La giurisprudenza del Consiglio di Stato dal 23 al 27 marzo 2026

Nella quarta settimana di marzo 2026 il Consiglio di Stato ha pubblicato 10 sentenze in tema di contrattualistica pubblica nella vigenza del D. Lgs. 36/2023:

  • Sentenza 2427/2026 in tema di prova di resistenza nella valutazione tecnica;
  • Sentenza 2464/2026 in tema di garanzia provvisoria e di gravi illeciti professionali;
  • Sentenza 2465/2026 in tema di interesse ad agire;
  • Sentenza 2466/2026 in tema di costi della manodopera;
  • Sentenza 2471/2026 in tema di firma dell’offerta;
  • Sentenza 2472/2026 in tema di garanzia provvisoria;
  • Sentenza 2475/2026 in tema di valutazione tecnica;
  • Sentenza 2546/2026 in tema di gravi illeciti professionali;
  • Sentenza 2549/2026 in tema di revoca della procedure;
  • Sentenza 2562/2026 in tema di interesse ad agire;

 

 

Consiglio di Stato 2427/2026

ALFA impugna l’aggiudicazione di un lotto di una procedura per l’affidamento in convenzione del servizio di trasporto sanitario del 118, contestando i punteggi attribuiti dalla commissione di gara all’aggiudicataria BETA ma il TAR Campania, nella sentenza 1896/2025, respinge il ricorso, ritenendo che, pur a fronte di un parziale accoglimento del motivo relativo al calcolo dell’anzianità delle ambulanze, la ricorrente non avrebbe comunque superato l’aggiudicataria nel punteggio complessivo, mancando quindi la cosiddetta prova di resistenza e ora il Consiglio di Stato conferma la sentenza, accertando che anche con una correzione del punteggio basata sulle annualità intere la ricorrente non avrebbe raggiunto l’offerta dell’aggiudicataria.

 

Consiglio di Stato 2464/2026

La STAZIONE APPALTANTE indice una procedura di gara per la conclusione di accordi quadro relativi alla gestione di centri di accoglienza per richiedenti protezione internazionale ed esclude ALFA a causa della omessa costituzione di una valida garanzia provvisoria entro i termini, l’irregolare assolvimento dell’imposta di bollo, la violazione del principio di segretezza delle offerte economiche e, non da ultimo, la mancanza di affidabilità professionale derivante da gravi inadempimenti registrati nella gestione in corso di centri di accoglienza già affidati alla stessa impresa. Il TAR Puglia, nella sentenza 1115/2025, respinge il ricorso di ALFA ritenendo corrette le decisioni della STAZIONE APPALTANTE su tutti i punti e ora il Consiglio di Stato conferma integralmente la decisione ribadendo che la mancata presentazione o la presentazione tardiva della garanzia provvisoria legittima l’esclusione e che le numerose contestazioni nell’esecuzione di precedenti rapporti contrattuali erano elementi idonei a giustificare l’esclusione, rientrando nella discrezionalità amministrativa.

 

Consiglio di Stato 2465/2026

ALFA impugna gli atti di una gara indetta per l’affidamento di accordi quadro riguardanti il servizio di sorveglianza delle opere d’arte e le indagini a supporto su tutta la rete nazionale, contestando la suddivisione della gara in soli tre macro-lotti di importo eccessivo e la richiesta di servizi pregressi identici a quelli messi a gara, anziché semplicemente analoghi, e per importi talmente elevati da risultare impossibili da soddisfare per la quasi totalità degli operatori del settore, determinando una restrizione della concorrenza che avrebbe favorito l’unico raggruppamento poi risultato aggiudicatario. Il TAR Lazio, nella sentenza 10497/2025, respinge il ricorso che la suddivisione in lotti era supportata da una motivazione logica basata sull’omogeneità territoriale e che il ricorrente non avesse fornito prove concrete circa l’irragionevolezza dei requisiti o il proprio effettivo mancato possesso degli stessi.

