La giurisprudenza del Consiglio di Stato dal 6 al 10 aprile 2026
Nella prima settimana di aprile 2026 il Consiglio di Stato ha pubblicato 11 sentenze in tema di contrattualistica pubblica nella vigenza del D. Lgs. 36/2023:
- Sentenza 2771/2026 in tema di requisiti tecnici;
- Sentenza 2774/2026 in tema di costi della manodopera;
- Sentenza 2791/2026 in tema di requisiti tecnici;
- Sentenza 2797/2026 in tema di infungibilità nella procedura negoziata con unico operatore;
- Sentenza 2808/2026 in tema di requisiti ambientali e impossibilità di indicare costi manodopera;
- Sentenza 2811/2026 in tema di PEF in una concessione;
- Sentenza 2839/2026 in tema di verifica del PEF in una concessione;
- Sentenza 2843/2026 in tema di valutazione tecnica;
- Sentenza 2844/2026 in tema di regolarità fiscale;
- Sentenza 2845/2026 in tema di anomalia e di errore materiale;
- Sentenza 2867/2026 in tema di interdittiva antimafia per la mandante di RTI;
Consiglio di Stato 2771/2026
ALFA contesta l’esclusione da una procedura per l’affidamento del servizio di noleggio e acquisto di dispositivi satellitari e schede SIM destinati alle attività di emergenza e urgenza, motivata con l’asserita carenza quantitativa dei prodotti offerti rispetto ai fabbisogni minimi della fornitura affermando la valutazione dei quantitativi non possa costituire un elemento di sbarramento tecnico se il disciplinare non impone quantità predeterminate in quella fase, e che la natura della verifica debba restare prettamente qualitativa e inoltre contesta l’aggiudicazione a BETA. Il TAR Toscana accoglie parzialmente le doglianze di ALFA osservando che l’insufficienza numerica dei dispositivi non giustifica l’estromissione se la legge di gara non prevede specifici vincoli sul punto ma conferma la legittimità dell’aggiudicazione a BETA e ora il Consiglio di Stato conferma integralmente l’impianto della sentenza di primo grado, confermando anche il giudizio tecnico sull’offerta di BETA.
Consiglio di Stato 2774/2026
La STAZIONE APPALTANTE indice una procedura di gara per la fornitura di piattaforme endoscopiche modulari e ALFA lamenta l’omessa indicazione separata dei costi della manodopera all’interno dell’offerta economica dell’aggiudicataria BETA che si difende sostenendo che le attività richieste, quali installazione, collaudo e formazione, avessero natura meramente accessoria rispetto alla natura di fornitura dell’appalto e che, in ogni caso, la piattaforma telematica utilizzata non preveda campi specifici per tale dichiarazione, rendendo l’adempimento materialmente impossibile. Il TAR Campania, nella sentenza 6805/2025 accoglie il ricorso rilevando che le prestazioni descritte nel capitolato d’appalto non si limitavano alla semplice consegna del bene, ma richiedevano l’impiego di personale specializzato per attività complesse di assistenza e formazione, configurando così una fornitura con posa in opera. Di conseguenza, i giudici di primo grado ritengono che l’obbligo di indicare i costi della manodopera avesse natura imperativa e che la sua omissione non fosse sanabile. Ora il Consiglio di Stato conferma l’impianto motivazionale della sentenza di primo grado chiarendo che la natura accessoria delle prestazioni di installazione e manutenzione rispetto alla fornitura principale non esclude l’obbligo dichiarativo, poiché tali attività implicano comunque un impiego diretto di manodopera che deve essere scorporato e indicato in offerta. Il Collegio respinge anche la tesi dell’impossibilità materiale legata ai vincoli tecnici della piattaforma informatica, osservando che le imprese restano libere di integrare le proprie dichiarazioni all’interno dei documenti d’offerta caricati a sistema.
