La giurisprudenza del Consiglio di Stato dal 11 al 15 maggio 2026

Nella seconda settimana di maggio 2026 il Consiglio di Stato ha pubblicato 4 sentenze in tema di contrattualistica pubblica nella vigenza del D. Lgs. 36/2023:

  • Sentenza 3637/2026 in tema di documentazione di gara;
  • Sentenza 3852/2026 in tema di requisiti minimi;
  • Sentenza 3853/2026 in tema di equivalenza dei prodotti offerti;
  • Sentenza 3860/2026 in tema di offerta tecnica;



Consiglio di Stato 3637/2026

La STAZIONE APPALTANTE indice una procedura negoziata per l’organizzazione di un evento musicale di fine anno, ma annulla in autotutela l’aggiudicazione perchè l’aggiudicataria ALFA ha dichiarato lo svolgimento di servizi analoghi solo l’anno precedente (e non il biennio) e un fatturato inferiore a quello richiesto, sebbene ALFA si difenda affermando di essere stata indotta in errore da una modulistica fuorviante. Il TAR Emilia Romagna, nella sentenza 416/2025 respinge il ricorso, osservando che le prescrizioni della legge di gara, contenute nel bando e nel capitolato, prevalgono sulla modulistica predisposta dagli uffici e rientra nella diligenza professionale del concorrente verificare la coerenza tra i modelli di domanda e le clausole del disciplinare, che costituiscono la fonte primaria degli obblighi partecipativi. Ora il Consiglio di Stato conferma la decisione chiarendo che l’affidamento non può considerarsi incolpevole quando l’illegittimità dell’azione amministrativa risulta agevolmente rilevabile con l’ordinaria diligenza professionale. Nel caso di specie, la divergenza tra il capitolato e il fac-simile di domanda era superabile attraverso una lettura attenta della documentazione ufficiale.

 

Consiglio di Stato 3852/2026

La STAZIONE APPALTANTE indice una procedura di gara per l’affidamento in concessione del servizio di ristorazione scolastica e ALFA contesta la mancata esclusione di BETA a causa di omissioni nella descrizione dell’offerta tecnica tali configurare una violazione dei requisiti minimi di partecipazione. Il TAR Lombardia, nella sentenza 3792/2025, accoglie il ricorso ma ora il Consiglio di Stato ribalta la decisione rilevando che la legge di gara non imponeva oneri descrittivi analitici per servizi che non erano oggetto di specifici criteri di valutazione tecnica, come quelli contestati, e che l’interpretazione della documentazione di gara debba privilegiare la sostanza dell’operazione economica ed evitare formalismi paralizzanti che contrastino con il principio del massimo favore per la partecipazione. 

 

Consiglio di Stato 3853/2026

ALFA impugna l’aggiudicazione di una procedura di gara per la fornitura di kit destinati alla raccolta e conservazione del DNA delle salme, sostenendo la mancanza di conformità tecnica dei prodotti offerti rispetto alle specifiche minime imposte dalla disciplina di gara, in particolare la difformità di alcuni componenti del kit, tra cui contenitori per liquidi e tipologia di tappi, ritenendo tali scostamenti non sanabili e tali da configurare una fattispecie di bene radicalmente diverso da quello richiesto, ma il TAR Campania, nella sentenza 116/2026, respinge il ricorso, valorizzando l’operatività del principio di equivalenza funzionale, non rappresentando quelle caratteristiche tecniche indicate nel capitolato requisiti inderogabili.

Ora il Consiglio di Stato ribalta la decisione di primo grado evidenziando come la stazione appaltante sia incorsa in una palese contraddizione e in una violazione del principio della par condicio. Risulta infatti che, durante la fase di gara, l’amministrazione abbia risposto negativamente a un quesito della ricorrente che chiedeva di poter offrire contenitori di dimensioni diverse da quelle prescritte, confermando rigidamente le specifiche del capitolato. Nonostante tale autovincolo interpretativo, la stazione appaltante ha poi accettato l’offerta dell’aggiudicataria contenente un unico contenitore in luogo dei due richiesti, giustificando la scelta come una miglioria tecnica. L’equivalenza deve essere dimostrata dal concorrente e valutata dall’amministrazione in relazione allo scopo specifico del singolo requisito e non genericamente rispetto alle finalità globali dell’appalto. Nel caso di specie, il silenzio del capitolato sulle ragioni della richiesta di due contenitori distinti impedisce di considerare equivalente un unico contenitore, poiché non è possibile escludere che l’esigenza amministrativa fosse proprio quella di conservare campioni separati.

 

Consiglio di Stato 3860/2026

La STAZIONE APPALTANTE indice una procedura di gara per l’affidamento di un servizio di diagnostica presso le aziende sanitarie regionali ed estromette ALFA, la quale contesta l’erronea applicazione delle regole di gara e carenze documentali nell’offerta tecnica dell’aggiudicataria BETA. Il TAR Umbria, nella sentenza 780/2025, conferma la legittimità dell’esclusione di ALFA, ritenendo che la sua offerta economica fosse parzialmente indeterminata e condizionata, ma insieme accoglie le censure rivolte contro BETA, rilevando la mancanza di indicazioni obbligatorie nelle schede tecniche dei prodotti. L’esito della sentenza di primo grado è dunque l’annullamento dell’intera gara, con l’obbligo per l’amministrazione di rinnovare la procedura.

Ora il Consiglio di Stato ribalta la decisione focalizzando l’analisi sui principi di risultato e di fiducia che informano la nuova disciplina dei contratti pubblici. I giudici di Palazzo Spada chiariscono che l’offerta economica basata sulla logica del profilo o pannello non configura una proposta incerta o alternativa, bensì rappresenta una soluzione migliorativa e vantaggiosa per l’amministrazione. La scelta commerciale di offrire un prezzo unitario fisso per singolo esame, associato a una tariffa forfettaria ridotta in caso di esecuzione contemporanea di più test, non lede la parità di trattamento ma garantisce un risparmio di spesa. Di conseguenza dispone la riammissione in gara di ALFA, la quale, in virtù del miglior punteggio tecnico già conseguito, risulta la legittima aggiudicataria della fornitura.