La giurisprudenza del Consiglio di Stato dal 31 agosto al 4 settembre 2026

Nella prima settimana di settembre 2026 il Consiglio di Stato ha pubblicato 3 sentenze in tema di contrattualistica pubblica nella vigenza del D. Lgs. 36/2023:

  • Sentenza 6702/2026 in tema di quote di partecipazione nel RTI e di contratto d’opera;
  • Sentenza 6703/2026 in tema di valutazione tecnica ;
  • Sentenza 6770/2026 in tema di aggiudicazione e revocazione;



Consiglio di Stato 6702/2026

La controversia in esame trae origine dall’indizione di una procedura aperta da parte per l’affidamento del servizio nazionale di pronta assistenza alle donne vittime di violenza e stalking mediante il numero di pubblica utilità 1522 e i relativi canali digitali aggiudicata al RTI ALFA, ma BETA contesta una presunta genericità e indeterminatezza dell’offerta di ALFA, sostenendo che quest’ultima abbia modificato l’imputazione soggettiva dei servizi e la ripartizione delle prestazioni tra mandataria e mandante solo in sede di giustificativi e l’illegittimità dell’affidamento in via d’urgenza e la violazione del divieto di subappalto in relazione a un incarico di lavoro autonomo conferito a un professionista esterno.

Il TAR Lazio, nella sentenza 18277/2025, accoglie il ricorso ma ora il Consiglio di Stato ribalta integralmente la decisione del TAR chiarendo che, negli appalti di servizi, non sussiste un principio di necessaria e rigida corrispondenza tra quote di qualificazione e quote di esecuzione, operando la responsabilità solidale dei componenti del raggruppamento. Inoltre, le dichiarazioni rese in sede di anomalia costituiscono meri chiarimenti sull’imputazione dei costi e non una modifica dell’offerta. Da ultimo, il Collegio esclude la sussistenza di un subappalto, qualificando la prestazione del professionista esterno come un contratto d’opera professionale autonomo, privo di organizzazione imprenditoriale e con un ruolo meramente accessorio e sussidiario rispetto alle prestazioni principali.

 

Consiglio di Stato 6703/2026

ALFA impugna l’aggiudicazione a BETA di una gara per l’affidamento del servizio di vigilanza aerea e monitoraggio della rete di metanodotti contestando l’attribuzione di un punteggio pari a zero per un criterio premiale relativo alla consistenza della flotta di elicotteri, motivata dalla mancata allegazione di documenti probatori, come i libretti di immatricolazione. Secondo la ricorrente, la legge di gara richiedeva esclusivamente una dichiarazione sostitutiva contenente i dati identificativi dei velivoli e i relativi titoli di disponibilità, senza imporre l’onere di un’immediata produzione documentale a pena di azzeramento dello scoring. 

Il TAR Lombardia, nella sentenza 674/2026, accoglie il ricorso rilevando che il testo della legge di gara si limitava a richiedere una dichiarazione sostitutiva che desse evidenza della disponibilità dei mezzi, utilizzando un termine aspecifico che non poteva essere interpretato come un obbligo di allegazione documentale immediata. Di conseguenza, il tribunale ordina la parziale rinnovazione della gara con la riattribuzione del punteggio, subordinando e differendo gli effetti dell’inefficacia del contratto all’esito di tali valutazioni.

Ora il Consiglio di Stato respinge l’appello confermando la decisione del tribunale. Il collegio ribadisce che le clausole ambigue della legge di gara vanno interpretate iper favorire la massima partecipazione, preferendo la lettura che non impone oneri formali non espressamente previsti. La locuzione utilizzata nella disciplina di gara si riferiva all’obbligo di indicare chiaramente i dati nella dichiarazione e non a un deposito documentale preventivo. Infine, il giudice d’appello considera valida la dichiarazione dell’operatore, specificando che la mancanza del richiamo alle sanzioni penali non ne inficia l’efficacia, poiché le conseguenze penali per il falso si producono comunque per legge.

 

Consiglio di Stato 6702/2026

La controversia ha origine dal provvedimento con cui una stazione appaltante revoca per inadempimento l’aggiudicazione disposta in favore del RTI ALFA, della progettazione esecutiva e realizzazione di interventi di efficientamento energetico, con escussione della garanzia provvisoria definitiva, nonché alla segnalazione ad ANAC. Di fronte a tali atti, ALFA insorge contestando la sussistenza di un proprio inadempimento, sostenendo di aver più volte sollecitato l’invio del testo contrattuale. Inoltre, per alcuni lotti specifici, l’operatore deduce l’avvenuto scioglimento dal vincolo a causa del decorso dei termini di legge e delle modifiche apportate dall’ente all’elenco degli immobili.

Il TAR Lombardia, nella sentenza 936 del 2025, respinge il ricorso evidenziando come l’amministrazione non sia rimasta inerte, ma abbia contestato più volte i ritardi all’aggiudicatario, il quale non aveva adempiuto agli obblighi necessari alla stipula, determinando la perdita dei benefici fiscali legati agli interventi. Successivamente, la decisione viene confermata in sede di appello, spingendo ALFA a proporre ricorso per revocazione dinanzi al Consiglio di Stato, che però dichiara inammissibile il ricorso a causa della assenza di veri e propri errori di percezione materiale dei documenti. Riguardo all’imputabilità della mancata stipula, i giudici di palazzo Spada confermano che la ricostruzione degli eventi operata in precedenza rispecchia fedelmente gli atti di causa, configurando un caso paradigmatico di rifiuto della firma addebitabile all’operatore economico.