La giurisprudenza del Consiglio di Stato dal 14 al 18 settembre 2026

Nella prima settimana di settembre 2026 il Consiglio di Stato ha pubblicato 5 sentenze in tema di contrattualistica pubblica nella vigenza del D. Lgs. 36/2023:

  • Sentenza 6874/2026 in tema di CCNL;
  • Sentenza 6892/2026 in tema di valutazione tecnica;
  • Sentenza 6893/2026 in tema di interesse ad agire;
  • Sentenza 6894/2026 in tema di gravi illeciti professionali;
  • Sentenza 6899/2026 in tema di comprova dei requisiti;

 

Consiglio di Stato 6874/2026

La controversia trae origine da una procedura aperta indetta per l’affidamento dei servizi di manutenzione integrati del proprio patrimonio immobiliare in cui l’aggiudicatario BETA dichiara di applicare un CCNL differente rispetto a quello richiesto dalla stazione appaltante, impegnandosi a integrare le retribuzioni con un superminimo non assorbibile al fine di pareggiare le tutele economiche complessive. ALFA, secondo classificato impugna l’aggiudicazione e il TAR Emilia-Romagna, nella sentenza 325/2026, accoglie il ricorso ritenendo fondato il motivo relativo alla mancanza di equivalenza tra i trattamenti economici previsti dai due contratti collettivi. Ora il Consiglio di Stato conferma la pronuncia del primo giudice chiarendo che la valutazione di equivalenza deve riguardare esclusivamente le garanzie offerte ed entrate a far parte di un contratto collettivo di lavoro e non può fare perno su impegni migliorativi assunti in via unilaterale dal singolo datore di lavoro. Non sussistono peraltro i presupposti per sollevare questioni di legittimità costituzionale o di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, risultando la disciplina coerente con i principi del lavoro e della concorrenza.  

 

Consiglio di Stato 6892/2026

La controversia trae origine da una procedura di gara per l’assegnazione di un accordo quadro relativo alla fornitura di impianti radio e sistemi di telecomunicazione 5G e 4G in cui ALFA lamenta la mancata esclusione delle imprese aggiudicatarie, addebitando loro l’attestazione mendace del possesso di specifici requisiti premianti inerenti sia al supporto all’integrazione con le reti TSN, sia all’estensione della copertura radio in uso esclusivo lungo gli asset dell’infrastruttura. Ulteriormente, censura la legge di gara nella misura in cui consente l’attribuzione dei punteggi tecnici su base puramente dichiarativa e priva di idoneo riscontro documentale preventivo circa l’assenza di interferenze con la rete pubblica.

Il TAR Lazio, nella sentenza 413/2026, respinge il ricorso di primo grado chiarendo che la disciplina di gara richiedeva unicamente la predisposizione tecnica e il supporto all’integrazione con i sistemi TSN, e non la loro immediata ed effettiva disponibilità operativa al momento dell’offerta. Con riguardo alle migliorie di copertura, il TAR rileva che le dichiarazioni rese dai partecipanti configurano veri e propri impegni negoziali e obbligazioni di esecuzione, la cui concreta verifica e la cui esecuzione appartengono fisiologicamente alla successiva fase di gestione del contratto e non alla fase di ammissione o valutazione delle offerte in gara.

Il Consiglio di Stato conferma la decisione del TAR ribadendo che le migliorie della copertura costituiscono obblighi contrattuali vincolanti che l’operatore si impegna ad adempiere nell’arco dell’esecuzione, rendendo inconferente qualsiasi addebito di falsità dichiarativa in sede selettiva. Il Collegio rileva inoltre che la stazione appaltante predispone un idoneo apparato di garanzie e penali a tutela della fase esecutiva. Relativamente alla predisposizione TSN, la conformità dichiarata dal produttore agli standard tecnici richiesti risulta pienamente sufficiente a comprovare la spettanza del punteggio premiale. 

 

Consiglio di Stato 6893/2026

La controversia trae origine da una gara d’appalto suddivisa in quattro lotti per l’affidamento di servizi di pulizia e sanificazione con un vincolo di partecipazione massimo a due lotti e un vincolo di aggiudicazione pari a un solo lotto per concorrente. ALFA partecipa alla selezione e, in relazione al quarto lotto viene esclusa per ritenuta incongruità complessiva della proposta economica contestando il provvedimento  anche se nel corso del giudizio di primo grado, a seguito dello scorrimento delle graduatorie e delle pronunce sui contenziosi relativi agli altri lotti, la società ricorrente si trova posizionata al primo posto per il secondo lotto. Poiché la disciplina di gara vieta l’assegnazione di più lotti al medesimo operatore, l’eventuale conseguimento del secondo lotto assorbe l’interesse della società, rendendo superflua la contestazione sull’esclusione dal quarto lotto.

