La giurisprudenza del Consiglio di Stato dal 16 al 31 luglio 2026
Nei secondi quindici giorni di luglio 2026 il Consiglio di Stato ha pubblicato 16 sentenze in tema di contrattualistica pubblica nella vigenza del D. Lgs. 36/2023:
- 5747/2026 in tema di indeterminatezza dell’offerta;
- 5748/2026 in tema di esclusione per violazioni tributarie;
- 5749/2026 in tema di ammissibilità dell’offerta economica;
- 5818/2026 in tema di gravi illeciti professionali;
- 5906/2026 in tema di valore di un lotto in un sistema dinamico;
- 5930/2026 in tema di requisiti minimi;
- 6055/2026 in tema di costi della manodopera e clausola sociale;
- 6057/2026 in tema di offerta economica;
- 6078/2026 in tema di vincoli di aggiudicazione e di illeciti professionali;
- 6080/2026 in tema di requisiti minimi;
- 6123/2026 in tema di valutazione tecnica;
- 6125/2026 in tema di termini di impugnazione nella finanza di progetto;
- 6126/2026 in tema di errore nell’offerta;
- 6147/2026 in tema di requisiti minimi;
- 6148/2026 in tema di incompletezza dell’offerta;
- 6149/2026 in tema di manodopera;
Consiglio di Stato 5747/2026
La controversia in esame origina dall’impugnazione, da parte di ALFA, del provvedimento di aggiudicazione di una gara d’appalto indetta per la realizzazione di un nuovo asilo nido. A fondamento del ricorso in primo grado, la società contesta la presunta incertezza e indeterminatezza del contenuto dell’offerta, considerata carente sia sotto il profilo tecnico sia sotto quello economico, a causa delle modalità di formulazione delle migliorie e dei relativi prezzi ma il TAR Lazio, nella sentenza 285/2026, respinge il ricorso, evidenziando che la documentazione richiesta dalla legge di gara, tra cui il computo metrico estimativo e la relazione tecnica, risultava ritualmente prodotta e che l’indicazione di un prezzo simbolico pari a un euro per ciascuna miglioria proposta costituiva il frutto di una legittima e precisa strategia commerciale dell’impresa, volta a proporre migliorie tecniche senza generare aumenti di prezzo significativi per la stazione appaltante. Ora il Consiglio di Stato conferma la pronuncia di primo grado ribadendo l’assoluta certezza dell’offerta economica dell’aggiudicataria, la quale ha esplicitato chiaramente la percentuale di ribasso da applicare all’importo a base di gara e si è formalmente impegnata a farsi carico di tutti i costi necessari per adeguare il progetto esecutivo alle migliorie offerte.
Consiglio di Stato 5748/2026
La controversia origina dal provvedimento con cui la Regione Sardegna dispone l’esclusione diALFA da una procedura di gara finalizzata alla conclusione di un accordo quadro triennale per l’affidamento di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria su immobili, a causa della violazione degli obblighi informativi relativi a una cartella di pagamento, che l’operatore impugna davanti alla Corte di Giustizia Tributaria. ALFA sostiene l’insussistenza di un obbligo dichiarativo in capo a sé, stante la non definitività della violazione fiscale e il mancato superamento delle soglie di gravità stabilite dal codice dei contratti pubblici ma il TAR Sardegna, nella sentenza 111/2026, respinge il ricorso ritenendo legittimo l’operato della stazione appaltante.
Ora il Consiglio di Stato ribalta la decisione dchiarendo che l’omissione informativa non rileva mai in termini astratti, ma unicamente laddove si riferisca a fatti suscettibili di integrare una causa di esclusione, ovvero quando sia concretamente idonea a influenzare il processo decisionale della committente. Nel caso di specie, si esclude la sussistenza di una violazione tributaria grave e definitivamente accertata, poiché l’atto di scarto dei pagamenti risulta tempestivamente contestato in sede giurisdizionale e poi definitivamente annullato dal giudice tributario. Allo stesso modo, non si ravvisa una violazione grave non definitivamente accertata, in quanto l’importo della pretesa fiscale si colloca al di sotto della soglia del dieci per cento rispetto al valore complessivo dei lotti di gara.
