La giurisprudenza del Consiglio di Stato dal 4 al 8 maggio 2026

Nella prima settimana di maggio 2026 il Consiglio di Stato ha pubblicato 13 sentenze in tema di contrattualistica pubblica nella vigenza del D. Lgs. 36/2023:

  • Sentenza 3427/2026 in tema di conformità dell’offerta ai requisiti tecnici;
  • Sentenza 3464/2026 in tema di scelta di utilizzare un appalto specifico di un accordo quadro;
  • Sentenza 3465/2026 in tema di CCNL;
  • Sentenza 3476/2026 in tema di CCNL;
  • Sentenza 3508/2026 in tema di regolarità fiscale;
  • Sentenza 3536/2026 in tema di soccorso istruttorio e piattaforma telematica;
  • Sentenza 3556/2026 in tema di requisiti tecnici e parità di genere;
  • Sentenza 3557/2026 in tema di errore della commissione e annullamento in autotutela;
  • Sentenza 3558/2026 in tema di esclusione per informativa antimafia;
  • Sentenza 3559/2026 in tema di valutazione tecnica e composizione della commissione;
  • Sentenza 3603/2026 in tema di soccorso istruttorio;
  • Sentenza 3604/2026 in tema di ribasso dell’offerta e oneri di progettazione;
  • Sentenza 3605/2026 in tema di requisiti minimi;

 

 

Consiglio di Stato 3427/2026

La STAZIONE APPALTANTE indice una procedura di gara per l’affidamento di una fornitura di ecotomografi e ALFA contesta inizialmente la conformità dell’offerta di BETA alle specifiche tecniche del capitolato, e in seguito anche la decisione dell’amministrazione di autorizzare, in fase esecutiva, la fornitura di un modello strumentale differente e più evoluto rispetto a quello originariamente offerto, ritenendo tale sostituzione una violazione delle regole di gara.

Il TAR Campania, nella sentenza 6470/2025 respinge integralmente il ricorso, ritenendo il prodotto di BETA pienamente rispondente ai requisiti minimi richiesti e dichiarando inammissibili le ulteriori censure rivolte contro la seconda classificata per carenza di interesse, in quanto l’eventuale esclusione di quest’ultima non avrebbe comunque garantito alla ricorrente l’aggiudicazione.

Ora il Consiglio di Stato conferma la sentenza sottolineando come la presenza di sistemi di protezione basati su password e protocolli di sicurezza standard fosse idonea a soddisfare le richieste del capitolato circa i meccanismi di autenticazione per l’accesso ai dati. Infine, il Supremo Consesso affronta il tema della sostituzione del prodotto in corso d’opera, stabilendo che la fornitura di un modello più avanzato non altera la trasparenza né la parità di trattamento tra i concorrenti. Tale variazione, avvenendo a parità di prezzo e condizioni economiche, rappresenta un legittimo esercizio del potere dell’amministrazione volto a conseguire una prestazione qualitativamente superiore, garantendo al contempo l’efficienza dell’acquisizione pubblica.

 

Consiglio di Stato 3464/2026

ALFA, affidataria uscente del servizio di supporto alla gestione della tassa automobilistica contesta il ricorso della STAZIONE APPALTANTE ad un appalto specifico di un accordo quadro ICT cui ovviamente ALFA non poteva partecipare, sottolineando come le attività di supporto alla riscossione e i servizi amministrativi abbiano una natura intrinsecamente diversa rispetto alla gestione meramente informatica degli applicativi.

Il TAR Marche, nella sentenza 966/2025, respinge il ricorso, ritenendo legittimo l’operato dell’amministrazione sulla base della presunta assimilabilità tra i servizi informativi contabili regionali e le attività amministrative di supporto alla gestione del bollo auto e ritenendo inoltre che la disciplina in materia di riscossione non impedisca alla stazione appaltante di integrare tali prestazioni all’interno di un affidamento tecnologico.

