La giurisprudenza del Consiglio di Stato dal 25 al 29 maggio 2026

Nella quarta settimana di maggio 2026 il Consiglio di Stato ha pubblicato 11 sentenze in tema di contrattualistica pubblica nella vigenza del D. Lgs. 36/2023:

  • Sentenza 4185/2026 in tema di principio di rotazione;
  • Sentenza 4190/2026 in tema di garanzia provvisoria;
  • Sentenza 4226/2026 in tema di costi della manodopera;
  • Sentenza 4227/2026 in tema di gravi illeciti professionali;
  • Sentenza 4255/2026 in tema di requisiti minimi;
  • Sentenza 4256/2026 in tema di valutazione tecnica;
  • Sentenza 4266/2026 in tema di requisiti minimi;
  • Sentenza 4291/2026 in tema di oscuramento dell’offerta in un appalto specifico SDAPA;
  • Sentenza 4292/2026 in tema di revoca e risarcimento del danno;
  • Sentenza 4294/2026 in tema di valutazione tecnica;
  • Sentenza 4297/2026 in tema di sottoscrizione dell’offerta, equivalenza e verifica dell’anomalia;
Consiglio di Stato 4185/2026

La stazione appaltante pubblica un avviso di manifestazione di interesse, aperto a tutti gli operatori in possesso di specifici requisiti, per l’affidamento di servizi di supporto tecnico e regia per dirette streaming, e dopo aver selezionato i soggetti idonei e richiesto loro le offerte economiche, affida il servizio a BETA, ma il gestore uscente ALFA lamenta il mancato possesso, in capo a BETA, dei requisiti di capacità tecnica prescritti dalla documentazione di gara. Il TAR Lazio, nella sentenza 10136/2025 dichiara il ricorso inammissibile per carenza di interesse perché il gestore uscente, non avrebbe comunque potuto ottenere l’appalto a causa del principio di rotazione.

Ora il Consiglio di Stato ribalta la decisione affermando che il tribunale non può pronunciarsi su poteri amministrativi non ancora esercitati: la stazione appaltante non aveva mai escluso ALFA in base al principio di rotazione, né può farlo il giudice in via preventiva. La procedura, sebbene formalmente definita come affidamento diretto, lsi è configurata come una vera e propria gara competitiva aperta al mercato e in tali ipotesi, il principio di rotazione non trova applicazione, poiché l’apertura al confronto concorrenziale garantisce già l’avvicendamento e la trasparenza. Accertata la natura di gara della procedura, il Consiglio di Stato ha rilevato che l’amministrazione ha violato l’autovincolo omettendo di verificare i requisiti tecnici e di esperienza dell’aggiudicatario BETA, per cui la delibera di affidamento è stata annullata.

Consiglio di Stato 4190/2026

ALFA, viene esclusa da una procedura di gara indetta per la fornitura di protesi ortopediche, a seguito del riscontro di violazioni fiscali definitivamente accertate per un importo superiore alla soglia di gravità prevista dalla normativa vigente e contestualmente la stazione appaltante dispone l’escussione della cauzione provvisoria, contesta la legittimità dell’incameramento della garanzia, ma il TAR Puglia, nella sentenza 1094/2025, respinge il ricorso, qualificando l’esclusione come un atto vincolato e doveroso che comporta, come conseguenza diretta e legittima, l’escussione della cauzione.

Ora il Consiglio di Stato ribalta la sentenza chiarendo che, sebbene la nuova normativa sui contratti pubblici includa la fase successiva alla proposta di aggiudicazione nel perimetro di copertura della garanzia, tale previsione deve essere interpretata in senso conforme ai principi euro unitari di proporzionalità, parità di trattamento e trasparenza. L’incameramento non può mai essere un automatismo puro derivante dalla mera esclusione e la stazione appaltante ha l’obbligo di motivare specificamente in ordine al pregiudizio effettivamente subito a causa della condotta del concorrente. 

Consiglio di Stato 4226/2026

La stazione appaltante indice una procedura di gara  per l’affidamento del servizio di gestione delle aree verdi pubbliche e ALFA, contesta che il ribasso percentuale dichiarato da BETA aggiudicataria, sia stato applicato su una base d’asta erroneamente decurtata dei costi della manodopera, anziché sull’importo complessivo del servizio. Il TAR Lombardia, nella sentenza 3980/2025,  accoglie il ricorso rilevando come il disciplinare di gara imponesse di applicare il ribasso sull’intero elenco prezzi, comprensivo dei costi della manodopera, ma ritiene tuttavia che l’errore sia emendabile, poiché i dati contenuti nell’offerta permettono di ricostruire l’effettiva volontà negoziale e la corretta percentuale di ribasso, ordinando quindi alla stazione appaltante di ricalcolare i punteggi economici e ora il Consiglio di Stato conferma la decisione ribadendo che l’obbligo di indicare separatamente tali costi negli atti di gara non equivale a una loro sottrazione dal ribasso complessivo. La funzione dello scorporo è quella di garantire trasparenza e tutelare i lavoratori, senza però comprimere la libertà d’impresa che permette all’operatore di dimostrare risparmi derivanti da una migliore organizzazione aziendale. 