Consiglio di Stato 5749/2026
La controversia trae origine dalla procedura aperta per l’affidamento di un accordo quadro per la fornitura di servizi di cloud in cui ALFA contesta l’ammissibilità dell’offerta dell’aggiudicataria BETA che avrebbe offerto uno sconto eccedente il massimo consentito dal produttore tramite i distributori nazionali, determinando una perdita strutturale insostenibile. A sua difesa, l’aggiudicataria sostiene la sostenibilità economica grazie ai ricavi derivanti dai cosiddetti premi di risultato commerciali, o rebates, ottenuti dai distributori, ma il TAR Lazio, nella sentenza 5970/2026, respinge il ricorso, ritenendo ammissibile l’offerta e ora il Consiglio di Stato conferma la decisione del tribunale, chiarendo i confini della discrezionalità della stazione appaltante nella valutazione di anomalia. Il Collegio evidenzia che la pratica di ottenere dai distributori scontistiche aggiuntive al raggiungimento di determinati volumi di fatturato costituisce una prassi commerciale diffusa e lecita nel mercato tecnologico, idonea a incrementare la marginalità aziendale complessiva. La circostanza che tali risorse derivino da intese commerciali generali non ne preclude la destinazione a una specifica commessa, qualora vi sia una formale e preventiva deliberazione dell’organo amministrativo societario.
Consiglio di Stato 5818/2026
La controversia scaturisce da una procedura di gara indetta per l’affidamento del servizio di vigilanza armata in cui ALFA lamenta la carenza del requisito di moralità sia l’illegittima omissione informativa circa l’irrogazione di una misura cautelare interdittiva disposta nei confronti del suo allora legale rappresentante e firmatario del documento di gara, coinvolto in un’indagine penale per gravi reati finanziari e giuslavoristici. Il TAR Lazio, nella sentenza 20024/2025, respinge il ricorso, evidenziando che la configurabilità di un grave illecito professionale costituisce una causa di esclusione non automatica, il cui apprezzamento in ordine all’integrità del concorrente è rimesso alla discrezionalità dell’amministrazione e ora il Consiglio di Stato conferma la pronuncia del giudice di primo grado rilevando che, nel nuovo assetto normativo, l’illecito professionale rileva solo se compiuto direttamente dall’operatore economico, limitando i casi di contagio soggettivo dalle persone fisiche alla società a fattispecie tassative. L’omissione dichiarativa non determina un automatismo espulsivo, ma impone una valutazione complessiva in cui l’amministrazione ha correttamente e diffusamente motivato sia sulla gravità del fatto storico sia sull’idoneità delle misure correttive adottate.
Consiglio di Stato 5906/2026
Il contenzioso trae origine dall’istituzione di un sistema dinamico di acquisizione volto alla fornitura di specialità medicinali per le aziende sanitarie locali. All’interno delle relative sotto-procedure, viene previsto un lotto peculiare, denominato lotto variazioni, configurato come una sorta di appendice contrattuale finalizzata a gestire con tempestività le vicende non predeterminabili nel corso dell’esecuzione delle forniture principali, come carenze di farmaci, necessità di continuità terapeutica o acquisti di medicinali ulteriori. Per tale lotto, la lettera di invito richiede agli operatori economici un’offerta meramente simbolica e identica per tutti, pari a un euro, a fronte dell’indeterminabilità dell’oggetto e del valore della prestazione.ALFA chiede l’annullamento degli atti di indizione della gara limitatamente a tale lotto affermando l’assoluta indeterminatezza dell’oggetto della procedura, contestando che lo strumento possa operare come un legittimo accordo quadro. Secondo la tesi della società, supportata dall’intervento dell’associazione di categoria, il meccanismo non configura una reale procedura di affidamento, bensì la creazione di un elenco di fornitori a cui attingere in via arbitraria, aggirando il confronto competitivo.