Consiglio di Stato 2791/2026
La STAZIONE APPALTANTE indice una procedura di gara per la fornitura di emoglobinometri completi di interfacciamento bidirezionale e ALFA lamenta l’illegittima ammissione della aggiudicataria BETA, sostenendo che l’offerta tecnica di quest’ultima fosse carente delle componenti hardware e software necessarie a comporre la workstation completa prescritta dalla legge di gara, configurando un’ipotesi di aliud pro alio, ma il TAR Campania, nella sentenza 5953/2025, respinge il ricorso valorizzando una lettura sostanzialista dell’offerta in cui le componenti asseritamente mancanti risultavano in realtà descritte con dovizia di particolari. Ora il Consiglio di Stato conferma la decisione affermando che la conformità tecnica deve essere valutata sull’impegno negoziale complessivo assunto dal concorrente, il quale, nel dichiarare di offrire il sistema richiesto, si obbliga a fornire tutte le componenti indispensabili per garantirne il corretto funzionamento.
Consiglio di Stato 2797/2026
La STAZIONE APPALTANTE, dopo aver esperito un avviso esplorativo di mercato per individuare operatori in grado di fornire un tomografo PET CT ad altissime prestazioni, indice una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando, ravvisando un’ipotesi di infungibilità tecnica del bene a favore di BETA, ma la scelta viene immediatamente contestata da ALFA, produttrice di un macchinario analogo, che lamenta l’illegittimità dell’intero iter procedimentale e contesta la definizione dei requisiti minimi, considerandoli arbitrari e finalizzati a restringere la concorrenza a favore di un unico fornitore.
Il TAR Lombardia, nella sentenza 3353/2025, respinge le pretese della ricorrente, valorizzando le risultanze di una verificazione tecnica affidata all’Istituto Superiore di Sanità ed evidenziando che le specifiche tecniche imposte dalla stazione appaltante non fossero irragionevoli, per l’esistenza di un preciso nesso funzionale tra i parametri richiesti e le esigenze diagnostiche superiori, come la ricerca in teranostica e la diagnosi precoce su una platea di pazienti diversificata.
Ora il Consiglio di Stato conferma la sentenza ribadendo la natura eccezionale della procedura negoziata senza bando ma ritenendone sussistenti i presupposti. I giudici di Palazzo Spada chiariscono che il principio di equivalenza deve essere valutato già nella fase della consultazione di mercato e che spetta all’operatore fornire prove concrete della fungibilità del proprio prodotto rispetto agli obiettivi della stazione appaltante e che la scelta di parametri tecnici rigorosi è espressione della discrezionalità dell’amministrazione nella definizione del proprio fabbisogno, specie quando orientata a standard di eccellenza.
Consiglio di Stato 2808/2026
La STAZIONE APPALTANTE indice una procedura di gara l’affidamento del servizio triennale di recupero, custodia e acquisto di veicoli oggetto di provvedimenti di sequestro, fermo o confisca amministrativa. Il contrasto sorge quando la seconda classificata ALFA impugna l’aggiudicazione lamentando il mancato possesso, in capo alla aggiudicataria BETA, dell’Autorizzazione Unica Ambientale, ritenuta titolo indispensabile per l’esecuzione delle prestazioni richieste, l’omissione dell’indicazione separata dei costi della manodopera e degli oneri di sicurezza aziendale, nonché l’insostenibilità economica dell’offerta risultante dal procedimento di verifica dell’anomalia. Il Tribunale Puglia, nella sentenza 1139/2025, accoglie il ricorso sulla base della carenza dell’autorizzazione ambientale ma respinge le censure relative ai costi del lavoro, ravvisando una oggettiva impossibilità per i concorrenti di inserire tali dati nel modulo telematico di gara, circostanza che giustifica il ricorso al soccorso istruttorio operato dalla stazione appaltante.
Ora il Consiglio di Stato ribalta radicalmente l’esito del primo grado chiarendo che l’autorizzazione ambientale risultava obbligatoria solo per quegli operatori che decidevano di svolgere anche l’attività di demolizione e rottamazione, la quale, nella specifica architettura della gara, assumeva un carattere meramente facoltativo e aggiuntivo rispetto al servizio principale di recupero e custodia. Poiché l’aggiudicataria aveva manifestato l’intento di non eseguire direttamente tali prestazioni eventuali, il possesso del titolo ambientale non poteva quindi essere preteso come condizione di partecipazione. Con riferimento all’appello incidentale la sentenza evidenzia come l’assenza di uno spazio fisico nei modelli predisposti dal sistema informatico configuri una situazione di ambiguità operativa tale da ingenerare confusione nel concorrente diligente; in questi casi, la tutela del legittimo affidamento impone di consentire una rettifica postuma, evitando l’espulsione automatica dell’impresa che si è attenuta ai modelli imposti dalla stazione appaltante.
