La giurisprudenza del Consiglio di Stato dal 22 al 30 giugno 2026

Negli ultimi dieci giorni di giugno 2026 il Consiglio di Stato ha pubblicato 7 sentenze in tema di contrattualistica pubblica nella vigenza del D. Lgs. 36/2023:

  • Sentenza 4951/2026 in tema di valutazione tecnica;
  • Sentenza 4967/2026 in tema di requisiti minimi;
  • Sentenza 4984/2026 in tema di valutazione tecnica;
  • Sentenza 4999/2026 in tema di offerte plurime;
  • Sentenza 5006/2026 in tema di iscrizione alla “white list”;
  • Sentenza 5012/2026 in tema di documenti assenti nell’offerta tecnica e divieto di commistione;
  • Sentenza 5205/2026 in tema di termini di impugnazione;



Consiglio di Stato 4951/2026

La stazione appaltante indice una procedura di gara per l’affidamento di un servizio triennale di gestione per un progetto di accoglienza e integrazione destinato a cittadini stranieri e ALFA contesta l’attribuzione del punteggio all’aggiudicataria BETA in riferimento alla localizzazione delle strutture di accoglienza, ma il TAR Calabria, nella sentenza 1497/2025, respinge il ricorso ritenendo valida l’assegnazione del punteggio massimo anche per strutture situate in una frazione del comune, basandosi su un’analisi di foto satellitari per confermare la prossimità dei luoghi al centro cittadino e ai servizi.

Ora il Consiglio di Stato ribalta la decisione rilevando che l’aggiudicataria ha indicato gli immobili solo tramite dati catastali, senza fornire la relazione descrittiva richiesta dalla legge di gara per verificare la reale accessibilità e vicinanza ai servizi. Tale carenza viene definita sostanziale e non sanabile attraverso il soccorso istruttorio, in quanto l’integrazione postuma di elementi dell’offerta tecnica violerebbe il principio di immodificabilità e la parità di trattamento tra i concorrenti. 

 

Consiglio di Stato 4967/2026

ALFA impugna la sua esclusione da una procedura di gara per l’affidamento “in service” di sistemi diagnostici per esami emocromocitometrici determinata da due presunte difformità tecniche rispetto ai requisiti minimi del capitolato. In primo luogo, viene contestato il mancato rispetto dei vincoli dimensionali e di posizionamento della strumentazione nei laboratori, con particolare riferimento a spazi evidenziati in rosso nelle planimetrie allegate, che avrebbero generato criticità ergonomiche. In secondo luogo, l’amministrazione rileva la violazione del requisito di uniformità tecnologica, lamentando l’assenza, in alcuni presidi minori, del modulo per l’analisi dei liquidi biologici, ritenuto invece obbligatorio per garantire l’equivalenza delle prestazioni tra tutte le sedi coinvolte.

Il TAR Emilia Romagna, nella sentenza 1537/2025, respinge il ricorso ma ora il Consiglio di Stato ribalta la decisione evidenziando come la legge di gara manchi del necessario rigore descrittivo richiesto per l’individuazione di cause di esclusione, che devono essere sempre chiare e univoche. Anche per quanto concerne l’uniformità tecnologica, la decisione rileva che il principio di omogeneità della strumentazione deve essere interpretato in modo funzionale e proporzionato ai carichi di lavoro effettivi e, in  presenza di clausole ambigue, si impone di preferire l’interpretazione volta a garantire il massimo confronto concorrenziale anziché l’esclusione delle offerte.

 

Consiglio di Stato 4984/2026

La stazione appaltante indice una procedura di gara per l’affidamento di un accordo quadro triennale relativo ai servizi balneari e ALFA, seconda in graduatoria, lamenta il tentativo dell’aggiudicataria BETA di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante attraverso l’inserimento nell’offerta tecnica di protocolli di intesa con le autorità locali non ancora sottoscritti. Inoltre, contesta l’affidabilità delle dichiarazioni rese in merito al personale da impiegare, evidenziando come la quasi totalità dei lavoratori indicati non sia stata poi effettivamente addetta alla commessa in fase esecutiva e che un dipendente fosse privo dell’esperienza dichiarata.

TAR Lazio, nella sentenza 140/2026, respinge il ricorso e ora il Consiglio di Stato conferma la decisione affermando che l’offerta tecnica rappresenta, per sua natura, una proposta contrattuale che viene attuata solo dopo l’aggiudicazione e la stipula del contratto. Pertanto, l’aver proposto protocolli di intesa non ancora firmati non costituisce un vizio escludente né rende l’offerta condizionata, poiché l’impegno dell’operatore a farli sottoscrivere sorge proprio con l’affidamento del servizio. La mancata sottoscrizione preventiva non è indice di inaffidabilità, specialmente se si considera che un’autorità pubblica difficilmente sigla accordi formali con soggetti che non rivestono ancora la qualifica di aggiudicatari. La regolarità dell’offerta deve essere valutata al momento della sua presentazione e non sulla base di eventi successivi legati all’esecuzione del contratto e la natura stagionale del servizio giustifica un fisiologico avvicendamento dei lavoratori e la possibilità di assumerli solo dopo l’avvio delle attività. Il Collegio sottolinea inoltre che la presentazione di dichiarazioni non veritiere non comporta l’esclusione automatica dalla gara se manca il dolo specifico volto a influenzare indebitamente la stazione appaltante. 