Il TAR Toscana, nella sentenza 2018/2025, accoglie il ricorso rilevando che l’amministrazione ha delineato un accordo quadro multifornitore privo di stima e con oggetto indeterminato, senza alcuna riapertura del confronto competitivo, generando un effetto distorsivo della concorrenza e ora il Consiglio di Stato conferma la decisione del tribunale chiarendo che la predeterminazione del fabbisogno e la stima del valore costituiscono elementi essenziali per il legittimo ricorso all’accordo quadro. Il meccanismo contestato permette l’acquisto di farmaci diversi da quelli aggiudicati o a dosaggi differenti, trasformandosi in un illegittimo affidamento diretto. L’ammissione al lotto tramite offerta simbolica non garantisce un effettivo confronto concorrenziale e consente l’acquisto di prodotti da aziende che non hanno partecipato alle specifiche gare di lotto, sottraendo indebitamente quote di mercato agli aggiudicatari legittimi. Il principio del risultato, pur primario, non può quindi prevalere sulla concorrenza e sulla parità di trattamento.
Consiglio di Stato 5930/2026
La controversia origina dall’indizione di una nuova procedura di gara per l’affidamento del servizio di gestione del ciclo sanzionatorio e delle procedure collegate alle infrazioni accertate dalla polizia municipale. ALFA contesta la non conformità dell’offerta tecnica formulata dall’aggiudicataria BETA rispetto alle prescrizioni del disciplinare di gara. In particolare, la ricorrente lamenta la violazione di un criterio di valutazione che attribuisce un punteggio specifico per la fornitura di un sistema di comunicazione via radio delle pattuglie, senza ponte radio. L’aggiudicataria, infatti, propone l’utilizzo di comuni smartphone operanti su rete pubblica tramite SIM, configurando così, secondo la tesi della ricorrente, un’ipotesi di prestazione radicalmente diversa rispetto a quella richiesta, tale da determinarne l’esclusione.
Il TAR Campania, nella sentenza 2394/2026, accoglie il ricorso vritenendo che la proposta di utilizzare telefoni cellulari non sia assimilabile a un sistema via radio, data la dipendenza dei primi da un’infrastruttura di rete pubblica e i potenziali disservizi sulla piena efficienza del servizio sanzionatorio. Di conseguenza, il tribunale qualifica l’offerta dell’aggiudicataria come una prestazione totalmente differente da quella richiesta, disponendone l’esclusione dalla gara di BETA e la conseguente aggiudicazione in favore di ALFA.
Ora il Consiglio di Stato ribalta la decisione rilevando che la difformità dell’offerta comporta l’esclusione solo quando incide su caratteristiche minime ed essenziali descritte espressamente come tali dalla legge di gara. Nel caso di specie, l’oggetto principale dell’appalto attiene al servizio di gestione sanzionatoria e alla fornitura di dispositivi per la contestazione delle infrazioni e il sistema di comunicazione via radio rappresenta un elemento accessorio inserito tra i criteri premiali e, pertanto, la fornitura di smartphone commerciali non integra una prestazione totalmente differente e non determina l’inammissibilità dell’offerta.
Consiglio di Stato 6055/2026
La controversia in esame trae origine dall’impugnazione, da parte di ALFA di una procedura negoziata senza bando per l’affidamento in accordo quadro del servizio di assistenza domiciliare. ALFA contesta la quantificazione dell’importo posto a base di gara, ritenendo che il costo della manodopera stimato dall’amministrazione sia inferiore rispetto ai valori desumibili dalle tabelle ministeriali e insufficiente a coprire i reali costi del personale, soprattutto alla luce dell’obbligo di riassorbimento dei lavoratori del gestore uscente imposto dalla clausola sociale. A dire della ricorrente, tali dipendenti possiedono inquadramenti superiori rispetto a quelli considerati dalla stazione appaltante, determinando l’impossibilità di formulare un’offerta economica sostenibile che non incorra in un ribasso illegittimo dei trattamenti salariali minimi o in un giudizio di anomalia. ALFA censura inoltre, la clausola sociale contenuta nel disciplinare, contestandone l’asserito effetto automaticamente escludente e lamentando che la sua rigida applicazione, senza considerare i più stringenti vincoli del contratto collettivo nazionale di settore, comporterebbe una palese disparità di trattamento a danno delle imprese costrette a impiegare il personale riassorbito direttamente nell’appalto con retribuzioni più elevate, rispetto a concorrenti dotati di strutture idonee a ricollocare i lavoratori in altri servizi.
