La giurisprudenza del Consiglio di Stato dal 30 marzo al 3 aprile 2026
Nella quinta settimana di marzo 2026 il Consiglio di Stato ha pubblicato 8 sentenze in tema di contrattualistica pubblica nella vigenza del D. Lgs. 36/2023:
- Sentenza 2597/2026 in tema di modifica dell’offerta;
- Sentenza 2635/2026 in tema di mancata dichiarazione del subappalto necessario;
- Sentenza 2642/2026 in tema di incameramento della garanzia provvisoria;
- Sentenza 2643/2026 in tema di superamento della base d’asta;
- Sentenza 2658/2026 in tema di superamento della base d’asta;
- Sentenza 2685/2026 in tema di gravi illeciti professionali;
- Sentenza 2721/2026 in tema di errore materiale dell’offerta;
- Sentenza 2722/2026 in tema di malfunzionamento della piattaforma;
Consiglio di Stato 2597/2026
La STAZIONE APPALTANTE indice una gara aperta per l’affidamento di servizi di manutenzione edile ed impiantistica, suddivisa in più lotti e basata su un modello di accordo quadro ed esclude ALFA all’esito del subprocedimento di verifica dell’anomalia, rilevando una inammissibile modifica dell’offerta economica, relativa ai costi della manodopera e ad altre voci dell’offerta economica per ovviare a una evidente insostenibilità finanziaria di alcuni servizi. Il TAR respinge il ricorso evidenziavano come la modifica delle voci di costo intervenuta durante il contraddittorio rendesse l’offerta non solo immodificabile, ma intrinsecamente inattendibile sotto il profilo della sostenibilità e ora il Consiglio di Stato conferma la decisione rilevando che ALFA aveva ridotto drasticamente le voci di costo per far quadrare i conti dell’offerta, violando i doveri di serietà e completezza della proposta contrattuale.
Consiglio di Stato 2635/2026
ALFA contesta l’aggiudicazione di una procedura ristretta, finanziata con fondi PNRR-PNC, per l’affidamento di un appalto integrato di restauro, a favore di BETA che non aveva reso nel DGUE le dichiarazioni relative al cosiddetto subappalto necessario per una specifica categoria di lavori scorporabile, per la quale non possedeva la necessaria qualificazione SOA e il TAR Toscana, nella sentenza 900/2025, respinge il ricorso, ritenendo che la clausola espulsiva del disciplinare fosse affetta da nullità per contrasto con il principio di tassatività delle cause di esclusione per cui la stazione appaltante avrebbe correttamente disapplicato la norma di gara, permettendo la regolarizzazione postuma di una dichiarazione considerata meramente formale.
Ora il Consiglio di Stato ribalta la sentenza evidenziando la natura sostanziale e non formale della dichiarazione di subappalto necessario perché questo istituto non è una mera modalità esecutiva, ma un requisito di partecipazione che incide sulla conformazione stessa dell’offerente e quindi l’omessa indicazione della volontà di ricorrere al subappalto nel DGUE non è sanabile mediante soccorso istruttorio.
Consiglio di Stato 2642/2026
La STAZIONE APPALTANTE indice una procedura di gara per la fornitura di protesi ortopediche ed esclude ALFA a causa di una violazione fiscale definitivamente accertata per un importo superiore alla soglia di gravità prevista dalla normativa vigente e incamera la garanzia provvisoria. ALFA impugna il provvedimento ma il TAR Puglia, nella sentenza 788/2025, respinge il ricorso ma ora il Consiglio di Stato ribalta la decisione perché la normativa nazionale interpretata in conformità ai principi di proporzionalità e trasparenza sanciti dal diritto europeo non permette di procedere all’incameramento automatico della cauzione in caso di esclusione per mancanza di requisiti senza aver prima valutato l’effettivo pregiudizio arrecato dalla condotta del concorrente, cosa non avvenuta nel caso di specie.
Consiglio di Stato 2643/2026
ALFA contesta l’aggiudicazione di una procedura di gara per del servizio di ristorazione per la presunta violazione della soglia massima del valore posto a base d’asta da parte dell’aggiudicataria BETA e il ricalcolo d’ufficio dei punteggi da parte della STAZIONE APPALTANTE. Il TAR Calabria, nella sentenza 1034/2025, accoglie il ricorso ritenendo che il superamento dell’importo a base di gara costituisse una causa di esclusione insuperabile, non sanabile attraverso interpretazioni correttive dei prezzi unitari forniti dai concorrenti e ora il Consiglio di Stato conferma la decisione chiarendo che i costi della manodopera, pur potendo essere oggetto di ribasso da parte del concorrente che ne dimostri la congruità, costituiscono parte integrante della base d’asta complessiva. Pertanto, il divieto di presentare offerte in aumento deve intendersi riferito al valore totale del servizio, comprensivo di ogni sua componente economica. Negli appalti da aggiudicare a corpo, l’elemento essenziale e vincolante della proposta economica è rappresentato unicamente dall’importo finale offerto, mentre le scomposizioni dei costi hanno un valore meramente indicativo e restano esterne al contenuto precettivo del contratto.
