La giurisprudenza del Consiglio di Stato dal 8 al 12 giugno 2026
Nella seconda settimana di giugno 2026 il Consiglio di Stato ha pubblicato 10 sentenze in tema di contrattualistica pubblica nella vigenza del D. Lgs. 36/2023:
- Sentenza 4589/2026 in tema di risarcimento del danno da mancata aggiudicazione;
- Sentenza 4594/2026 in tema di gravi illeciti professionali;
- Sentenza 4653/2026 in tema di esclusione senza soccorso istruttorio;
- Sentenza 4666/2026 in tema di verifica dell’anomalia;
- Sentenza 4667/2026 in tema di in una concessione;
- Sentenza 4682/2026 in tema di equivalenza dell’offerta;
- Sentenza 4743/2026 in tema di valutazione tecnica e verifica dell’anomalia;
- Sentenza 4744/2026 in tema di avvalimento premiale e parità di genere;
- Sentenza 4748/2026 in tema di vincoli di aggiudicazione;
- Sentenza 4753/2026 in tema di esclusione ;
Consiglio di Stato 4589/2026
La stazione appaltante indice una procedura di gara per l’affidamento del servizio di gestione di un micronido e la cooperativa ALFA impugna l’aggiudicazione denunciando l’operato della commissione giudicatrice che, in sede di valutazione, modifica arbitrariamente la formula matematica prevista dal disciplinare per il calcolo del punteggio economico, alterando l’esito della gara, altrimenti a lei favorevole. Il TAR Calabria, nella sentenza 555/2025, accoglie il ricorso, accertando l’illegittimità dell’azione amministrativa dovuta alla modifica postuma dei criteri di valutazione e condanna la stazione appaltante al risarcimento del danno da mancato utile, liquidato in via equitativa nella misura del cinquanta per cento della pretesa per la mancata prova dell’impossibilità di impiegare diversamente le risorse, oltre al riconoscimento del danno curriculare calcolato forfettariamente.
La Stazione appaltante propone appello limitatamente alla quantificazione dei danni, lamentando l’assenza di prove rigorose circa l’utile che l’impresa avrebbe effettivamente conseguito e contestando l’automaticità nel riconoscimento del danno all’immagine professionale ma il Consiglio di Stato respinge l’appello e conferma la decisione di primo grado osservando che la società ha assolto correttamente l’onere probatorio attraverso una dettagliata relazione tecnica asseverata, mai contestata nel merito dall’ente, che dimostra la capacità di generare profitto nonostante la struttura dei costi. L’interesse a partecipare a una gara pubblica non si esaurisce nella mera copertura delle spese, ma mira al conseguimento di un utile proporzionato alle risorse impiegate. Per quanto concerne il danno curriculare, la sentenza sottolinea come l’esecuzione di un appalto pubblico rappresenti di per sé un valore per l’operatore economico, poiché ne accresce l’esperienza e la capacità competitiva sul mercato.
Consiglio di Stato 4594/2026
ALFA, contesta l’esclusione da una procedura per la fornitura di componenti ferroviari, a causa della omissione delle informazioni relative alla pendenza di un’indagine per illecito amministrativo in danno della stessa stazione appaltante da un soggetto individuato come amministratore di fatto, sostenendo che il fatto non fosse a essa direttamente riferibile, riguardando un ex dipendente e che la stazione appaltante fosse già a conoscenza dell’indagine per aver adottato precedenti misure cautelari di sospensione. Il TAR Lazio, nella sentenza 1072/2026, respinge il ricorso e ora il Consiglio di Stato, conferma la pronuncia ribadendo che la valutazione del grave illecito professionale è espressione di un ampio margine di discrezionalità tecnica della stazione appaltante e che il termine triennale di rilevanza della condotta decorre dall’esercizio dell’azione penale e non dalla data del fatto, al fine di garantire la certezza del diritto e l’effettività della sanzione espulsiva. La sentenza sottolinea che la posizione dell’amministratore di fatto è pienamente equiparata a quella degli altri vertici aziendali e che la responsabilità amministrativa dell’ente per reati corruttivi costituisce un elemento sufficiente per fondare il giudizio di inaffidabilità.
Consiglio di Stato 4653/2026
La Stazione appaltante esclude ALFA da una procedura di gara aperta per l’affidamento di un accordo quadro relativo a lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, sulla base di presunte gravi infrazioni professionali derivanti da precedenti risoluzioni contrattuali. ALFA lamenta l’insussistenza dei presupposti per l’esclusione, la violazione delle garanzie partecipative e il mancato avvio del soccorso istruttorio, sottolineando come l’amministrazione non abbia consentito di dimostrare l’adozione di adeguate misure di correzione spontanea, il cosiddetto self-cleaning.