Il TAR Veneto, nella sentenza 453/2026, respinge il ricorso evidenziando che le tabelle ministeriali esprimono un costo medio derogabile e che, nel caso specifico, i valori tabellari vanno depurati della percentuale relativa all’indennità di turnazione notturna e festiva, non applicabile a un servizio da svolgersi di norma in orario diurno e che l’obbligo di riassorbimento del personale deve essere interpretato in modo elastico, per poter essere armonizzato con le esigenze organizzative dell’impresa subentrante. Ora il Consiglio di Stato conferma la decisione rilevando che lo scostamento del costo della manodopera rispetto alle tabelle ministeriali non dimostra, di per sé, l’insostenibilità della base d’asta, poiché i valori ministeriali indicano un costo medio orario e non coincidono con i minimi salariali inderogabili e ribadendo la possibilità per gli operatori di dimostrare che il ribasso deriva da una più efficiente organizzazione aziendale. I giudici reputano legittimo lo scorporo dell’indennità di turno, considerata la natura diurna delle prestazioni prevalenti. Quanto alla clausola sociale, il Consiglio di Stato ne ribadisce l’interpretazione elastica, tesa a contemperare la continuità occupazionale con la libertà d’impresa. L’obbligo di riassorbimento non comprime la facoltà organizzativa dell’appaltatore subentrante né genera una disparità di trattamento, dato che la diversa capacità dei concorrenti di ottimizzare i costi esecutivi e di ricollocare il personale costituisce la fisiologica espressione della dinamica concorrenziale.
Consiglio di Stato 6075/2026
Il giudizio ha origine dall’impugnazione del provvedimento di aggiudicazione relativo a una procedura indetta per l’affidamento del servizio di manovalanza e trasporto di materiali vari. ALFA contesta la presunta incongruità dell’offerta economica formulata dall’aggiudicatario, giudicata eccessivamente bassa rispetto a quelle degli altri concorrenti e fondata su un monte ore che si assume inferiore a quello richiesto dalla legge di gara, e il TAR Campania, nella sentenza 2015/2026, accoglie il ricorso ravvisando un difetto di istruttoria da parte della stazione appaltante che omette di approfondire i profili di anomalia insiti in un’offerta parametrizzata su un monte ore complessivo inferiore a quello desumibile ermeneuticamente dai documenti di gara, reputando tale scostamento lesivo della parità di trattamento tra i concorrenti.
Ora il Consiglio di Stato ribalta la decisione di primo grado chiarendo che l’offerta dell’operatore economico non contiene alcuna limitazione rispetto alle prestazioni massime esigibili dalla stazione appaltante, risultando pienamente conforme alle prescrizioni di gara. Il monte ore teorico non costituisce un dato rigido o vincolante, in quanto l’appalto prevede prestazioni da eseguirsi esclusivamente a richiesta. Di conseguenza, l’organizzazione dei moduli operativi rientra nella legittima libertà di iniziativa economica dell’impresa, la quale conserva la facoltà di dimostrare che il ribasso deriva da una migliore efficienza aziendale.
Consiglio di Stato 6078/2026
La controversia origina dall’indizione di una procedura aperta suddivisa in dieci lotti funzionali per l’affidamento del servizio di refezione scolastica mediante accordo quadro. Il disciplinare di gara introduce un preciso vincolo di aggiudicazione, stabilendo che ciascun concorrente può presentare offerta per più lotti, ma può risultare aggiudicatario al massimo di due. ALFA insorge contestando che tra il raggruppamento aggiudicatario BETA e un’altra impresa affidataria di ulteriori lotti sussista un forte collegamento societario, tale da ricondurre le diverse entità formali a un unico centro decisionale e a un medesimo gruppo familiare. Di contro, BETA propone un ricorso incidentale lamentando che ALFA ha omesso di dichiarare alla stazione appaltante un recente provvedimento di decadenza da un’analoga concessione patito in un altro comune per grave inadempimento professionale, precludendo così una corretta valutazione sulla sua affidabilità.