Ora il Consiglio di Stato centra la propria analisi sulla questione pregiudiziale dell’interesse al ricorso in presenza di clausole asseritamente escludenti, ribadendo che, sebbene le clausole che fissano requisiti di partecipazione stringenti siano immediatamente impugnabili anche da chi non partecipa alla gara, incombe sul ricorrente l’onere di dimostrare puntualmente la propria legittimazione e l’interesse ad agire. In particolare, l’operatore economico deve provare in giudizio di essere privo dei requisiti richiesti dalla lex specialis o di non poter formulare un’offerta competitiva a causa delle condizioni imposte, cosa non provata da ALFA.

 

Consiglio di Stato 2466/2026

La STAZIONE APPALTANTE esclude ALFA da una procedura di gara per l’affidamento dell’intervento di valorizzazione dei un parco e ALFA contesta la presunta violazione del principio di immodificabilità dell’offerta nel subprocedimento di verifica dell’anomalia a causa di una radicale rimodulazione delle voci di costo e in particolare di quelli della manodopera. Il TAR Campania, nella sentenza 6956/2025, respinge il ricorso, ritenendo che il valore complessivo dell’offerta economica fosse rimasto invariato e che la diversa allocazione dei costi tra le singole voci non integrasse una modifica dell’offerta stessa e ora il Consiglio di Stato conferma la decisione ribadendo che la verifica di anomalia non mira a ricercare singole inesattezze, ma è volta a valutare l’attendibilità e la serietà complessiva dell’offerta e che il concorrente può fornire chiarimenti che comportino una diversa distribuzione dei costi tra le varie componenti dell’offerta, a condizione che non ne venga modificato l’importo totale.

 

Consiglio di Stato 2471/2026

ALFA contesta l’aggiudicazione di una procedura aperta per l’affidamento di un accordo quadro concernente la fornitura di idrossido ferrico granulare, lamentando irregolarità insanabili in sede di soccorso istruttorio, nella documentazione amministrativa presentata da BETA, in particolare la mancata sottoscrizione digitale di un documento essenziale, ovvero la dichiarazione contenente l’indicazione dei costi della manodopera e degli oneri di sicurezza aziendali, ma il TAR Lazio, nella sentenza 905/2025, respinge il ricorso, ritenendo l’assenza della firma digitale una irregolarità formale sanabile, in considerazione del principio del favore verso la massima partecipazione alle gare pubbliche e della possibilità di ricondurre comunque il documento al partecipante tramite altri elementi della domanda.

Ora Consiglio di Stato riforma la decisione ribadendo la centralità della sottoscrizione quale elemento costitutivo indispensabile dell’offerta e delle dichiarazioni a corredo, necessaria a garantire la serietà e la certezza della provenienza della documentazione. Il soccorso istruttorio non può essere utilizzato per supplire alla mancanza totale della firma su documenti che richiedono una formale assunzione di responsabilità da parte del concorrente, specialmente in un contesto di appalti pubblici dove la certezza dei rapporti e la parità di trattamento tra i partecipanti sono prevalenti.

 

Consiglio di Stato 2472/2026

La STAZIONE APPALTANTE indice una procedura di gara per l’affidamento in concessione del servizio di illuminazione votiva presso cimiteri e la aggiudica a BETA, provocando la reazione di ALFA che denuncia l’invalidità della garanzia provvisoria in quanto non prodotta in formato nativo digitale. Il TAR Calabria, nella sentenza 2039/2025, accoglie il ricorso rilevando come la produzione di una polizza fideiussoria priva dei requisiti digitali prescritti dalla normativa vigente equivalesse alla sua totale mancanza. Ora il Consiglio di Stato conferma la sentenza, ribadendo la natura obbligatoria del formato nativo digitale per le garanzie fideiussorie, presupposto indefettibile per garantire l’efficienza e la sicurezza del sistema, e qualificando qualsiasi documento analogico scansionato, come mera copia informatica irrilevante.

 

Consiglio di Stato 2475/2026

La STAZIONE APPALTANTE indice una procedura di gara suddivisa in ventitré lotti, per l’affidamento della fornitura di servizi di laboratorio destinati alle aziende e ALFA contesta la presunta indeterminatezza dell’offerta di BETA, con particolare riguardo alle soluzioni logistiche proposte per uno dei presidi ospedalieri coinvolti che avrebbero richiesto interventi strutturali di demolizione e rifacimento degli spazi non compatibili con i limiti imposti dal capitolato d’oneri, il quale ammetteva esclusivamente semplici adeguamenti e non vere e proprie ristrutturazioni edilizie.

