La giurisprudenza del Consiglio di Stato dal 20 al 24 aprile 2026
Nella terza settimana di aprile 2026 il Consiglio di Stato ha pubblicato 10 sentenze in tema di contrattualistica pubblica nella vigenza del D. Lgs. 36/2023:
- Sentenza 3103/2026 in tema di segretezza dell’offerta;
- Sentenza 3110/2026 in tema di esclusione;
- Sentenza 3111/2026 in tema di requisiti di partecipazione e avvalimento premiale;
- Sentenza 3114/2026 in tema di requisiti di partecipazione;
- Sentenza 3162/2026 in tema di valutazione tecnica;
- Sentenza 3203/2026 in tema di offerte plurime;
- Sentenza 3204/2026 in tema di equivalenza del CCNL;
- Sentenza 3209/2026 in tema di equivalenza del CCNL;
- Sentenza 3218/2026 in tema di qualificazione come requisito di partecipazione;
- Sentenza 3239/2026 in tema di costi della manodopera;
Consiglio di Stato 3103/2026
La STAZIONE APPALTANTE indice una procedura di gara per l’affidamento dei servizi di vigilanza armata e non armata ed esclude ALFA per aver inserito riferimenti a elementi economici nell’offerta tecnica. ALFA contesta l’assenza di una concreta commistione capace di alterare il giudizio della commissione e il TAR Calabria, nella sentenza 1669/2025, accoglie le doglianze ritenendo l’errore indotto da una presunta ambiguità della piattaforma telematica e della modulistica.
Ora il Consiglio di Stato ribalta la decisione riaffermando la centralità del divieto di commistione tra le componenti dell’offerta quale presidio fondamentale dell’imparzialità dell’azione amministrativa e chiarendo che un operatore professionale è tenuto a osservare una diligenza qualificata, la quale impone di rilevare anomalie nella piattaforma e, se del caso, attivare i rimedi previsti, come la richiesta di chiarimenti alla stazione appaltante.
Consiglio di Stato 3110/2026
La STAZIONE APPALTANTE indice una procedura di gara per l’affidamento del servizio di ristorazione e ALFA contesta la mancata esclusione del RTI aggiudicatario BETA o, in subordine, la mancata decurtazione del suo punteggio tecnico, a causa dell’omessa allegazione di una specifica tabella per la stima delle derrate alimentari, richiesta dalla lex specialis. Il TAR Lombardia, nella sentenza 2642/2025, respinge il ricorso osservando che il disciplinare di gara non prevedeva esplicitamente l’esclusione per l’omissione della tabella in questione, né che la stessa possa comportare l’azzeramento del punteggio tecnico se i dati necessari fossero comunque reperibili altrove nella documentazione presentata, e ora il Consiglio di Stato conferma la decisione ribadendo il principio di tassatività delle cause di esclusione, il quale impedisce un’interpretazione estensiva della normativa di gara. Il soccorso istruttorio attivato dalla stazione appaltante viene ritenuto legittimo, poiché non si sostanzia in una modifica dell’offerta ma in una mera richiesta di chiarimenti e specificazione di dati già esistenti, garantendo parità di trattamento tra i concorrenti.
Consiglio di Stato 3111/2026
La STAZIONE APPALTANTE indice una procedura di gara per l’affidamento del servizio di recupero crediti internazionale in cui l’aggiudicatario BETA dichiara di avvalersi di due imprese ausiliarie straniere al solo scopo di migliorare il punteggio della propria offerta tecnica, configurando il cosiddetto avvalimento premiale puro e la STAZIONE APPALTANTE, ritenendo sufficiente la sola verifica dei requisiti generali in capo alle ausiliarie, non procede al controllo dei requisiti di idoneità professionale specificamente richiesti dal disciplinare di gara, quali l’iscrizione al registro delle imprese e il possesso della licenza di pubblica sicurezza per il recupero stragiudiziale dei crediti.
Il secondo graduato ALFA impugna l’aggiudicazione contestando l’omessa verifica dei requisiti speciali in capo alle imprese ausiliarie e il TAR Lombardia, nella sentenza 4025/2025, accoglie il ricorso, stabilendo che la stazione appaltante deve riesaminare le posizioni delle società e ora il Consiglio di Stato conferma la decisione perché la disciplina vigente non opera alcuna distinzione tra avvalimento operativo e premiale per quanto riguarda gli obblighi dichiarativi e di possesso dei requisiti di ordine speciale. La sentenza sottolinea inoltre che un avvalimento privo di tali verifiche rischierebbe di trasformarsi in uno sviamento della funzione pro-concorrenziale dello strumento, riducendosi a un mero espediente per ottenere punteggi tecnici più elevati senza una reale qualificazione della proposta.