Il TAR Lombardia, nella sentenza 3559/2025, accoglie il ricorso rilevando che la stazione appaltante non aveva fornito una motivazione sufficiente circa la gravità dell’illecito professionale contestato e l’inidoneità delle misure riparatorie adottate dall’impresa e ora il Consiglio di Stato conferma la decisione affermando che l’illecito professionale non può mai operare come causa di esclusione automatica, ma richiede sempre un contraddittorio procedimentale volto a valutare l’integrità e l’affidabilità dell’operatore. L’amministrazione ha l’onere di fornire una motivazione rigorosa che analizzi la significatività della condotta e la reale incidenza della stessa sulla fiducia contrattuale, tenendo conto del tempo trascorso e delle modifiche organizzative dell’impresa.
Consiglio di Stato 4666/2026
ALFA impugna l’aggiudicazione di un lotto di un accordo quadro misto per la manutenzione delle tratte autostradali contestando la legittimità del subprocedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta condotto in favore del raggruppamento aggiudicatario BETA, lamentando la violazione dei termini per la presentazione delle giustificazioni, ritenendoli perentori, e denuncia una modifica inammissibile del costo della manodopera e del contratto collettivo nazionale applicato, tale da alterare l’offerta originaria.
TAR Lazio, nella sentenza 18674/2025, respinge il ricorso, osservando che il termine per la verifica dell’anomalia non ha natura decadenziale e che le variazioni apportate rientrano nel potere di rimodulazione interna dei costi, senza intaccare l’importo complessivo dell’offerta o la sua serietà e ora il Consiglio di Stato conferma la sentenza chiarendo che il termine assegnato per fornire spiegazioni sull’offerta sospetta di anomalia ha natura ordinatoria e acceleratoria, non perentoria per cui la stazione appaltante conserva la discrezionalità di concedere proroghe o richiedere ulteriori chiarimenti. Sotto il profilo sostanziale, il Collegio riconosce la legittimità dello spostamento di costi tra le diverse voci della manodopera operato in sede di giustificazioni, a condizione che l’importo totale resti invariato. Pur ribadendo che, con la nuova disciplina, il contratto collettivo indicato in gara non sia generalmente modificabile in fase di verifica, nel caso specifico la variazione è ritenuta marginale poiché riguarda una quota minima delle prestazioni totali.
Consiglio di Stato 4667/2026
La stazione appaltante indice una procedura di gara per l’affidamento in concessione di spazi interni a una prestigiosa chiesa cittadina, finalizzata alla realizzazione di stagioni concertistiche e attività musicali e ALFA sostiene che la proposta della aggiudicataria BETA sia sostanzialmente sovrapponibile a quella eseguita presso un altro edificio religioso, evidenziando una coincidenza di repertorio, direzione artistica e interpreti.
Il TAR Veneto, nella sentenza 1206/2025, accoglie il ricorso perché la sovrapposizione degli eventi musicali e artistici riproposti quasi in sequenza in diverse sedi lede l’unicità richiesta dal bando, rendendo necessaria una nuova valutazione dell’offerta da parte dell’amministrazione. Al contrario, il Tribunale respinge le doglianze relative al piano economico-finanziario, giudicando l’asseverazione comunque idonea allo scopo normativo.
Ora il Consiglio di Stato ribalta la sentenza affermando che il concetto di esclusività deve essere interpretato in modo ragionevole e non può impedire a un’impresa di eseguire lo stesso autore o utilizzare i medesimi interpreti in altre sedi, pena un’eccessiva limitazione della libertà imprenditoriale. Il Collegio osserva che il progetto presentato possiede una propria specificità, legata a collaborazioni istituzionali e programmi didattici che non risultano replicati altrove.
Consiglio di Stato 4682/2026
La stazione appaltante indice una procedura di gara per la fornitura di dispositivi medici e ALFA contesta, nell’offerta dell’aggiudicataria BETA, la presunta mancanza di una certificazione tecnica specifica richiesta dal capitolato a pena di esclusione, relativa all’assenza di residui di agenti sterilizzanti nei prodotti offerti, ma il TAR Puglia, nella sentenza 1380/2025, respinge il ricorso affermando che la clausola del capitolato debba essere interpretata secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalità, valorizzando il principio di equivalenza funzionale. Secondo il Tribunale, una certificazione di assenza totale di residui risulterebbe scientificamente inesigibile e non prevista dagli standard internazionali; pertanto, la documentazione prodotta dalle controinteressate, attestante il rispetto dei limiti di tolleranza fissati dalle norme tecniche, viene considerata idonea a soddisfare l’interesse pubblico alla sicurezza sanitaria.
Ora il Consiglio di Stato ribalta la decisione osservando che, a fronte di una clausola della legge di gara dal tenore letterale inequivoco e non impugnata, la stazione appaltante è tenuta a escludere le offerte non conformi. L’interpretazione basata sulla ragionevolezza non può infatti superare il limite del dato testuale, che funge da presidio inderogabile per la parità di trattamento tra i concorrenti. Il Collegio evidenzia inoltre come la stessa appellante abbia prodotto la certificazione richiesta, smentendo l’assunto di un’oggettiva impossibilità di adempimento.