Consiglio di Stato 2811/2026
La STAZIONE APPALTANTE indice una procedura di gara per l’affidamento in concessione del servizio di gestione di un asilo nido e dispone l’aggiudicazione in favore di BETA ma ALFA contesta l’esito della procedura focalizzando le proprie doglianze, in particolare, sulla mancata presentazione da parte di BETA della documentazione idonea a dimostrare il reale trasferimento del rischio operativo e l’equilibrio complessivo del Piano Economico Finanziario. Il TAR Puglia, nella sentenza 982/2024 respinge il ricorso affermando la valutazione di congruità dell’offerta effettuata dall’amministrazione appariva immune da vizi macroscopici e ora il Consiglio di Stato conferma la decisione evidenziando come il quadro normativo attuale non imponga un obbligo generalizzato di presentazione del piano economico in ogni gara, ma lasci alla stazione appaltante la discrezionalità di valutare caso per caso gli elementi necessari a garantire l’equilibrio dell’operazione.
Consiglio di Stato 2839/2026
Il RTI ALFA impugna l’esclusione da una procedura di gara per l’affidamento in concessione della gestione di un impianto sportivo, causata dalla inidoneità soggettiva del professionista che aveva asseverato il piano economico-finanziario, in quanto persona fisica e dalla insostenibilità e inadeguatezza intrinseca del piano stesso, ritenuto incongruo nelle sue proiezioni di costi e ricavi, ma il TAR Lazio, nella sentenza 11824/2026, rigetta il ricorso. Ora il Consiglio di Stato ribalta la decisione pur, non rinvenendo nell’ordinamento attuale un divieto che escluda le persone fisiche per l’asseverazione del piano. I giudici di Palazzo Spada evidenziano infatti che la verifica di sostenibilità di un piano economico-finanziario non sia un’attività vincolata, ma costituisca un esercizio di discrezionalità tecnica caratterizzato da margini di opinabilità. In tale contesto, il coinvolgimento del concorrente non è una mera facoltà, ma un adempimento necessario affinché l’operatore possa fornire spiegazioni e chiarimenti sulle componenti specifiche dell’offerta. L’omissione di questa fase collaborativa vizia irrimediabilmente il provvedimento finale, non potendo il giudice sostituirsi all’amministrazione in valutazioni che presentano diverse soluzioni plausibili.
Consiglio di Stato 2843/2026
La STAZIONE APPALTANTE indice una procedura di gara per l’affidamento congiunto della progettazione esecutiva e della realizzazione di un’opera del valore di oltre trecento milioni di euro, e ALFA impugna l’aggiudicazione a BETA l’erronea attribuzione di punteggi tecnici relativi alla certificazione ambientale e sulla valutazione di congruità dell’offerta di BETA la quale propone ricorso incidentale volto a escludere la ricorrente principale per assunte dichiarazioni inveritiere e inadempimenti in precedenti commesse.
Il TAR Puglia, nella sentenza 1348/2025, accoglie parzialmente entrambi i ricorsi e annulla l’aggiudicazione ritenendo indebita l’assegnazione di cinque punti premianti a BETA per crediti ambientali non previsti come migliorativi dalla documentazione di gara. Parallelamente, accoglie il ricorso incidentale limitatamente al difetto di motivazione nell’attribuzione del punteggio tecnico ad ALFA per un sub-criterio specifico.
Ora il Consiglio di Stato conferma integralmente la statuizione del TAR, respingendo l’appello principale e quelli incidentali perché l’interpretazione delle clausole della legge di gara deve seguire criteri letterali e sistematici rigorosi, e impedisce alla stazione appaltante di assegnare punteggi premianti per migliorie legate a crediti ambientali che la documentazione tecnica indicava esplicitamente come non ottenibili. Per quanto riguarda le contestazioni sull’affidabilità professionale di ALFA, i giudici rilevano che i presunti inadempimenti sono successivi al termine di presentazione delle offerte e che le dichiarazioni rese non risultano fuorvianti.