Il TAR Lazio, nella sentenza 1868/2026, dichiara l’improcedibilità del ricorso rilevando che la stessa parte ricorrente subordina il proprio interesse alla decisione sul primo lotto, l’esito della quale stabilisce la definitiva attribuzione del secondo lotto in suo favore, determinando così il venir meno dell’utilità concreta a coltivare l’azione relativa al quarto lotto e ora il Consiglio di Stato conferma la sentenza impugnata ribadendo che l’interesse a ricorrere richiede una lesione concreta e attuale della sfera giuridica dell’operatore che deve sussistere al momento della decisione e non può fondarsi su eventi futuri, incerti o su mere prospettazioni ipotetiche. 

 

Consiglio di Stato 6894/2026

La controversia trae origine dall’esclusione del RTI ALFA da una procedura di affidamento per il servizio di antincendio boschivo e protezione civile a causa di un grave illecito professionale perché il procuratore speciale della mandataria, sottoscrittore degli atti di gara, risulta rinviato a giudizio per il reato di turbativa d’asta in relazione a una precedente e analoga gara d’appalto. Il TAR Veneto, nella sentenza 179/2026, respinge il ricorso osservando che il rinvio a giudizio costituisce un idoneo elemento di prova per l’illecito professionale e che la stazione appaltante ha motivato in modo esauriente la propria valutazione. Secondo il TAR, la presenza del procuratore nell’esercizio di poteri rappresentativi e gestori fino alla sottoscrizione dell’offerta impedisce di ritenere provata la discontinuità organizzativa necessaria a ripristinare l’affidabilità dell’operatore. Ora il Consiglio di Stato conferma la decisione chiarendo che la valutazione sulla gravità dell’illecito professionale rientra nell’ampia discrezionalità della stazione appaltante, il cui esercizio è sindacabile solo per manifesta illogicità o difetto di istruttoria e poiché il soggetto attinto dal procedimento penale continuava a svolgere funzioni apicali e firmava gli atti della gara, il giudizio negativo sulla permanenza del rapporto fiduciario era proporzionato e del tutto immune da vizi logici.

 

Consiglio di Stato 6899/2026

La controversia trae origine da una procedura di gara indetta per la stipula di un accordo quadro triennale relativo all’esecuzione di lavori di posa in opera e fornitura di barriere di sicurezza metalliche in cui ALFA deduce la sussistenza di gravi irregolarità fiscali e contributive a carico delle imprese consorziate designate per l’esecuzione dal consorzio BETA aggiudicatario, assumendo che i relativi bilanci d’esercizio evidenziano ingenti debiti non versati, con conseguente reticenza dichiarativa ed errore professionale. Lamenta altresì la resa di dichiarazioni non veritiere in merito all’esperienza specifica valorizzata nell’offerta tecnica per l’attribuzione del punteggio, nonché l’omessa attivazione del subprocedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta in presenza di rilevanti migliorie offerte a titolo gratuito.

Il TAR Lazio, nella sentenza 4166/2026, respinge integralmente il ricorso evidenziando che la presenza di poste debitorie nei bilanci non equivale all’accertamento definitivo di un debito tributario o contributivo ed è inidonea a scalzare il valore probatorio delle certificazioni ufficiali rilasciate dagli enti preposti. Chiariscono inoltre che le dichiarazioni sull’esperienza pregressa risultano adeguate e conformi alle prescrizioni della legge di gara e che la verifica di congruità dell’offerta costituisce una facoltà ampiamente discrezionale, non obbligatoria nella fattispecie.

Il Consiglio di Stato conferma la pronuncia di primo grado ribadendo che i certificati di regolarità fiscale e i documenti unici di regolarità contributiva costituiscono atti di attestazione che fanno prova fino a querela di falso, esonerando la stazione appaltante da ulteriori verifiche. Con riguardo all’esperienza tecnica, il Collegio conferma che nei consorzi stabili è legittima la valorizzazione dell’esperienza maturata dal consorzio in proprio o dalle singole consorziate secondo quanto previsto dalla legge di gara, e che la valutazione delle offerte tecniche costituisce espressione di discrezionalità insindacabile se non affetta da manifesta illogicità. Infine, la scelta di non sottoporre a verifica l’offerta reputata non anomala rientra nella discrezionalità dell’amministrazione, trattandosi di opere migliorative liberamente offerte dall’operatore economico che non alterano i costi essenziali posti a base d’asta.