Ora il Consiglio di Stato ribalta radicalmente l’esito del giudizio ritenendo che l’accordo-quadro ICT utilizzato non includeva in nessun modo i servizi amministrativi di gestione dei tributi, i quali rappresentano in realtà una quota maggioritaria del valore economico dell’appalto specifico contestato. Il Collegio osserva che l’estensione impropria dell’oggetto contrattuale lede il principio della massima partecipazione, poiché impedisce a operatori specializzati di concorrere per attività che richiedono competenze tecniche e requisiti di idoneità professionale diversi da quelli meramente informatici.

 

Consiglio di Stato 3465/2026

La STAZIONE APPALTANTE indice una procedura di gara per l’affidamento della gestione di un asilo nido comunale ed esclude ALFA, società cooperativa prima in graduatoria, dopo aver riscontrato che il contratto proposto non garantiva i medesimi livelli di tutela economica e normativa previsti dalla legge di gara. ALFA impugna il provvedimento sostenendo che lo scostamento economico tra i due regimi contrattuali poteva essere legittimamente colmato attraverso l’erogazione di un superminimo retributivo, tale da allineare la busta paga dei dipendenti agli standard richiesti.

Il TAR Lazio, nella sentenza 12007/2025 respinge il ricorso, evidenziando come la valutazione di equivalenza tra diversi contratti collettivi debba basarsi esclusivamente sulle componenti fisse della retribuzione globale annua, mentre il superminimo rappresenta una voce retributiva eventuale e variabile, spesso legata a meriti individuali o a particolari gravosità delle mansioni, e non può pertanto essere utilizzato “a pioggia” per compensare strutturalmente un gap retributivo in sede di giustificativi per l’anomalia dell’offerta.

Ora il Consiglio di Stato conferma la decisione affermando che l’obbligo di garantire tutele equivalenti risponde alla necessità di bilanciare la libertà di iniziativa economica con la protezione dei diritti dei lavoratori, considerata la parte debole del rapporto contrattuale e la la valutazione di equivalenza deve essere condotta in modo rigoroso e tassativo: solo le voci fisse e continuative del contratto possono essere oggetto di comparazione. Poiché il superminimo è per sua natura accessorio ed eventuale, esso non appartiene alla struttura fissa del contratto collettivo e non può essere considerato un elemento idoneo a dimostrare l’equivalenza.

 

Consiglio di Stato 3476/2026

La STAZIONE APPALTANTE indice una procedura di gara per l’affidamento della gestione di un asilo nido comunale e ALFA la sottostima del costo della manodopera nell’offerta dell’aggiudicataria BETA, derivante dall’applicazione di un contratto collettivo ritenuto non equivalente a quello previsto dalla stazione appaltante. Il TAR Lombardia, nella sentenza 3845/2025, accoglie il ricorso rilevando che il risparmio del venti per cento ipotizzato da BETA non fosse giustificabile per cuochi, ausiliari e coordinatori, le cui prestazioni restano fisse a prescindere dal numero di utenti e affermando la non equivalenza delle tutele normative ed economiche tra il contratto effettivamente applicato e quello indicato nella legge di gara.

Ora il Consiglio di Stato conferma la sentenza ribadendo che la decurtazione dei costi appariva appare irragionevole per profili organizzativi e ausiliari e rendeva l’offerta economicamente non plausibile. Sotto il profilo delle tutele salariali, i giudici di Palazzo Spada chiariscono che l’equivalenza non deve risolversi in una perfetta identità, ma deve comunque essere garantita all’interno del contenitore tipico della contrattazione collettiva. Non è pertanto ammissibile l’utilizzo del superminimo individuale quale strumento per colmare il divario retributivo tra diversi contratti, in quanto l’impegno unilaterale del datore di lavoro non può sostituire la stabilità e l’inderogabilità proprie delle tutele negoziate dalle parti sociali.

 

Consiglio di Stato 3508/2026

La STAZIONE APPALTANTE indice una procedura di gara per l’affidamento del servizio di manutenzione degli apparati antincendio e delle porte tagliafuoco e ALFA insorge lamentando che l’aggiudicataria BETA avrebbe reso dichiarazioni non veritiere in merito alla propria regolarità fiscale, ma il TAR Lazio, nella sentenza 1066/2026, respinge il ricorso, confermando la legittimità dell’operato della stazione appaltante e ora il Consiglio di Stato conferma la pronuncia del tribunale affermando che, in presenza di atti difformi provenienti dalla medesima Amministrazione finanziaria, prevale il documento che riporta le attestazioni più recenti e attuali e tale certificazione, in quanto atto pubblico munito di fede privilegiata, esonera la stazione appaltante da ulteriori oneri istruttori, legittimando la scelta di procedere con l’aggiudicazione. 