Consiglio di Stato 4227/2026

La stazione appaltante annulla in autotutela l’aggiudicazione di quattro lotti relativi a un appalto di servizi in favore del RTI ALFA a causa della scoperta di irregolarità tributarie in capo a entrambe le società componenti il raggruppamento. ALFA impugna la decisione contestando la natura automatica dell’esclusione e la mancata verifica della definitività dell’accertamento tributario per la mandante, ma il TAR Sardegna, nella sentenza 962/2025, respinge il ricorso e ora il Consiglio di Stato conferma la sentenza chiarendo che la richiesta di rateizzazione di un debito tributario implica necessariamente la conoscenza dell’atto impositivo e non ne sospende i termini di impugnazione; pertanto, il mancato ricorso tempestivo rende la violazione definitivamente accertata. Sul fronte delle violazioni non definitive, la sentenza stabilisce un principio fondamentale: la soglia di gravità deve essere parametrata al valore dei soli lotti per i quali l’operatore è risultato primo in graduatoria e non alla totalità dei lotti partecipati. Tale interpretazione evita che un concorrente possa “gonfiare” artificiosamente la base di calcolo presentando offerte per numerosi lotti al solo fine di diluire l’incidenza delle proprie pendenze fiscali. 

Consiglio di Stato 4255/2026

La stazione appaltante indice una procedura negoziata per la fornitura di letti elettrificati destinati alla degenza e ALFA lamenta la difformità del letto offerto dall’aggiudicataria BETA rispetto alle prescrizioni della legge di gara, con particolare riferimento alla mancanza della regolazione elettrica autonoma della sezione gambale, e il TAR Calabria, nella sentenza 36/2026, accoglie il ricorso, affermando che la verifica sulla corrispondenza tra offerta e caratteristiche minime non attiene alla discrezionalità tecnica, ma costituisce un accertamento oggettivo sul rispetto dell’autovincolo che la stazione appaltante si è imposta con il capitolato. Il Tribunale rileva che la movimentazione autonoma della sezione gambale possiede una specifica rilevanza terapeutica e che la sua mancanza non può essere sanata tramite interpretazioni estensive o soccorso istruttorio, trattandosi di un elemento essenziale per la parità di trattamento tra i concorrenti e ora  il Consiglio di Stato conferma la decisione chiarendo che, quando la lex specialis definisce caratteristiche minime obbligatorie in modo analitico e inequivocabile, l’amministrazione non può derogarvi in sede di valutazione. 

Consiglio di Stato 4256/2026

La stazione appaltante indice una procedura di gara  per l’affidamento della fornitura in convenzione di deflussori ed elastometri e ALFA impugna l’aggiudicazione di un lotto disposta in favore di BETA, contestando sia la mancata esclusione di quest’ultima sia la mancata assegnazione in proprio favore di un punteggio premiale previsto per la presenza di un tappo di chiusura particolare, ma il TAR Lombardia, nella sentenza 528/2026, respinge il ricorso chiarendo che il punteggio premiale richiede un componente con una specifica funzione tecnica e una determinata collocazione sul dispositivo, non riscontrabili nell’offerta della ricorrente e ora il Consiglio di Stato conferma la decisione sottolineando che, in applicazione del principio di letteralità, le clausole della disciplina di gara dotate di un contenuto inequivoco non consentono interpretazioni integrative o manipolative. Il requisito della presenza di un tappo proprio a fine elastomero identificava un punto terminale preciso del dispositivo, con la finalità di sigillare la pompa e mantenere costante la pressione interna ed era un accessorio con funzioni diverse da quelle richieste per il premio. 

Consiglio di Stato 4266/2026

ALFA impugna l’aggiudicazione di una procedura di gara  per l’affidamento del servizio di ausiliariato a supporto dei servizi educativi per l’infanzia lamentando l’incompletezza del piano formativo dell’aggiudicataria BETA e il TAR Brescia, nella sentenza 77/2026, accoglie il ricorso rilevando che il piano di formazione allegato non riporta concretamente i moduli dedicati alla disabilità e configurando una violazione delle prescrizioni minime del capitolato che giustifica l’estromissione di BETA. Ora il Consiglio di Stato ribalta la decisione chiarendo che l’offerta deve essere valutata nella sua interezza, applicando criteri di interpretazione sistematica che impongono di leggere i vari documenti come un complesso unitario. Nel caso di specie, poiché BETA dichiarava espressamente nell’offerta tecnica l’impegno a svolgere la formazione sulla disabilità, la mancanza di una specifica ripetizione nel piano formativo allegato non poteva essere interpretata come una carenza dell’offerta, ma come una mera omissione formale.