Il TAR Campania, nella sentenza 1055/2026, accoglie il ricorso affermando che l’omessa dichiarazione del precedente negativo preclude radicalmente l’ammissione alla gara della ricorrente e ora il Consiglio di Stato conferma la decisione perché giudica grave l’omissione informativa che viola i principi di fiducia e buona fede e lede il dovere di leale collaborazione, non spettando all’operatore alcun filtro valutativo sui fatti da dichiarare. Quanto all’asserita violazione del limite di aggiudicazione, i giudici di Palazzo Spada chiariscono che le clausole della legge di gara sono di stretta interpretazione e che il testo del disciplinare limita espressamente il vincolo alle sole ipotesi di identità formale del concorrente o di contemporanea presenza nei raggruppamenti. Il mero collegamento societario o la condivisione di cariche apicali non consentono di estendere in via ermeneutica il divieto, in assenza di prove certe su accordi collusivi.
Consiglio di Stato 6080/2026
La controversia in esame origina dalla procedura aperta indetta per l’affidamento di sistemi diagnostici e ALFA contesta la violazione delle prescrizioni minime del capitolato speciale, laddove l’aggiudicataria ha offerto un solo incubatore per il presidio ospedaliero principale, a fronte della richiesta della legge di gara che imponeva la fornitura di due distinti macchinari, ma il TAR Veneto, nella sentenza 626/2026, respinge il ricorso evidenziando che l’offerta di un unico incubatore non è frutto di una scelta arbitraria, bensì dell’esercizio di una facoltà espressamente concessa dall’amministrazione attraverso un chiarimento fornito durante la procedura, il quale ammetteva la possibilità di offrire una sola strumentazione purché dotata di una capienza complessiva sovrapponibile a quella dei due macchinari originariamente richiesti.
Ora il Consiglio di Stato ribalta la decisione evidenziando che l’amministrazione, pur avendo successivamente modificato e ripubblicato gli atti di gara recependo alcune istanze dei concorrenti, non ha modificato la specifica clausola del capitolato relativa al numero minimo di incubatori. Trova quindi applicazione il principio dell’autovincolo, che vieta alla stazione appaltante di derogare alle regole che essa stessa si è imposta, prevalendo la tutela della parità di trattamento sulla massima partecipazione. I chiarimenti resi nel corso della procedura possono avere una funzione meramente interpretativa o integrativa, ma non possono mai assumere una portata modificativa della legge di gara, poiché un intervento tardivo violerebbe i principi di buona fede e di affidamento. Il dato numerico dei dispositivi richiesti risponde a precise e ragionevoli esigenze logistiche e organizzative dell’azienda sanitaria, volte a scongiurare l’interruzione del servizio in caso di malfunzionamento. L’offerta di un solo apparato costituisce pertanto un’insanabile violazione dei requisiti minimi di partecipazione, che determina l’obbligo di esclusione della ditta aggiudicataria e la conseguente riforma della sentenza del tribunale, con l’annullamento dell’aggiudicazione e il subentro del ricorrente.
Consiglio di Stato 6123/2026
La controversia origina dalla procedura di gara aperta indetta per l’affidamento della fornitura a ridotto impatto ambientale di ausili per l’incontinenza e ALFA contesta l’assegnazione di un punteggio pari a zero su requisiti premiali in cui aveva presentato certificazioni con data non antecedente a diciotto mesi dalla pubblicazione del bando. Il TAR Campania, nella sentenza 1949/2026, accoglie il ricorso ritenendo che per le caratteristiche merceologiche in contestazione non fossero previsti risultati di prove di laboratorio obbligatori da attestare, rendendo illegittimo il punteggio pari a zero motivato dalla sola anzianità dei certificati ma ora il Consiglio di Stato ribalta la decisione di primo grado evidenziando che l’allegato del disciplinare ammetteva la possibilità di documentare le caratteristiche dei prodotti anche tramite attestazioni di laboratori certificati, lasciando alle imprese una facoltà della quale la stessa ricorrente si è avvalsa. Poiché la clausola del disciplinare sul limite temporale dei diciotto mesi ha una portata generale e si riferisce all’intero allegato tecnico senza operare distinzioni, tale limite deve applicarsi anche qualora il concorrente scelga liberamente di dimostrare le qualità del prodotto tramite certificazioni.