 

Consiglio di Stato 3536/2026

ALFA contesta l’esclusione da una procedura ristretta per la fornitura e messa in orbita di un satellite per telecomunicazioni, disposta poiché il RTI non aveva depositato la documentazione richiesta nel termine perentorio assegnato nel sub procedimento di soccorso istruttorio, sostenendo che il ritardo fosse derivato da un disservizio della piattaforma digitale, che avrebbe impedito il caricamento dei file proprio nel giorno della scadenza, e a sostegno di tale posizione, produce una relazione tecnica basata sulle risultanze di archivi digitali esterni. Il TAR Lazio, nella sentenza 13209/2025, respinge il ricorso, ritenendo non provato il malfunzionamento informatico ed evidenziando i dati oggettivi forniti dal gestore della piattaforma, i quali non registrano alcun tentativo di accesso da parte della società nella data di scadenza, a fronte invece di accessi regolari effettuati da altri concorrenti e ora il Consiglio di Stato conferma la sentenza ribadendo che il mancato rispetto del termine perentorio nel soccorso istruttorio determina l’automatica espulsione del concorrente. I giudici di Palazzo Spada chiariscono che le registrazioni di sistema godono di una significativa valenza probatoria e che spetta all’operatore fornire prove rigorose per scalfirne l’attendibilità. L’utilizzo di archivi web esterni non è ritenuto idoneo a dimostrare lo stato del sito in tempo reale rispetto alle operazioni di gestione.

 

Consiglio di Stato 3556/2026

La STAZIONE APPALTANTE indice una procedura di gara per l’affidamento del servizio di ristorazione scolastica e sociale e ALFA lamenta l’erronea attribuzione del punteggio tecnico in favore di BETA a causa della omessa indicazione delle quantità esatte in peso dei prodotti biologici richiesti e l’assenza nel bando di criteri premiali volti a promuovere la parità di genere. Il TAR Liguria, nella sentenza 196/2025, respinge il ricorso osservando che le clausole del disciplinare sulla qualità nutrizionale richiedevano una valutazione discrezionale di tipo meramente qualitativo, rendendo irrilevante l’assenza di dati ponderali assoluti e dichiarando inammissibile la censura sulla parità di genere, data la mancata dimostrazione di un effettivo pregiudizio subito dalla ricorrente. Ora il Consiglio di Stato conferma la decisione chiarendo che l’obbligo di indicare le percentuali dei prodotti migliorativi si riferiva a un rapporto proporzionale e non a un quantitativo fisso in chilogrammi, poiché solo la percentuale garantisce l’equilibrio contrattuale a fronte delle fluttuazioni della domanda, e per  quanto riguarda l’obbligatorietà delle clausole sulla parità di genere, ne esclude la rilevanza nel caso di specie in quanto la stessa ALFA risultava ave omesso tali dichiarazioni.

 

Consiglio di Stato 3557/2026

La STAZIONE APPALTANTE indice una procedura di gara per l’affidamento  di servizi “socio- riabilitativi” e il RTI ALFA contesta un errore materiale commesso dalla commissione giudicatrice, la quale le avrebbe attribuiti un coefficiente numerico inferiore rispetto al giudizio qualitativo di ottimo effettivamente espresso dai commissari e la STAZIONE APPALTANTE, riconoscendo implicitamente l’errore annulla la gara in autotutela.

Il TAR Lazio, nella sentenza 15849/2025 respinge l’impugnazione sulla base del presupposto che una rivalutazione discrezionale delle offerte tecniche dopo l’apertura delle buste economiche comprometta irrimediabilmente la trasparenza della procedura ma ALFA propone appello evidenziando come la semplice correzione dell’errore materiale, priva di margini discrezionali, sarebbe stata sufficiente a garantirle l’aggiudicazione senza necessità di annullare l’intera gara. 

