La giurisprudenza del Consiglio di Stato dal 15 al 19 giugno 2026
Nella terza settimana di giugno 2026 il Consiglio di Stato ha pubblicato 8 sentenze in tema di contrattualistica pubblica nella vigenza del D. Lgs. 36/2023:
- Sentenza 4770/2026 in tema di requisiti tecnici dei RTI e conflitto di interessi;
- Sentenza 4817/2026 in tema di valutazione tecnica;
- Sentenza 4847/2026 in tema di requisiti tecnici e verifica dell’anomalia;
- Sentenza 4890/2026 in tema di anomalia;
- Sentenza 4891/2026 in tema di esclusione, contagio e self cleaning;
- Sentenza 4926/2026 in tema di valutazione tecnica;
- Sentenza 4934/2026 in tema di costi della manodopera e soccorso istruttorio;
- Sentenza 4935/2026 in tema di CCNL;
Consiglio di Stato 4770/2026
La stazione appaltante indice una procedura di gara per l’affidamento del servizio di supporto e consulenza per la verifica della qualità del servizio di elisoccorso regionale e ALFA contesta l’aggiudicazione in favore del RTI BETA affermando che la mandataria e una delle mandanti non possiedono un’iscrizione camerale pertinente all’oggetto dell’appalto, focalizzandosi l’attività dei primi in ambiti diversi da quello aeronautico specialistico. Viene inoltre eccepita la violazione delle regole sulla qualificazione dei raggruppamenti, sostenendo che ogni esecutore debba possedere i requisiti specifici per la parte di servizio che si impegna a svolgere. Sotto il profilo dell’imparzialità, la ricorrente segnala un potenziale conflitto di interessi dovuto ai ruoli operativi e gestionali ricoperti dai legali rappresentanti delle mandanti presso società concorrenti nel mercato dell’elisoccorso.
Il TAR Abruzzo, nella sentenza 462/2025, respinge il ricorso e ora il Consiglio di Stato conferma la decisione chiarendo che l’idoneità professionale è soddisfatta dal possesso di qualificazioni in ambiti affini o contigui, non essendo richiesta una coincidenza assoluta con l’oggetto della gara; in tal senso, il possesso di una laurea specialistica nel settore dimostra di per sé l’affidabilità dell’operatore. Riguardo ai requisiti dei raggruppamenti, il Collegio ribadisce che la capacità tecnica può essere dimostrata dal raggruppamento nel suo complesso, salvo diversa specifica previsione della normativa di gara. Sul conflitto di interessi, la decisione sottolinea che la minaccia all’imparzialità deve essere provata attraverso presupposti specifici e non può fondarsi su mere ipotesi di vantaggi futuri.
Consiglio di Stato 4817/2026
La stazione appaltante indice una procedura di gara per l’affidamento dei servizi di pulizia presso impianti ferroviari e ALFA impugna l’aggiudicazione sostenendo che l’aggiudicataria doveva essere esclusa per non aver rispettato le dotazioni minime di macchinari richieste dai documenti di gara ma il TAR Lazio, nella sentenza 15079/2025, rigetta il ricorso rilevando come la dotazione di macchinari costituisca un requisito di esecuzione piuttosto che di partecipazione e convalidando la discrezionalità della commissione nella valutazione dei profili organizzativi. Ora il Consiglio di Stato conferma la sentenza ribadendo il principio dell’insindacabilità delle valutazioni discrezionali dell’amministrazione in assenza di macroscopiche illogicità e chiarendo che la mancata indicazione analitica di alcune attrezzature in sede di offerta non comporta l’esclusione se la legge di gara configura tali elementi come obblighi di risultato da verificare nella fase esecutiva e ritenendo legittima la riallocazione interna del monte ore lavorative operata dall’aggiudicataria, purché sia garantito il volume complessivo delle prestazioni richieste e l’efficienza del servizio.
Consiglio di Stato 4847/2026
La stazione appaltante indice una procedura di gara per l’affidamento dei lavori di riconversione di un importante edificio museale ed esclude ALFA per una presunta carenza dei requisiti di qualificazione relativi ad alcune categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria e in seguito a verifiche in sede di anomalia. ALFA impugna i provvedimenti ma il TAR Lombardia, nella sentenza 4087/2025, dichiara il ricorso irricevibile e inammissibile perché considera tardiva l’impugnazione delle clausole del bando, ritenute immediatamente escludenti.