Consiglio di Stato 2658/2026
La STAZIONE APPALTANTE indice una procedura di gara per l’affidamento dei servizi di vigilanza armata e portierato e ALFA lamenta che l’aggiudicataria BETA ha indicato un prezzo orario per il servizio di pronto intervento con pattuglia superiore a quello previsto. La STAZIONE APPALTANTE difende il suo operato sostenendo che tale limitazione tariffaria dovesse applicarsi esclusivamente alle ore successive alla prima e il TAR Sardegna, nella sentenza 966/2025, rigetta il ricorso ritenendo che il rinvio operato dal capitolato tecnico alla tariffa della vigilanza fissa solo a partire dalla seconda ora di intervento implicitamente autorizzasse una libera determinazione del prezzo, potenzialmente più elevato, per la prima ora. Il Consiglio di Stato riforma la sentenza rilevando come il tenore letterale del disciplinare fosse categorico nel non operare alcuna distinzione temporale tra le fasi del servizio e che le clausole della lex specialis devono essere interpretate secondo criteri di stretta letteralità e coerenza sistematica.
Consiglio di Stato 2685/2026
La STAZIONE APPALTANTE indice una procedura di gara, suddivisa in lotti la fornitura di cavi autoregolanti ed esclude ALFA che aveva dato atto della pendenza di un procedimento penale per corruzione e turbata libertà degli incanti a carico di un ex amministratore unico, omettendo tuttavia di comunicare l’intervenuta richiesta di rinvio a giudizio. Tale reticenza è stata qualificata dalla stazione appaltante come fornitura di informazioni fuorvianti, idonee a influenzare le decisioni sull’aggiudicazione, specie in considerazione del fatto che il soggetto coinvolto, pur essendo formalmente cessato dalla carica, era rientrato nella compagine societaria come consigliere e risultava legato da stretti vincoli di parentela con la nuova governance.
ALFA impugna l’esclusione sostenendo che i fatti contestati erano risalenti a oltre un triennio prima e che la condotta dell’ex amministratore non potesse più riverberarsi sull’operatore economico ma il TAR Lazio, nella sentenza 11961/2025, respinge il ricorso, confermando che la stazione appaltante può legittimamente desumere l’illecito professionale da procedimenti penali in corso e che il reinserimento dell’imputato nell’organo amministrativo testimoniava la mancata interruzione dei rapporti fiduciari. Ora il Consiglio di Stato conferma la decisione chiarendo che la mutata condizione dell’indagato in imputato deve essere prontamente comunicata, poiché incide direttamente sul giudizio di affidabilità dell’operatore e affermando che la qualifica di amministratore di fatto emergeva chiaramente dai legami familiari e dalla struttura proprietaria. La sentenza specifica inoltre che il termine triennale di rilevanza dell’illecito professionale non decorre dalla commissione dei fatti, bensì dall’esercizio dell’azione penale, risultando quindi pienamente operativo al momento dell’esclusione.
Consiglio di Stato 2721/2026
La STAZIONE APPALTANTE indice una procedura di gara per l’affidamento di un accordo quadro concernente l’implementazione di sistemi di cogenerazione presso impianti di depurazione. Nel corso delle operazioni di gara BETA richiede la rettifica della propria offerta economica invocando un errore materiale nella quantificazione dei costi della manodopera. Nello specifico, BETA aveva indicato un valore unitario orario in luogo dell’importo complessivo richiesto dalla stazione appaltante. La STAZIONE APPALTANTE, ritenendo l’errore palese e riconoscibile, consente la correzione prima dell’apertura delle buste economiche, procedendo poi all’aggiudicazione proprio in favore di BETA e ALFA contesta la legittimità del soccorso correttivo sotto il profilo della sua tardività e sotto quello sostanziale della modifica, che a suo dire avrebbe violato la segretezza delle offerte e la par condicio.
Il TAR Puglia, nella sentenza 641/2025, accoglie il ricorso perché pur ritenendo tempestiva la richiesta di rettifica, esclude che l’errore sul costo della manodopera potesse qualificarsi come meramente materiale, poiché la sua correzione richiedeva un’attività interpretativa complessa e il ricorso a elementi estranei al testo dell’offerta economica. Ora il Consiglio di Stato ribalta la decisione affermando che, trattandosi di un accordo quadro, l’indicazione dei costi della manodopera rivesta una natura necessariamente approssimativa, rendendo l’errore commesso dall’operatore un lapsus calami manifesto e ictu oculi riconoscibile. Il soccorso correttivo introdotto dalla recente normativa consente all’operatore di emendare errori materiali fino al momento dell’effettiva apertura della singola busta cui la rettifica si riferisce, senza che ciò leda la segretezza della proposta se l’anonimato è garantito dalla piattaforma digitale.
Consiglio di Stato 2722/2026
ALFA viene escluso da una procedura di gara telematica a causa del tardivo invio dell’offerta a causa di un errore bloccante relativo al formato della firma digitale proprio nelle fasi finali di sigillatura delle buste e impugna la decisione sostenendo di aver operato con la necessaria diligenza e che l’impossibilità di invio fosse riconducibile ad anomalie del sistema informativo non imputabili alla propria condotta. Il TAR Umbria, nella sentenza 854/2025, accoglie il ricorso, evidenziando come l’operatore si fosse attivato tempestivamente e come il manuale d’uso della piattaforma non contenesse prescrizioni chiare circa il divieto di utilizzare il formato di firma contestato in sede di upload e ora il Consiglio di Stato conferma la decisione sottolineando che, laddove non sia possibile accertare con assoluta certezza la causa di un errore di trasmissione e risulti provata la diligenza dell’operatore, deve prevalere il principio del soccorso istruttorio e della rimessione in termini. In assenza di regole tecniche chiare e univoche violate dal concorrente, l’esclusione per un ritardo di pochi secondi derivante da anomalie di sistema si pone in contrasto con i canoni di correttezza e buona fede che devono regolare i rapporti tra pubblica amministrazione e privati nelle gare digitali.