Ora Consiglio di Stato riforma la sentenza chiarendo che il principio di segretezza delle offerte non è un valore assoluto e deve essere bilanciato con i principi di efficacia, economicità e conservazione degli atti giuridici. Lo scorrimento della graduatoria derivava dalla mera rettifica di un errore di calcolo oggettivo e non da una nuova attività valutativa discrezionale influenzata dalla conoscenza delle offerte economiche e di conseguenza, l’annullamento totale della procedura risulta ingiustificato e sproporzionato.

 

Consiglio di Stato 3558/2026

I consorzio ALFA viene esclusa da una procedura di gara per l’affidamento di lavori di elettrificazione, a causa di una interdittiva antimafia i cui effetti ostativi, prima sospesi dal controllo giudiziario, erano stati poi ripristinati e ricorre al Tar Lecce che, nella sentenza 1241/2025, respinge l’impugnativa, ritenendo che il venir meno della misura di favore al momento dell’adozione del provvedimento espulsivo configuri una carenza di requisiti insanabile, ma ALFA fa appello perché nelle more del giudizio amministrativo, era stato ripristinato l’ammissione al controllo giudiziario con nuovo effetto sospensivo dell’effetto ostativo. Ora il Consiglio di Stato rigetta il gravame, cristallizzando il principio del tempus regit actum nell’attività amministrativa. Il Collegio osserva che la legittimità di un provvedimento deve essere valutata esclusivamente sulla base della situazione di fatto e di diritto esistente al momento della sua emanazione. Poiché alla data dell’esclusione la misura del controllo giudiziario risulta legalmente revocata, la stazione appaltante è tenuta a prenderne atto, non potendo l’amministrazione attendere esiti incerti di giudizi futuri o fare affidamento su una potenziale retroattività non prevista dalla norma.

 

Consiglio di Stato 3559/2026

La STAZIONE APPALTANTE indice una procedura di gara per l’affidamento del servizio di refezione scolastica e ALFA lamenta l’erronea attribuzione del punteggio tecnico relativo a specifici criteri di valutazione e, in via subordinata, l’illegittimità dell’intera operazione negoziale a causa della presunta incompetenza professionale dei membri della Commissione giudicatrice nel settore specifico oggetto dell’appalto. Il TAR Campania, nella sentenza 5439/2025, accoglie parzialmente il ricorso e questo, pur conducendo a una rideterminazione dei punteggi spettanti ai primi due operatori, non determina tuttavia lo scivolamento della graduatoria, confermando la posizione di primato della società aggiudicataria e portando al rigetto del secondo ricorso per motivi aggiunti.

Ora il Consiglio di Stato conferma la sentenza di primo grado ribadendo che, in presenza di criteri tabellari nel disciplinare di gara, l’interpretazione letterale della legge di gara impedisce di introdurre meccanismi di proporzionalità non espressamente previsti; pertanto, se il punteggio è fisso e legato al possesso di una certificazione, esso deve essere attribuito integralmente indipendentemente dal numero di certificati allegati. In merito alla composizione della Commissione, i giudici di Palazzo Spada chiariscono che la competenza richiesta ai commissari deve essere riferita ad aree tematiche omogenee e non necessariamente alle singole attività oggetto del contratto.

 

Consiglio di Stato 3603/2026

La STAZIONE APPALTANTE indice una procedura di gara per l’affidamento di un appalto integrato ed esclude ALFA in ragione della mancata trasmissione, entro il termine prefissato, della documentazione amministrativa necessaria a comprovare il possesso dei requisiti di idoneità professionale.  ALFA impugna l’atto e il TAR Puglia, nella sentenza 104/2026, accoglie il ricorso sulla base di una interpretazione estensiva che riconduce la fattispecie controversa a una richiesta di chiarimenti sull’offerta e non al soccorso istruttorio. Il giudice di prime cure ritiene infatti che, in assenza di un’espressa previsione normativa che commini l’esclusione per il superamento di un termine fissato autonomamente dall’amministrazione, i principi del risultato e della fiducia debbano orientare verso la salvaguardia della partecipazione, consentendo un superamento dei limiti temporali senza effetti invalidanti.