Consiglio di Stato 6125/2026
La controversia origina dall’attivazione di una procedura di finanza di progetto finalizzata alla realizzazione e alla gestione di un impianto di cremazione in cui ALFA contesta sia l’approvazione del progetto di fattibilità sia l’indizione della relativa gara affermando che gli atti violano la pianificazione regionale di settore, la quale prevedrebbe la presenza di un solo impianto crematorio per l’intero ambito provinciale di riferimento, limite che verrebbe illegittimamente superato con la realizzazione della nuova struttura. Il TAR Campania, nella sentenza 212/2026, dichiara il ricorso irricevibile per tardività. Il Tribunale evidenzia come la deliberazione giuntale di approvazione del progetto fosse stata regolarmente pubblicata nell’albo pretorio ben prima della notificazione del ricorso, avvenuta oltre i termini decadenziali previsti dal rito e ora il Consiglio di Stato conferma la sentenza di primo grado, operando tuttavia una parziale correzione della motivazione. I giudici di Palazzo Spada si soffermano sulla struttura bifasica delle procedure di finanza di progetto a iniziativa privata, distinguendo nettamente la fase di selezione e approvazione della meritevolezza dell’opera da quella successiva a carattere competitivo. Il Collegio chiarisce che la delibera con cui l’amministrazione approva il progetto di fattibilità e dichiara l’interesse pubblico della proposta non ha natura interlocutoria, ma rappresenta il provvedimento cardine che definisce la volontà strategica dell’ente in ordine alla realizzazione dell’intervento. Di conseguenza, tale atto produce una lesione immediata, concreta e attuale nella sfera giuridica degli operatori del settore che intendono contestare la scelta stessa di inserire un nuovo concorrente sul mercato. Poiché il dies a quo per l’impugnazione decorre dalla scadenza della pubblicazione della delibera nell’albo pretorio, l’azione giudiziaria intrapresa solo dopo l’indizione della gara risulta tardiva.
Consiglio di Stato 6126 /2026
La controversia in esame trae origine dall’indizione di una procedura di gara d’appalto per l’affidamento di lavori stradali. Nella fase di valutazione delle offerte, la stazione appaltante dispone l’esclusione di ALFA che ha inserito un nuovo prezzo all’interno dei documenti di offerta economico-tecnica per una voce relativa a un sistema di pesatura dinamica, operazione espressamente vietata dalle tabelle e dalle prescrizioni contenute nel disciplinare di gara. Il TAR Calabria, nella sentenza 861/2025, accoglie il ricorso, reputando l’inserimento del nuovo prezzo un mero errore materiale superabile tramite soccorso procedimentale ma ora il Consiglio di Stato ribalta la decisione di primo grado perché l’inserimento del nuovo prezzo costituisce una dichiarazione negoziale inequivocabile e non un errore materiale, idonea a incidere sull’importo dell’offerta e insanabile con il soccorso istruttorio.
Consiglio di Stato 6147/2026
ALFA contesta l’affidamento di lavori a BETA sostenendo che l’offerta tecnica presentata da quest’ultima sia peggiorativa e non conforme alle specifiche minime inderogabili stabilite dalla documentazione progettuale per le telecamere multifocali e termiche. Il TAR Emilia Romagna, nella sentenza 1539/2025, respinge il ricorso ritenendo che le caratteristiche tecniche evocate non costituiscano requisiti minimi a pena di esclusione, ma semplici parametri di riferimento, superabili in virtù del principio di equivalenza e del favor partecipationis, ma ora il Consiglio di Stato modifica la decisione rilevando che le prescrizioni del progetto esecutivo, per la reiterata definizione di soglie minime, possiedono natura essenziale e inderogabile, la cui violazione integra un’ipotesi di prestazione totalmente difforme.