Consiglio di Stato 4291/2026

La stazione appaltante indice un appalto specifico per l’affidamento dei servizi di pulizia, igiene ambientale tramite lo SDAPA Consip e ALFA, secondo classificato, riscontra difficoltà nell’accedere alla documentazione di gara perchè la stazione appaltante rende disponibili gli atti con significativi oscuramenti riguardanti l’offerta tecnica e omette inizialmente la trasmissione della documentazione amministrativa e dei giustificativi dell’offerta economica, motivando tale condotta con la necessità di tutelare i segreti tecnici e commerciali del primo classificato. Il TAR Lazio, nella sentenza 2280/2026, respinge il ricorso affermando che la stazione appaltante non aveva applicato un oscuramento indiscriminato, ma avesse operato una selezione mirata, rendendo visibile la maggior parte dei contenuti e limitando il segreto solo a specifiche componenti tecnologiche e organizzative effettivamente riconducibili al know-how aziendale e ora il Consiglio di Stato conferma la decisione ribadendo che la tutela della concorrenza e il rapporto di fiducia tra imprese e amministrazione impongono di non divulgare elementi la cui diffusione possa recare pregiudizio commerciale agli operatori e che l’onere della prova spetta alla parte istante che, nel caso di specie non era chiaro rendendo l’interesse all’accesso meramente esplorativo, poiché volto a una verifica generale dei punteggi senza l’indicazione di specifici vizi di legittimità. 

Consiglio di Stato 4292/2026

La stazione appaltante indice una procedura ristretta per l’affidamento di lavori di ampliamento autostradale ma successivamente decide di revocare l’intera procedura di gara, optando per un affidamento diretto infragruppo a seguito di mutamenti normativi che rendono non più obbligatoria l’esternalizzazione di tali lavori e ALFA, ritenendosi lesa nel suo interesse di potenziale aggiudicataria del contratto, impugna la decisione. Il TAR Toscana, nella sentenza 974/2025, respinge il ricorso confermando la legittimità della revoca della gara e non ravvisando i presupposti per il risarcimento né per l’indennizzo e ora il Consiglio di Stato conferma la pronuncia chiarendo che il danno da mancata aggiudicazione o da perdita di chance richiede la prova rigorosa del nesso causale, che in questo caso manca poiché la gara è stata legittimamente revocata prima di giungere a una conclusione definitiva.

Consiglio di Stato 4294/2026

La stazione appaltante indice una procedura di gara per l’affidamento di lavori di messa in sicurezza ed efficientamento energetico di un istituto scolastico e ALFA, seconda classificata, con un distacco minimo di punteggio, contesta la valutazione tecnica, ma il TAR Toscana, nella sentenza 1680/2025, respinge il ricorso osservando come le scelte della commissione rientrino nella piena discrezionalità tecnica e ora il Consiglio di Stato, conferma la sentenza ribadendo che l’apprezzamento della commissione, espresso tramite punteggi e giudizi sintetici, costituisce espressione di discrezionalità tecnica ed è sindacabile solo in caso di macroscopici vizi logici, errori di fatto o manifesta irragionevolezza. 

Consiglio di Stato 4297/2026

ALFA impugna gli atti di una procedura di gara indetta per l’affidamento del servizio di trasporto secondario di pazienti infermi in ambulanza, sostenendo che l’offerta tecnica dell’aggiudicataria BETA fosse carente di sottoscrizioni essenziali, che si fosse avvantaggiata dell’illegittima attribuzione di punteggio per un sistema di nebulizzazione automatica non effettivamente offerto, e inoltre che in sede di verifica dell’anomalia dell’offerta economica non fossero stati considerati adeguatamente i costi dei servizi migliorativi proposti e gli oneri legati al personale e al leasing delle ambulanze. TAR Lazio, nella sentenza  2072/2026, respinge  integralmente il ricorso e ora il Consiglio di Stato conferma la decisione confermando che la firma digitale dell’intero pacchetto documentale assicura la paternità dell’offerta anche in assenza di sottoscrizioni sui singoli allegati. Per quanto riguarda il principio di equivalenza, il Collegio ribadisce che esso opera non solo per i requisiti minimi di ammissione, ma anche per la valutazione della qualità delle offerte, permettendo alla stazione appaltante di premiare soluzioni tecnologicamente diverse ma funzionalmente paritarie o migliorative. Infine, il giudizio di congruità economica viene ritenuto immune da vizi, poiché la differenza tra i costi stimati e l’utile d’impresa non appare tale da compromettere la sostenibilità dell’appalto, confermando l’ampia discrezionalità tecnica dell’amministrazione nella valutazione dell’anomalia.