Il TAR Umbria, nella sentenza 757/2025, accoglie il ricorso e annulla l’aggiudicazione ma ora il Consiglio di Stato ribalta la decisione affermando che la valutazione delle soluzioni logistiche, in assenza di prescrizioni rigide o divieti espressi nella legge di gara, rientra nell’ampia discrezionalità tecnica della commissione giudicatrice e che la proposta di BETA non poteva considerarsi indeterminata, poiché gli interventi strutturali ipotizzati non costituivano un presupposto necessario per l’esecuzione della fornitura, bensì una mera opzione migliorativa soggetta alla successiva autorizzazione della stazione appaltante.

 

Consiglio di Stato 2546/2026

ALFA viene esclusa da una procedura di gara per l’affidamento di lavori di manutenzione stradale in ragione di tre precedenti risoluzioni contrattuali per grave ritardo e inadempimento relative a commesse già affidate alla medesima società, nonché della conseguente cancellazione della stessa dall’albo fornitori aziendale e impugna il provvedimento lamentando che l’amministrazione non avesse adeguatamente esaminato l’incidenza dei pregressi inadempimenti sull’affidabilità professionale dell’impresa nella specifica gara.

Il TAR Lazio respinge il ricorso, osservando che l’atto impugnato risultava sufficientemente motivato attraverso il richiamo al provvedimento di revoca dall’albo fornitori, le cui valutazioni erano state pienamente recepite dalla stazione appaltante e ora il Consiglio di Stato conferma la decisione rilevando che la sussistenza di plurimi e gravi inadempimenti, già accertati in sede di risoluzione contrattuale, costituisce una base istruttoria solida e sufficiente a supportare il giudizio di inaffidabilità dell’operatore, ed è  superfluo un ulteriore e più analitico approfondimento qualora i fatti contestati siano, per loro natura e numero, oggettivamente idonei a giustificare la rottura del vincolo fiduciario.

 

Consiglio di Stato 2549/2026

La STAZIONE APPALTANTE esclude ALFA da una procedura di gara per l’affidamento della gestione di un’azienda agricola, storicamente amministrata da una società in house regionale ma dopo la proposta di aggiudicazione in favore di ALFA, revoca la gara stessa a causa della sopravvenuta necessità di verificare la presenza di beni di interesse culturale nel compendio e della opportunità di indire una nuova gara a doppio oggetto che accorpasse più tenute agricole per ottimizzare la gestione finanziaria della società in liquidazione. ALFA impugna la revoca lamentando l’insussistenza di reali motivi di interesse pubblico e la violazione del legittimo affidamento ma il TAR Campania, nella sentenza 6002/2025, respinge il ricorso ritenendo che le ragioni poste a fondamento del provvedimento non fossero sindacabili nel merito, in quanto espressione di una discrezionalità amministrativa coerente con il mutato quadro delle esigenze regionali. Ora il Consiglio di Stato conferma la decisione sottolineando come la proposta di aggiudicazione non consolidi in capo al partecipante una posizione di affidamento tale da impedire il ripensamento della stazione appaltante. Nel caso di specie, la necessità di coordinare la liquidazione della società in house con una gestione unitaria e più proficua dei beni regionali costituisce un motivo oggettivo e prevalente che giustifica l’interruzione della procedura prima dell’aggiudicazione definitiva.

 

Consiglio di Stato 2562/2026

La STAZIONE APPALTANTE indice una procedura di gara aperta per l’affidamento della progettazione esecutiva e dell’esecuzione di lavori e ALFA contesta l’aggiudicazione a BETA ma il TAR Latina, nella sentenza 235/2025, dichiara il ricorso inammissibile per carenza di interesse perché ALFA non aveva dimostrato che l’eventuale esclusione della stessa gli avrebbe garantito l’ottenimento della commessa, specialmente in considerazione della presenza di altri concorrenti in graduatoria le cui posizioni non erano state censurate. Ora il Consiglio di Stato conferma la sentenza ribadendo che la contestazione puntuale dei requisiti dell’aggiudicataria sia insufficiente se non accompagnata dalla dimostrazione che il ricorrente possa legittimamente aspirare al bene della vita.