Consiglio di Stato 2844/2026
La STAZIONE APPALTANTE indice una procedura una procedura negoziata per l’affidamento di servizi di informazione giornalistica ed esclude ALFA a causa di una situazione di irregolarità tributaria che ALFA contesta affermando sua sottoposizione a una procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, e sostenendo che l’integrale adempimento degli obblighi concordatari avvenuto prima della gara fosse idoneo a escludere in radice la causa di esclusione. Il TAR Toscana, nella sentenza 1730/2025 respinge il gravame confermando la piena legittimità dell’operato dell’amministrazione e ora il Consiglio di Stato conferma la sentenza , ribadendo che il requisito della regolarità fiscale deve essere posseduto senza soluzione di continuità dalla presentazione dell’offerta fino all’aggiudicazione e all’esecuzione del contratto. Il Collegio evidenzia come le risultanze del Fascicolo Virtuale facciano fede fino a querela di falso, vincolando l’attività della stazione appaltante la quale non ha l’onere di attivare sub-procedimenti di verifica o contraddittorio, gravando invece sul privato l’onere di vigilare sulla veridicità dei dati presenti nel sistema e di provare l’eventuale estinzione dei debiti in data antecedente al termine di scadenza delle offerte.
Consiglio di Stato 2845/2026
La STAZIONE APPALTANTE indice una procedura ristretta per l’affidamento di un appalto integrato concernente il restauro e il recupero edilizio di una porzione di un palazzo milanese e della alberghiera annessa, ed esclude ALFA, prima in graduatoria ritenendo la sua offerta non congrua. ALFA contesta i criteri utilizzati per il calcolo del monte ore stimato e la quantificazione del costo della manodopera e censura un difetto di istruttoria e di motivazione in ordine alla sostenibilità economica dell’offerta, che a suo dire sarebbe inficiata da un mero errore materiale nel calcolo del costo orario medio.
Il TAR Lombardia, nella sentenza 3116/2025, dichiara l’improcedibilità del ricorso rilavando che il provvedimento di esclusione non è un atto meramente confermativo, ma l’esito di una istruttoria che ha garantito un effettivo contraddittorio. Inoltre, il tribunale convalida lo sviluppo matematico dell’amministrazione, che individua una gestione della commessa potenzialmente in perdita sulla base dei costi orari della manodopera dichiarati dall’impresa stessa in sede di gara. Ora il Consiglio di Stato conferma integralmente la sentenza poiché l’interlocuzione procedimentale è stata effettiva e sostanziale e in ordine alla questione dell’errore chiarisce che la rettifica dell’offerta è ammissibile solo laddove l’errore sia rilevabile immediatamente e senza indagini ricostruttive.
Consiglio di Stato 2867/2026
La STAZIONE APPALTANTE revoca l’aggiudicazione, con contestuale risoluzione del contratto, di una procedura per la realizzazione di un asilo nido finanziato con fondi PNRR, a seguito di un’informativa antimafia ostativa emessa nei confronti di una società mandante del RTI ALFA aggiudicatario che aveva omesso di comunicare tale circostanza alla stazione appaltante e di procedere tempestivamente alla estromissione o sostituzione della mandante. ALFA l’illegittimità dell’automatismo risolutorio, sostenendo che l’amministrazione avrebbe l’onere di sollecitare l’operatore economico e di assegnare un termine specifico per la sostituzione della mandante.
Il TAR Lazio, nella sentenza 19415/2025, respinge il e ora il Consiglio di Stato conferma la pronuncia di primo grado, consolidando un orientamento rigoroso sulla gestione delle sopravvenienze ostative in fase esecutiva. I giudici di Palazzo Spada chiariscono che il raggruppamento temporaneo costituisce un operatore economico unitario nei confronti della pubblica amministrazione, con la conseguenza che le vicende soggettive di una mandante non possono restare confinate nei rapporti interni. La perentorietà del termine di trenta giorni risponde a un preminente interesse pubblico di certezza e celerità, specialmente in contesti legati al raggiungimento degli obiettivi del PNRR. Non spetta dunque alla stazione appaltante farsi carico di informare la mandataria o di guidare il raggruppamento verso la sostituzione, essendo onere delle imprese associate monitorare la permanenza dei propri requisiti e agire senza indugio per preservare la validità del vincolo contrattuale.