Consiglio di Stato 4743/2026
La stazione appaltante indice una procedura di gara per l’affidamento del servizio di ristorazione scolastica, e ALFA lamenta l’erronea valutazione del criterio relativo ai tempi di consegna dei pasti, nell’offerta dell’aggiudicataria BETA, sostenendo che la propria maggiore vicinanza geografica ai plessi scolastici avrebbe dovuto garantirle un punteggio superiore. Lamenta inoltre l’inverosimiglianza del prezzo offerto da BETA per ogni singolo pasto, ritenuto troppo basso per coprire i costi reali e generare un utile.
Il TAR Campania, nella sentenza 7311/2025, respinge il ricorso sottolineando come la legge di gara premiasse l’impegno a consegnare i pasti entro un determinato orario fisso piuttosto che la mera distanza chilometrica tra centro cottura e scuole e che il sub-procedimento di verifica fosse stato svolto senza macroscopiche illogicità e ora il Consiglio di Stato conferma la decisione ritenendo ragionevole e conforme al principio del risultato il criterio premiale basato sull’orario di consegna e ribadendo che la verifica di anomalia non deve essere un esame atomistico delle singole voci di costo, ma una valutazione complessiva sulla serietà della proposta.
Consiglio di Stato 4744/2026
La stazione appaltante indice una procedura di gara per l’affidamento di un accordo quadro relativo a lavori geotecnici in cui il consorzio ALFA impugna gli atti di gara contestando l’esclusione dell’avvalimento premiale per il requisito esperienziale legato ai lavori precedentemente effettuati, la validità dei contratti di avvalimento riguardanti la parità di genere, la presunta sussistenza di debiti tributari non regolarizzati e sulla mancanza di adeguate qualificazioni per alcune categorie di lavori scorporabili. Il TAR Lazio, nella sentenza 22596/2025, respinge tutti i motivi di ricorso e ora il Consiglio di Stato conferma la sentenza chiarendo che il requisito del curriculum lavori è legittimamente precluso all’avvalimento premiale se la legge di gara richiede che l’esperienza appartenga al soggetto che esegue una quota significativa della prestazione. La sentenza ribadisce inoltre che la certificazione della parità di genere è una certificazione di processo suscettibile di avvalimento e che le pendenze fiscali derivanti da errori formali, tempestivamente contestate e successivamente annullate dall’erario, non costituiscono causa di esclusione. Infine, viene riaffermata la piena operatività del subappalto per coprire carenze di qualificazione nelle categorie scorporabili, purché il concorrente possieda la qualificazione necessaria nella categoria prevalente.
Consiglio di Stato 4748/2026
La stazione appaltante indice una procedura di gara per l’affidamento del servizio di manutenzione di impianti di trasporto verticale divisa in due lotti non cumulabili che vengono aggiudicati a due operatori economici facenti capo al medesimo gruppo societario. ALFA censura la violazione del vincolo di aggiudicazione ma il TAR Lombardia, nella sentenza, 3149/2025, respinge il ricorso, osservando che la normativa vigente non attribuisce rilievo ai rapporti di controllo societario ai fini della definizione di piccola e media impresa e che il vincolo di non cumulabilità, nel silenzio della legge di gara, deve intendersi riferito esclusivamente alla singola entità giuridica partecipante.
Ora il Consiglio di Stato conferma l’orientamento del primo giudice affermando che, nell’ambito del diritto dei contratti pubblici, la nozione di operatore economico si riferisce alla singola soggettività giuridica che partecipa alla gara e non al gruppo societario nel suo complesso e che quindi, qualora il bando si limiti a indicare la non cumulabilità senza ulteriori specifiche, tale divieto non può essere esteso per via interpretativa alle società collegate o controllate, poiché ciò comporterebbe un’inammissibile integrazione dei limiti alla partecipazione, in contrasto con i principi di concorrenza e di massima partecipazione.
Consiglio di Stato 4753/2026
ALFA contesta la sua esclusione da una procedura di gara per l’affidamento di servizi di monitoraggio ambientale e prevenzione incendi, motivata dal fatto che l’offerta economica non riporta il ribasso percentuale sull’importo a base d’asta, come richiesto espressamente dal disciplinare di gara a pena di esclusione, ma indica unicamente un valore in cifra assoluta e che la successiva attivazione del soccorso istruttorio non consente di sanare l’irregolarità ma il TAR Calabria, nella sentenza 274/2026, respinge il ricorso ritenendo che la prescrizione del disciplinare circa l’indicazione del ribasso percentuale configura un auto-vincolo per la stazione appaltante, non derogabile in nome di una generica applicazione del principio del risultato e che i chiarimenti forniti in sede di soccorso istruttorio non possano mai alterare il contenuto economico della proposta e che, nel caso di specie, la discrasia tra i valori indicati comporta una modifica sostanziale vietata. Ora il Consiglio di Stato conferma la decisione ribadendo la centralità del criterio letterale nell’interpretazione della disciplina di gara. Quando una clausola è chiara nel prescrivere un adempimento specifico a pena di esclusione, essa introduce un vincolo contenutistico cogente che rende l’offerta non conforme in caso di violazione e il principio del risultato non può essere invocato per scardinare le regole stabilite nella legge di gara, le quali garantiscono la parità di trattamento tra i concorrenti.
