La giurisprudenza del Consiglio di Stato dal 9 al 13 marzo 2026
Nella seconda settimana di marzo 2026 il Consiglio di Stato ha pubblicato 6 sentenze in tema di contrattualistica pubblica nella vigenza del D. Lgs. 36/2023:
- Sentenza 1850/2026 in tema di requisiti tecnici;
- Sentenza 1857/2026 in tema di requisiti tecnici minimi e costi della manodopera;
- Sentenza 1861/2026 in tema di requisiti tecnici;
- Sentenza 1917/2026 in tema di migliorie e varianti;
- Sentenza 1965/2026 in tema di verifica dell’anomalia;
- Sentenza 2010/2026 in tema di gravi illeciti professionali;
Consiglio di Stato 1850/2026
La STAZIONE APPALTANTE indice una procedura per l’affidamento dei servizi integrati di gestione di apparecchiature biomedicali ed esclude il consorzio ALFA, carente di elementi essenziali relativi alle figure professionali minime richieste dal capitolato, il quale impugna la decisione affermando che le carenze riscontrate avrebbero dovuto essere considerate alla stregua di meri errori materiali o di inesattezze sanabili, non tali da inficiare l’ammissibilità dell’intera proposta progettuale. Tuttavia, il TAR Valle d’Aosta, nella sentenza 15/2025, respinge il ricorso evidenziando che la disponibilità del numero minimo di tecnici qualificati costituiva un elemento essenziale dell’offerta tecnica e che la loro mancanza non poteva essere sanata ex post, pena la violazione della parità di trattamento tra i concorrenti e ora il Consiglio di Stato conferma la decisione chiarendo che il requisito del personale tecnico senior, così come declinato nel capitolato, rappresentava una condizione di ammissibilità dell’offerta finalizzata a garantire standard qualitativi minimi inderogabili. Pertanto, l’indicazione di un numero di tecnici inferiore a quello richiesto non è stata considerata un’irregolarità formale, bensì una carenza sostanziale dell’offerta stessa, che preclude all’amministrazione qualsiasi margine di regolarizzazione postuma.
Consiglio di Stato 1857/2026
ALFA contesta la mancata esclusione dell’aggiudicataria BETA, in una procedura per l’affidamento della fornitura di sistemi diagnostici, a causa di presunte carenze tecniche dei sistemi offerti rispetto ai requisiti minimi del capitolato e per l’asserita indeterminatezza dell’offerta economica, con particolare riferimento ai costi della manodopera, ma il TAR Campania respinge il ricorso, ritenendo che le caratteristiche tecniche contestate non costituissero requisiti di ammissibilità, ma parametri oggetto di valutazione discrezionale da parte della commissione e ritenendo legittima l’indicazione di un valore pari a zero, per la manodopera, in virtù della automazione dei processi offerti. Ora il Consiglio di Stato conferma la sentenza ribadendo la centralità della discrezionalità tecnica della pubblica amministrazione e chiarendo che le difformità tecniche rilevate dall’appellante non integravano violazioni di prescrizioni escludenti, bensì aspetti qualitativi che la commissione ha correttamente graduato nell’attribuzione del punteggio. Con riferimento ai costi del personale, i giudici di Palazzo Spada hanno statuito che la dichiarazione di costi nulli è ammissibile se l’organizzazione aziendale o le soluzioni tecnologiche proposte, come nel caso di sistemi totalmente automatizzati, rendono superfluo l’impiego di manodopera dedicata, superando così le presunzioni di anomalia dell’offerta.
Consiglio di Stato 1861/2026
La STAZIONE APPALTANTE indice una procedura per la fornitura di sistemi diagnostici e ALFA, seconda classificata contesta l’aggiudicazione in favore di BETA, sostenendo che quest’ultima avesse dimensionato l’offerta in modo insufficiente rispetto alle prescrizioni del capitolato tecnico, non tenendo conto dei volumi minimi necessari per ciascun presidio ospedaliero e della natura dei kit diagnostici che, una volta aperti, non risultano trasferibili tra diverse sedi operative. Il TAR Campania, nella sentenza 5608/2026, accoglie il ricorso affermando che l’offerta dell’aggiudicataria fosse effettivamente carente, poiché il calcolo dei reagenti era stato effettuato su base aggregata e non per singola postazione, determinando così un’oggettiva impossibilità di coprire l’intero fabbisogno richiesto dalla lex specialis. Ora il Consiglio di Stato ha confermato la sentenza sottolineando come la stima del fabbisogno debba essere parametrata alla reale operatività dei laboratori e affermando che il dimensionamento insufficiente dei reagenti non costituisce una mera irregolarità formale, ma una carenza sostanziale che inficia la serietà dell’impegno contrattuale e consolidando l’orientamento che impone una rigorosa corrispondenza tra le quantità offerte e le necessità operative atomisticamente considerate.