 

Consiglio di Stato 4999/2026

La stazione appaltante indice una procedura di gara per l’affidamento del servizio di trasporto degenti e ALFA lamenta la presenza di discrepanze documentali relative all’offerta tecnica di BETA che ha caricato sul portale informatico due file distinti per l’offerta tecnica, uno in chiaro e uno oscurato, contenenti offerte che divergono per numero e caratteristiche dei mezzi proposti, nonché per l’articolazione dei servizi migliorativi. ALFA deduce la violazione del divieto di presentare offerte plurime, sostenendo che la produzione di due progetti tecnici differenti alteri la parità di trattamento tra i concorrenti e il TAR Lazio, nella sentenza 18132/2025, accoglie il ricorso ritenendo che la presentazione di due versioni dell’offerta tecnica con differenze sostanziali integra una violazione insanabile, poiché garantisce all’operatore un ventaglio di opzioni negato agli altri partecipanti. Ora il Consiglio di Stato conferma la decisione ribadendo che il principio di unicità dell’offerta è un baluardo essenziale a presidio della par condicio e della trasparenza.

 

Consiglio di Stato 5006/2026

La stazione appaltante indice una procedura di gara per la gestione di servizi assistenziali residenziali, semiresidenziali e domiciliari rivolti a utenti fragili e ALFA contesta la mancanza, in capo alle imprese concorrenti che la precedono, dell’iscrizione nella cosiddetta “white list”, requisito ritenuto indispensabile in ragione della presenza, tra le prestazioni contrattuali, del servizio di ristorazione e preparazione pasti, ma il TAR Umbria, nella sentenza 860/2025, respinge l’impugnazione, ritenendo che il servizio di preparazione pasti rivesta nel caso di specie un ruolo del tutto marginale e accessorio rispetto alla complessità del progetto riabilitativo e assistenziale, tanto da non richiedere il possesso del citato requisito di ordine generale.

Ora il Consiglio di Stato conferma la decisione ma procede a una significativa correzione della motivazione giuridica, chiarendo che l’obbligo di iscrizione nella “white list” non dipende dalla prevalenza economica o tecnica della prestazione, bensì dalla tipologia di attività concretamente esercitata. Poiché la legge di gara prevedeva che il personale dell’aggiudicatario preparasse e somministrasse pasti, tale attività rientrava pienamente nel perimetro della normativa antimafia. Tuttavia, l’appello non trova accoglimento poiché il raggruppamento aggiudicatario risulta aver correttamente assolto l’onere probatorio. Il Consiglio di Stato osserva che il requisito di partecipazione deve ritenersi soddisfatto non solo con l’iscrizione già perfezionata, ma anche con la sola presentazione della domanda prima della scadenza del termine delle offerte, purché l’iscrizione sopravvenga prima dell’aggiudicazione. Nel caso in esame, le imprese del raggruppamento incaricate delle prestazioni di cucina risultano regolarmente iscritte o istanti, mentre per le restanti componenti non sussiste l’obbligo in quanto dedicate a servizi di prossimità o in strutture dove la fornitura dei pasti resta a carico dell’amministrazione.

 

Consiglio di Stato 5012/2026

La stazione appaltante indice una procedura di gara per l’affidamento di lavori di adeguamento sismico di un palazzetto dello sport ed esclude BETA poiché riscontra l’assenza, all’interno della busta economica, del cronoprogramma e della relativa relazione sulla gestione della commessa, documenti richiesti dal disciplinare a pena di esclusione. Tuttavia, in una fase successiva, la stazione appaltante riammette in autotutela il predetto concorrente, ritenendo che la clausola del disciplinare sia nulla per contrasto con il principio di tassatività delle cause di esclusione, e procede quindi all’aggiudicazione in suo favore.

ALFA impugna la decisione contestando la violazione delle regole procedurali e il mancato rispetto dell’autovincolo impresso dalla legge di gara e sostenendo che il cronoprogramma costituisca un elemento essenziale dell’offerta economica e che la sua mancanza non possa essere sanata, né la relativa clausola di esclusione disapplicata. Viene inoltre eccepita la violazione del divieto di commistione tra offerta tecnica ed economica, poiché i documenti mancanti nella busta corretta risultano inseriti nell’offerta tecnica, anticipando indebitamente contenuti di natura economica e il TAR Calabria, nella sentenza 223/2026, accoglie il ricorso.

Ora il Consiglio di Stato conferma la decisione affermando che il cronoprogramma non è una mera modalità formale di presentazione, ma un elemento essenziale dell’offerta economico-temporale. Pertanto, l’esclusione per la sua mancanza non contrasta con il principio di tassatività, ma rappresenta la necessaria sanzione per un’offerta non conforme ai documenti di gara. La sentenza sottolinea inoltre che l’inserimento di tale documento nella busta tecnica viola il divieto di commistione, poiché contiene dati sul ribasso temporale e sul costo della manodopera idonei a influenzare anticipatamente il giudizio della commissione.

 

Consiglio di Stato 5205/2026

La stazione appaltante indice una procedura di gara per la fornitura di calzature da lavoro e ALFA contesta il mancato rispetto dei Criteri Ambientali Minimi da parte dell’aggiudicataria BETA ma il TAR Lazio, nella sentenza 15845/2025, dichiara il ricorso irricevibile per tardività rilevando che l’impugnazione è avvenuta oltre i termini di legge rispetto alla comunicazione di aggiudicazione, non ritenendo applicabile la dilazione temporale derivante dall’accesso agli atti poiché la specifica istanza relativa alla documentazione sui criteri ambientali è presentata tardivamente rispetto ai termini previsti. Ora il Consiglio di Stato conferma la sentenza evidenziando che il termine per impugnare può subire una proroga solo se l’istanza di accesso viene presentata entro quindici giorni dalla conoscenza dell’aggiudicazione, mentre la pretesa di far decorrere il termine dal momento della piena conoscenza della documentazione prodotta post-aggiudicazione è infondata, poiché ciò comporterebbe uno slittamento dei tempi di ricorso non coerente con il sistema di certezze delle procedure evidenziali.