Ora il Consiglio di Stato ribalta parzialmente questa ricostruzione, accogliendo le tesi dell’appellante sulla validità della qualificazione. I giudici di Palazzo Spada chiariscono che né la normativa vigente né la legge di gara impongono un obbligo di subappalto necessario integrale. Risulta legittimo che un operatore economico, qualificato per una parte delle lavorazioni speciali, esegua direttamente tale quota e ricorra al subappalto solo per la parte eccedente il proprio limite di classifica. Di conseguenza, il primo provvedimento di esclusione viene giudicato illegittimo, poiché il bando non conteneva clausole escludenti che imponevano il frazionamento integrale del requisito.
Tuttavia, la decisione finale conferma l’estromissione della società per i motivi legati all’anomalia dell’offerta. Il Consiglio di Stato rileva che, durante il contraddittorio procedimentale, l’impresa non ha fornito giustificazioni adeguate riguardo ai costi delle migliorie tecniche proposte. La tesi secondo cui tali oneri sarebbero stati implicitamente spalmati su tutte le voci di prezzo emerge solo tardivamente in sede giudiziale, configurandosi come una giustificazione postuma inammissibile. Poiché l’utile dichiarato non appare sufficiente a coprire i costi delle migliorie effettivamente quantificati, il giudizio di inattendibilità espresso dalla stazione appaltante resiste alle censure, determinando il definitivo respingimento del gravame.
Consiglio di Stato 4890/2026
La stazione appaltante indice una procedura di gara per l’affidamento di servizi di pulizia e sanificazione ed esclude il consorzio ALFA all’esito della verifica di anomalia dell’offerta a causa dell’ingiustificato scomputo dei costi relativi alle ore di festività annue, dell’utilizzo eccessivo del lavoro supplementare ritenuto incompatibile con la clausola sociale e della scarsa resilienza dell’offerta economica rispetto a possibili variazioni delle superfici da pulire nell’ambito di un accordo quadro, ma il TAR Lazio, nella sentenza 1866/2026, respinge il ricorso evidenziando che l’inclusione delle ore festive tra quelle lavorate aumenta artificiosamente la produttività e che il ricorso massivo al lavoro supplementare, che per alcuni livelli raggiungeva la quasi totalità delle ore, compromette gli obblighi derivanti dalla clausola sociale per il riassorbimento del personale, e che il giudizio di scarsa resilienza dell’offerta a fronte del ridotto utile previsto era legittimo.
Ora il Consiglio di Stato conferma la decisione chiarendo che le ore di festività non possono essere sottratte dal costo medio orario poiché sono giornate retribuite che concorrono a determinare il valore economico della manodopera, a prescindere dall’effettiva prestazione del servizio o dalla necessità di sostituzioni. Quanto al lavoro supplementare, pur essendo una modalità organizzativa legittima, il suo utilizzo in percentuali estremamente elevate viene giudicato incompatibile con una gestione del personale sostenibile e con la clausola sociale. Infine, il Collegio convalida la valutazione tecnico-discrezionale della stazione appaltante sulla pericolosa dipendenza dell’utile dell’offerta da una singola tipologia di superficie, elemento che rende l’intera proposta economica vulnerabile e poco attendibile rispetto alle fluttuazioni della domanda tipiche di un accordo quadro.
Consiglio di Stato 4891/2026
ALFA viene esclusa dal sistema di qualificazione per la manutenzione di mezzi ferroviari istituito dal gestore della rete ferroviaria nazionale, a seguito della scoperta di numerose certificazioni false relative ai controlli di sicurezza su vari locomotori, condotta che l’amministrazione giudica gravemente lesiva del rapporto fiduciario e della sicurezza della circolazione e contesta il provvedimento sostenendo che le falsificazioni siano interamente ascrivibili al comportamento doloso di un singolo dirigente tecnico e di aver prontamente adottato misure riparatorie attraverso il licenziamento del responsabile e la creazione di un organismo di vigilanza interno.
il TAR Lazio, nella sentenza 19513/2025, accoglie il ricorso ritenendo che non sia possibile addebitare all’ente la responsabilità per un atto doloso compiuto da un soggetto apicale in assenza di poteri di controllo da parte di altri organi aziendali. Inoltre, il primo giudice censura il difetto di motivazione dell’amministrazione nel valutare le misure di self-cleaning, ritenendole tempestive e non adeguatamente considerate nella loro capacità di ripristinare l’affidabilità professionale dell’operatore.