Consiglio di Stato 1917/2026
La STAZIONE APPALTANTE indice una procedura per l’affidamento di lavori di sistemazione idraulica e ALFA, classificatasi al secondo posto contesta l’aggiudicazione sostenendo che l’offerta tecnica presentata dall’aggiudicataria BETA non si limitasse a proporre semplici migliorie, ma introducesse vere e proprie varianti progettuali non consentite dal bando e il TAR Lazio, nella sentenza 648/2025, accoglie il ricorso ritenendo che le soluzioni offerte dall’aggiudicataria avessero travalicato tali limiti consentiti.
Ora il Consiglio di Stato ribalta l’esito del giudizio di primo grado chiarendo che, nell’ambito di appalti da aggiudicarsi con il criterio del miglior rapporto qualità-prezzo, la distinzione tra migliorie e varianti deve essere interpretata alla luce della flessibilità necessaria per consentire il confronto competitivo tra soluzioni tecniche diverse. La sentenza evidenzia come le modifiche proposte non alterassero i tratti essenziali e i requisiti minimi del progetto, rientrando dunque nel perimetro delle varianti ammissibili secondo la legge e la legge di gara.
Consiglio di Stato 1965/2026
ALFA impugna l’aggiudicazione a BETA di una gara per l’affidamento del servizio di pulizia degli impianti, dei depositi e del materiale rotabile, contestando carenze documentali legate all’avvalimento, la mancata esclusione per gravi illeciti professionali derivanti da precedenti inadempimenti contrattuali e l’irregolarità della verifica di anomalia dell’offerta, ritenuta eccessivamente generica e carente nel vaglio delle giustificazioni sui costi del personale.
Il TAR Campania, nella sentenza 6866/2025, accoglie parzialmente il ricorso, annullando l’aggiudicazione, soffermandosi sulla legittimità della verifica di anomalia e censura l’operato della stazione appaltante, ritenendo che le giustificazioni fornite da BETA non fossero supportate da documentazione probatoria adeguata, con particolare riferimento ai costi della sicurezza e agli oneri della manodopera.
Ora il Consiglio di Stato ribalta la decisione operando una profonda analisi del nuovo quadro normativo, ribadendo la centralità dei principi di risultato e di fiducia che devono informare l’azione amministrativa nelle gare pubbliche e chiarendo che la valutazione sull’anomalia dell’offerta costituisce espressione di un’ampia discrezionalità tecnica, sindacabile in sede giurisdizionale solo in caso di macroscopica illogicità o errore di fatto. Nella decisione finale, il Consiglio di Stato ha confermato quindi la piena legittimità del provvedimento di aggiudicazione, rilevando che le giustificazioni fornite in sede di gara erano sufficientemente analitiche e che la stazione appaltante aveva correttamente valutato la sostenibilità economica dell’offerta nel suo complesso.
Consiglio di Stato 2010/2026
ALFA viene esclusa da una procedura per l’affidamento del servizio di trasporto protetto e trasferimento pazienti a causa della segnalazione esterna riguardante la pendenza di un procedimento penale per reati di turbata libertà degli incanti e frode nelle pubbliche forniture a carico della società e contesta il difetto di motivazione nonché la carenza di istruttoria da parte della stazione appaltante, la quale si sarebbe limitata a recepire acriticamente la pendenza del rinvio a giudizio senza compiere un’autonoma e concreta valutazione sull’incidenza di tali fatti rispetto all’affidabilità e all’integrità necessarie per l’esecuzione del nuovo appalto. Il TAR Lazio, nella sentenza 3233/2025, respinge il ricorso, evidenziando come la stazione appaltante avesse correttamente esercitato il proprio potere discrezionale e ora il Consiglio di Stato conferma la decisione ribadendo che la valutazione sull’affidabilità professionale dell’operatore economico rientra nell’ampia discrezionalità della stazione appaltante, la quale non è vincolata all’esito del giudizio penale.