Ora il Consiglio di Stato ribalta la chiarendo che l’attivazione del soccorso istruttorio finalizzata all’integrazione di elementi mancanti relativi alla dimostrazione dei requisiti speciali non può essere confusa con la mera richiesta di chiarimenti tecnici. La natura della documentazione richiesta qualifica l’istituto come soccorso integrativo o sanante, per il quale il legislatore prevede un regime rigoroso.  La sentenza sottolinea come la perentorietà del termine assegnato per integrare la documentazione non sia nella disponibilità della pubblica amministrazione, poiché deriva direttamente dal dato normativo e risponde all’esigenza di assicurare un’istruttoria veloce e preordinata alla completezza delle dichiarazioni. Ne consegue che l’inottemperanza dell’operatore economico nel termine stabilito determina l’esclusione automatica dalla procedura, senza che residuino margini di discrezionalità o di opportunità in capo alla stazione appaltante.

 

Consiglio di Stato 3604/2026

La STAZIONE APPALTANTE indice una procedura di gara per l’affidamento di un appalto integrato ed esclude ALFA, all’esito della verifica di anomalia dell’offerta a causa della insostenibilità delle giustificazioni fornite in merito alla voce relativa alle spese e agli oneri accessori di progettazione. Il concorrente presenta infatti un ribasso del 100% su tali oneri ma, nel fornire i chiarimenti, ammette che i costi per la progettazione sono coperti attraverso una riduzione del compenso professionale dei progettisti incaricati. Tale operazione si pone in contrasto con la legge di gara, la quale stabilisce espressamente che il compenso per le prestazioni professionali non è soggetto a ribasso.

ALFA impugna l’esclusione sostenendo che il ribasso del 100% riguardi esclusivamente le spese accessorie e non il compenso professionale, che nell’offerta economica rimane formalmente invariato, e che gli accordi economici interni con i progettisti non sono opponibili all’amministrazione e che l’esiguità della somma contestata non può inficiare la serietà complessiva dell’offerta, ma il TAR Sardegna, nelle sentenze 792/2025 e 794/2025, respinge il ricorso perché le giustificazioni fornite dal concorrente rivelano un’offerta difforme dal disciplinare, in quanto il ribasso sugli oneri accessori viene di fatto traslato sulla quota del compenso professionale non ribassabile, alterando la corretta formulazione dell’offerta e la parità tra i concorrenti.

Ora il Consiglio di Stato conferma la decisione evidenziando come la stazione appaltante non possa ignorare il contenuto dei giustificativi, in cui il concorrente stesso dichiara di aver applicato una riduzione del 10% sul compenso dei progettisti per coprire i costi accessori offerti a zero. Questa condotta configura una violazione della lex specialis che vieta ribassi sulla componente professionale della prestazione. Il Collegio ribadisce che, sebbene l’amministrazione non sia parte dei contratti interni tra consorzio e progettisti, essa deve farsi garante della sostenibilità dell’offerta, poiché il costo finale dell’operazione grava comunque sulle finanze pubbliche.

 

Consiglio di Stato 3605/2026

La STAZIONE APPALTANTE indice una procedura di gara per l’affidamento dei servizi di collaudo e attestazione energetica relativi alla realizzazione di una struttura polifunzionale sportiva. All’esito delle operazioni di valutazione, l’appalto viene aggiudicato ad ALFA, un RTI di professionisti. La società ALFA impugna la decisione affermando che ALFA risulta privo di una competenza professionale obbligatoria prevista dalla legge di gara, con particolare riferimento alla figura dell’esperto in piani economico-finanziari e che tale carenza non sia colmabile attraverso il soccorso istruttorio. Il TAR Milano, nella sentenza 3457/2025, respinge il ricorso chiarendo che la disponibilità di specifiche professionalità doveva essere intesa come requisito di partecipazione, ma che l’analisi delle competenze tecniche dei singoli componenti atteneva esclusivamente alla valutazione qualitativa dell’offerta tecnica e non alla fase dell’ammissione. Ora il Consiglio di Stato conferma la decisione rilevando che, in assenza di prescrizioni espresse che impongano requisiti minimi individuali, la valutazione debba riguardare l’idoneità del gruppo di lavoro nel suo insieme, permettendo che le competenze di un componente suppliscano alle eventuali carenze di un altro.