Ora il Consiglio di Stato, pur confermando la decisione, opera una profonda correzione della motivazione giuridica. Il Collegio chiarisce innanzitutto che sussiste una responsabilità oggettiva della società per l’operato dei propri preposti quando l’illecito avviene in occasione delle mansioni affidate, respingendo la tesi della separazione delle responsabilità tra dirigente e impresa, e si sofferma sull’efficacia delle misure di self cleaning osservando che la società aveva agito con concretezza e tempestività, intervenendo sia sul piano del personale che su quello organizzativo mediante l’istituzione di un organismo di vigilanza indipendente e dotato di ampi poteri e che la Stazione appaltante ha rigettato tali misure con una motivazione stereotipata e generica, non spiegando perché tali interventi non fossero idonei a prevenire futuri illeciti.
Consiglio di Stato 4926/2026
La stazione appaltante indice una procedura di gara per l’affidamento del servizio integrato di prestazioni radiologiche ed ecografiche, comprensivo della fornitura di apparecchiature e lavori correlati e ALFA lamenta l’erronea applicazione della formula per il calcolo del punteggio economico da parte della stazione appaltante, ma il TAR Friuli Venezia Giulia, nella sentenza 84/2025, respinge il ricorso, ritenendo corretta l’applicazione dei criteri di calcolo in quanto coerenti con le precisazioni fornite nei chiarimenti di gara e con la modulistica predisposta e osservando che la legge di gara non imponeva un numero minimo rigido di personale o di ore, richiedendo solo la garanzia della prestazione secondo orari definiti e ora il Consiglio di Stato conferma la decisione ribadendo la centralità del criterio letterale e teleologico nell’interpretazione della documentazione di gara.
Consiglio di Stato 4934/2026
La stazione appaltante indice una procedura di gara per l’affidamento dei servizi di pulizia e igiene presso un parco archeologico ed esclude ALFA a causa di una discrepanza tra l’importo complessivo offerto e i costi della manodopera, ritenendo tale criticità non emendabile come errore materiale e tale da precludere l’attivazione del soccorso istruttorio, ma ALFA impugna l’esclusione evidenziando la contraddittorietà delle clausole del capitolato, le quali da un lato includevano i costi della manodopera nell’importo soggetto a ribasso e dall’altro ne vietavano il ribasso, e censurando la mancata attivazione del soccorso che avrebbe permesso di chiarire l’offerta senza alterarne il contenuto sostanziale.
Il TAR Campania, nella sentenza 7114/2025, accoglie il ricorso ritenendo equivoca la legge di gara, anche a causa delle risposte fornite dalla stazione appaltante ai quesiti dei chiarimenti, le quali hanno alimentato l’incertezza sulla corretta modalità di formulazione dell’offerta economica e ora il Consiglio di Stato conferma la sentenza ribadendo che i principi di trasparenza e parità di trattamento impongono che le condizioni di gara siano formulate in modo chiaro, preciso e univoco, mentre la lex specialis risultava oggettivamente ambigua e che, in presenza di clausole contraddittorie, l’amministrazione ha l’obbligo di attivare il soccorso istruttorio per sollecitare i necessari chiarimenti, anziché procedere all’esclusione automatica del concorrente.
Consiglio di Stato 4935/2026
La stazione appaltante indice una procedura di gara per la concessione dei servizi di fruizione di una spiaggia per il triennio 2025-2027 e ALFA contesta che l’aggiudicataria BETA applica un contratto collettivo nazionale di lavoro differente da quello espressamente indicato dalla stazione appaltante nella legge di gara. Il TAR Sardegna, nella sentenza 611/2026, respinge il ricorso ma ora il Consiglio di Stato ribalta l’esito del primo grado, ritenendo che, sebbene l’operatore economico goda della libertà organizzativa di scegliere il contratto collettivo applicabile ai propri dipendenti, tale facoltà incontra un limite invalicabile nella necessità di garantire tutele equivalenti a quelle del contratto indicato dall’amministrazione. L’aspetto cruciale della decisione risiede nell’affermazione che tale equivalenza deve essere intrinseca al contratto collettivo stesso e non può essere integrata da dichiarazioni unilaterali dell’impresa. L’impegno a corrispondere un’indennità aggiuntiva non concordata con le organizzazioni sindacali non soddisfa i requisiti di legge, in quanto privo di quel confronto tra le parti sociali necessario ad assicurare una protezione stabile e verificabile dei lavoratori.
