantire la parità tra i concorrenti.