Consiglio di Stato 3114/2026
La STAZIONE APPALTANTE indice una procedura di gara per l’affidamento del servizio di refezione scolastica aggiudicata ad ALFA, della quale però la STAZIONE APPALTENTE dispone in seguito la decadenza a causa del tentativo di sostituire il centro di cottura offerto in sede di gara con una struttura sita all’interno della struttura, ritenuta però non idonea dalle autorità competenti. ALFA impugna il provvedimento affermando che la disponibilità di un centro di cottura rappresenta un semplice requisito di esecuzione e non di partecipazione, motivo per cui la sede definitiva può essere individuata anche dopo l’aggiudicazione.
Il TAR Abbruzzo, nella sentenza 249/2025, respinge il ricorso, evidenziando che le dotazioni funzionali valutate per l’attribuzione del punteggio devono essere individuate già nell’offerta e vincolano il concorrente e sottolineando inoltre come la destinazione d’uso di una mensa ospedaliera sia tipizzata per tutelare la salute dei degenti da rischi di contaminazione, rendendola incompatibile con la produzione massiva di pasti per le scuole. Ora il Consiglio di Stato conferma integralmente la decisione chiarendo che, sebbene la disponibilità del centro di cottura caratterizzi la fase esecutiva, esso costituisce un aspetto essenziale dell’offerta tecnica qualora abbia contribuito alla formazione del punteggio e che la sostituzione tardiva con una struttura non idonea altera l’affidabilità della proposta originaria.
Consiglio di Stato 3162/2026
La STAZIONE APPALTANTE indice una procedura di gara per l’affidamento servizio di ricovero e custodia di cani vaganti e la aggiudica a ALFA, revocando però in autotutela l’aggiudicazione a favore di BETA. ALFA impugna la decisione contestando i punteggi attribuiti all’offerta tecnica di BETA, a causa della mancata allegazione delle planimetrie ritenute essenziali dal disciplinare di gara. Il TAR Campania, nella sentenza 5192/2025, accoglie il ricorso, ritenendo che l’assenza della planimetria dovesse comportare l’azzeramento del punteggio ma ora il Consiglio di Stato ribalta la sentenza osservando che la valutazione delle offerte tecniche costituisce un’espressione di discrezionalità tecnica riservata alla pubblica amministrazione e, come tale, risulta insindacabile dal giudice amministrativo se non nei casi di manifesta illogicità o errore di fatto, cosa non rilevabile nel caso di specie.
Consiglio di Stato 3203/2026
Il consorzio ALFA viene escluso da una procedura di gara per relativa ad accordi quadro aventi ad oggetto la manutenzione di un vasto patrimonio immobiliare a causa del difetto dei requisiti di qualificazione in capo alla consorziata indicata come esecutrice dei lavori e impugna la decisione eccependo la nullità della clausola del disciplinare che imponeva la qualificazione della singola consorziata e inoltre contesta l’aggiudicazione disposta in favore di altri operatori, sostenendo che le loro offerte fossero plurime o alternative in quanto prospettavano diverse soluzioni tecniche per il medesimo intervento di rifacimento delle facciate.
Il TAR Campania, nella sentenza 6955/2025, accoglie il ricorso principale, ripristinando il principio del cumulo alla rinfusa per i consorzi stabili applicabile alla procedura, ma respinge i motivi aggiunti, ritenendo la proposta di diverse soluzioni tecniche non costituisca un’offerta alternativa vietata, bensì una serie di proposte migliorative rimesse alla scelta della stazione appaltante, giustificate dall’eterogeneità degli edifici oggetto di intervento e contro questa decisione ALFA propone appello.
Ora il Consiglio di Stato conferma la sentenza chiarendo che il divieto di offerte plurime mira a evitare che un concorrente ottenga un vantaggio indebito sottoponendo ventagli di soluzioni che si escludono a vicenda in modo arbitrario. Tuttavia, nel contesto peculiare di un accordo quadro manutentivo che interessa migliaia di unità immobiliari con caratteristiche strutturali e stati di conservazione profondamente diversi, l’indicazione di più modalità operative non rappresenta un’insidia all’unicità dell’offerta. Al contrario, tale approccio costituisce un adattamento necessario alle specifiche esigenze della committenza, che deve poter scegliere l’intervento più idoneo per ogni singolo cespite.
Consiglio di Stato 3204/2026
La STAZIONE APPALTANTE indice una procedura di gara per l’affidamento del servizio di gestione di un asilo nido e la aggiudica a ALFA, cooperativa sociale che applica ai propri dipendenti il contratto collettivo nazionale Aninsei in luogo di quello indicato dalla stazione appaltante, provvedendo in seguito ad annullare l’aggiudicazione in autotutela perché quel contratto non garantisce tutele economiche equivalenti a quelle del contratto di riferimento indicato nel bando. ALFA impugna la decisione ma il TAR Toscana, nella sentenza 1584/2025, respinge il ricorso evidenziando come le dichiarazioni di ALFA fossero elusive e insufficienti a garantire ai lavoratori lo stesso trattamento previsto dal bando. Ora il Consiglio di Stato conferma la decisione osservando che, sebbene l’operatore possa scegliere un contratto diverso da quello indicato nella legge di gara, ha comunque l’onere di dimostrare in modo puntuale che il trattamento garantito sia equiparabile, cosa non avvenuta nel caso di specie.