Consiglio di Stato 6148/2026
La controversia in esame trae origine dall’impugnazione, da parte di ALFA dell’aggiudicazione di una procedura per il servizio di ristorazione scolastica a BETA a causa della incompletezza e la conseguente inammissibilità della proposta progettuale della ditta aggiudicataria. ALFA evidenzia che il piano dei trasporti inserito nell’offerta tecnica omette del tutto di considerare la distribuzione dei pasti presso alcune strutture assistenziali, quali un centro diurno, un appartamento dedicato a progetti di autonomia e un ex asilo, nonché il servizio a domicilio in una serie di comuni del territorio.
Il TAR Piemonte, nella sentenza 215/2026, accoglie il ricorso sottolineando che il piano dei trasporti e della logistica previsto dalla documentazione di gara deve intendersi esteso in modo esaustivo a tutte le località di svolgimento del servizio. L’omissione delle specifiche strutture assistenziali dal piano dei trasporti determina l’inammissibilità dell’offerta, non potendo tale carenza essere superata da impegni generici al rispetto del capitolato o da considerazioni sulla marginalità economica di quelle specifiche prestazioni.
Ora il Consiglio di Stato conferma la decisione rilevando che la disciplina di gara richiedeva, a pena di esclusione, una relazione tecnica coerente ed esaustiva, che comprenda in modo chiaro le modalità organizzative ed esecutive, incluso il piano di trasporto. Pur ribadendo il principio generale secondo cui le offerte si interpretano in conformità al capitolato in virtù della conservazione degli effetti e del favor partecipationis, il Consiglio di Stato ne esclude l’applicazione nel caso di specie perché l’omissione integrale del piano dei trasporti per determinate strutture non rappresenta una mera incompletezza formale, bensì una carenza sostanziale che inficia l’ammissibilità dell’offerta in ragione dell’essenzialità del trasporto nell’ambito del complessivo servizio da erogare.
Consiglio di Stato 56149568/2026
ALFA impugna il provvedimento di aggiudicazione relativo a una procedura aperta per l’affidamento in concessione di servizi museali integrati e di biglietteria presso un importante istituto culturale dopo che la stazione appaltante ha confermato la posizione del primo classificato BETA a seguito del sub-procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta. L’elemento centrale della disputa risiede nella sostenibilità economico-finanziaria del piano d’impresa proposto da BETA, con particolare riguardo ai costi del personale destinato allo svolgimento delle attività didattiche e delle visite guidate. ALFA evidenzia come il costo annuo della manodopera quantificato dal primo graduato coincida perfettamente con la stima della stazione appaltante, riferendosi però esclusivamente ai servizi di biglietteria, bookshop, accoglienza, guardaroba e parcheggi, omettendo del tutto il computo dei costi per le visite guidate. Secondo la tesi attorea, tale omissione si traduce in una violazione dei minimi salariali retributivi e in una inaffidabilità complessiva dell’offerta.
Il TAR Lazio, nella sentenza 22271/2025 respinge il ricorso.valorizzando la coincidenza del costo del personale con quello stimato dall’amministrazione e accetta le giustificazioni fornite da BETA solo in sede di giudizio, secondo cui il servizio di visite guidate verrebbe svolto mediante contratti di prestazione d’opera con professionisti esterni a partita IVA, i cui costi sarebbero assorbiti in altre voci del piano economico-finanziario.
Ora il Consiglio di Stato rileva un decisivo deficit istruttorio nel sub-procedimento di verifica dell’anomalia, evidenziando che il contraddittorio amministrativo si è concentrato esclusivamente sulla componente dei ricavi, omettendo qualsiasi richiesta di chiarimento sulle modalità organizzative delle visite guidate, sulle figure professionali da impiegare e sulla concreta imputazione dei relativi costi. Il Supremo Consesso rimarca che il giudice di primo grado ha erroneamente fondato il rigetto su difese ed elementi sopravvenuti in corso di causa che non hanno mai formato oggetto del preventivo scrutinio tecnico dell’amministrazione. Non potendosi sostituire alla stazione appaltante in una valutazione connotata da elevata discrezionalità tecnica, il Consiglio di Stato annulla l’aggiudicazione e ordina la riedizione del procedimento, imponendo all’amministrazione di rinnovare l’istruttoria per accertare la coerenza complessiva dell’offerta.