Consiglio di Stato 3209/2026
La STAZIONE APPALTANTE indice una procedura di gara per l’affidamento del servizio di asilo nido aziendale e individua nel contratto collettivo nazionale di lavoro per le cooperative del settore sociosanitario il parametro di riferimento per il personale. Tuttavia, BETA, posizionatasi al primo posto della graduatoria dichiara di voler applicare il contratto ANISEI, fornendo contestualmente una dichiarazione di equivalenza delle tutele economiche e normative. ALFA, seconda classificata contesta la mancata verifica dell’effettiva equivalenza tra i due contratti collettivi e la violazione delle norme che impongono la garanzia delle medesime tutele ai lavoratori.
Il TAR Lazio, nella sentenza 22443/2025, accoglie il ricorso, ritenendo che l’impegno a corrispondere un superminimo non è idoneo a colmare le differenze sostanziali sul piano economico tra i due contratti. Tale voce retributiva, infatti, non rientra tra le componenti fisse della retribuzione, ma rappresenta una parte accessoria spesso legata a meriti individuali o a condizioni temporanee, mancando dunque di quella stabilità e automaticità necessarie per assicurare una parità di trattamento rispetto ai minimi tabellari del contratto di riferimento indicato nella legge di gara.
Ora il Consiglio di Stato conferma la decisione chiarendo che il sistema di tutele introdotto dal nuovo Codice mira a bilanciare la libertà di iniziativa economica con la protezione della parte debole del rapporto di lavoro. La valutazione di equivalenza deve fondarsi rigorosamente sulle componenti fisse della retribuzione globale annua. Poiché il superminimo è per sua natura un elemento eventuale e accessorio, esso non può concorrere alla determinazione della soglia di equivalenza economica.
Consiglio di Stato 3218/2026
La STAZIONE APPALTANTE indice una procedura di gara per la fornitura e manutenzione di macchinari ferroviari ed esclude il RTI ALFA perché una delle società mandanti risulta colpita da un provvedimento di sospensione della qualificazione specifica al momento della scadenza del termine per la presentazione delle offerte. ALFA contesta il provvedimento sostenendo che la sospensione della qualificazione rappresenti una misura puramente temporanea e regolarizzabile, inidonea a incidere sulla reale capacità tecnico-professionale dell’impresa e che la STAZIONE APPALTANTE avrebbe dovuto attivare il soccorso istruttorio o consentire la sostituzione della mandante, evitando automatismi espulsivi contrari ai principi di proporzionalità e massima partecipazione.
Tuttavia il TAR Lazio, nella sentenza 21245/2025, respinge il ricorso, ritenendo che la sospensione dal sistema di qualificazione, indipendentemente dalla natura formale o sostanziale della causa che l’ha generata, determini una temporanea perdita del requisito speciale che impedisce la valida partecipazione alla gara e ore il Consiglio di Stato conferma la sentenza, ribadendo che non sussiste alcuna distinzione rilevante, ai fini della legittimità dell’esclusione, tra la sospensione temporanea e la cancellazione definitiva dal sistema di qualificazione e che entrambe le misure rendono il requisito inoperante per tutta la durata del provvedimento ostativo. Il principio di continuità del possesso dei requisiti deve essere rispettato rigorosamente a partire dal momento della presentazione dell’offerta e la natura vincolata dell’esclusione preclude l’attivazione del soccorso istruttorio, il quale non può essere utilizzato per supplire alla mancanza originaria di un requisito di partecipazione.
Consiglio di Stato 3239/2026
ALFA, contesta l’aggiudicazione di un procedura di gara per l’affidamento dei servizi educativi e ausiliari per un asilo nido. sollevando dubbi sulla congruità dell’offerta dell’aggiudicataria BETA, con particolare riferimento alla sottostima del costo della manodopera in seguito al rinnovo del contratto collettivo di settore, sostenendo che l’aggiudicataria abbia indebitamente alterato l’orario e l’organico del personale durante la fase di giustificazione, ma il TAR Lazio, nella sentenza 16371/2025, respinge il ricorso, osservando che la rimodulazione operata dall’impresa non costituisce una modifica strutturale dell’offerta, bensì una diversa allocazione interna delle risorse finalizzata a rispondere alle sopravvenienze normative. Ora il Consiglio di Stato conferma la decisione chiarendo che, a fronte di sopravvenienze come il rinnovo di un contratto collettivo, è ammessa la compensazione tra sottostime e sovrastime e la riallocazione di fondi interni, purché il prezzo complessivo rimanga invariato e la serietà dell’esecuzione sia garantita. Nel caso specifico, i magistrati riconoscono che il fondo di riserva e l’utile d’impresa sono idonei a coprire i differenziali salariali e gli oneri accessori.
