La giurisprudenza del Consiglio di Stato dal 23 al 27 febbraio 2026
Nella quarta settimana di febbraio 2026 il Consiglio di Stato ha pubblicato 5 sentenze in tema di contrattualistica pubblica nella vigenza del D. Lgs. 36/2023:
- Sentenza 1408/2026 in tema di piattaforma telematica;
- Sentenza 1438/2026 in tema di soccorso istruttorio;
- Sentenza 1475/2026 in tema di contratti analoghi;
- Sentenza 1550/2026 in tema di valutazione dell’offerta tecnica;
- Sentenza 1558/2026 in tema di gravi illeciti professionali;
Consiglio di Stato 1408/2026
ALFA viene esclusa da una procedura telematica indetta per l’affidamento di servizi finanziari perché la STAZIONE APPALTANTE rileva un valore di zero euro nel modulo d’offerta cartaceo, in apparente contrasto con una clausola del disciplinare che, per asseriti vincoli informatici, richiedeva l’inserimento di un importo superiore allo zero, e impugna il provvedimento affermando che la lex specialis non conteneva un divieto espresso e sanzionato con l’esclusione circa la presentazione di offerte a canone zero, ma solo limitazioni di natura tecnica legate alla piattaforma telematica. Parallelamente, BETA interviene con ricorso incidentale, censurando la medesima legge di gara laddove non sanzionava chiaramente l’ambiguità derivante dalla discordanza tra i dati inseriti a sistema e quelli riportati negli allegati cartacei.
Il TAR, nella sentenza 976/2026, accoglie entrambi i ricorsi ritenendo l’esclusione illegittima per la mancanza di una previsione chiara e inequivocabile che vietasse l’offerta gratuita e annullando la clausola del disciplinare che stabiliva la prevalenza del modello cartaceo in caso di discordanza, ravvisandovi un profilo di ambiguità lesivo della par condicio. Ora il Consiglio di Stato conferma la decisione sottolineando che il sistema informatico deve avere un ruolo meramente strumentale e non può, di per sé, assurgere a fonte di regole escludenti non espressamente previste e rese trasparenti dalla lex specialis. Sotto il profilo sostanziale, il Collegio ha ribadito che la natura onerosa di un appalto non preclude la legittimità di un’offerta pari a zero euro, qualora l’operatore possa trarre dall’esecuzione del contratto benefici economici indiretti, come avviene tipicamente nel settore bancario attraverso la gestione dei flussi finanziari. In tali circostanze, l’amministrazione non può procedere all’esclusione automatica del concorrente, ma ha il dovere di attivare il sub-procedimento di verifica dell’anomalia per accertare la serietà e la sostenibilità dell’impegno assunto.
Consiglio di Stato 1438/2026
La STAZIONE APPALTANTE indice una procedura per l’affidamento di lavori per l’adeguamento di un impianto di depurazione e ALFA censura l’aggiudicazione al RTI BETA l’attivazione del soccorso istruttorio per permettere l’acquisizione del DGUE di una delle mandanti del RTI, inizialmente non caricato nella busta telematica, nonostante la domanda di partecipazione fosse stata regolarmente sottoscritta da tutti i componenti del raggruppamento. Il TAR Campania, nella sentenza 5075/2026, accoglie il ricorso ritenendo che la totale omissione del documento non fosse sanabile attraverso il soccorso istruttorio sul presupposto che l’integrazione possa riguardare solo elementi parziali di un documento già trasmesso e non la sua integrale mancanza ma ora il Consiglio di Stato ribalta la sentenza chiarendo che la presenza della domanda di partecipazione congiunta rendeva l’errore dell’operatore agevolmente emendabile, mediante soccorso istruttorio, senza alterare la par condicio.
Consiglio di Stato 1475/2026
La STAZIONE APPALTANTE indice una procedura per l’affidamento del servizio di archiviazione della documentazione sanitaria e esclude il RTI ALFA rilevando il mancato possesso di un requisito di capacità tecnica, ovvero l’aver realizzato nell’ultimo triennio almeno un singolo contratto per un servizio analogo di importo non inferiore a 997.000 euro, importo presentato invece mediante la sommatoria di più contratti. In sede di soccorso istruttorio ALFA produce un ulteriore contratto volto a sanare la carenza ma la STAZIONE APPALTANTE rifiuta di valutarlo ritenendolo un’integrazione tardiva. Il TAR Umbria, nella sentenza 766/2025, accoglie il ricorso censurando il rifiuto della stazione appaltante di valutare il documento prodotto tardivamente, in quanto riferito a un requisito già posseduto prima della scadenza dell’offerta ma ora Consiglio di Stato ribalta la decisione chiarendo che la legge di gara richiedeva in modo inequivocabile un unico contratto, finalizzato a garantire l’affidabilità di un operatore già capace di gestire commesse di dimensioni comparabili.
Consiglio di Stato 1550/2026
ALFA contesta l’aggiudicazione a BETA di una procedura di gara per l’affidamento della fornitura di medicazioni antisettiche destinate ai cateteri venosi, lamentando l’attribuzione di un punteggio elevato a un prodotto che, a suo dire, non garantiva una visibilità diretta del sito di inserzione, essendo costituito da un materiale non trasparente. Il TAR Veneto, nella sentenza 1356/2026, accoglie il ricorso ritenendo che la motivazione addotta dalla commissione giudicatrice fosse viziata da un eccesso di discrezionalità, non essendo chiaro come un dispositivo non trasparente potesse garantire l’ispezione visiva richiesta.
Ora il Consiglio di Stato ribalta la decisione osservando preliminarmente che le clausole della disciplina di gara devono essere interpretate in modo da non escludere a priori soluzioni tecnologiche differenti, purché idonee a raggiungere il fine richiesto e affermando quindi che la nozione di visibilità non doveva essere intesa necessariamente come trasparenza assoluta del materiale, ma poteva declinarsi in forme di controllo visivo che, sebbene definite indirette, permettano comunque al personale sanitario di monitorare lo stato dell’inserzione. La decisione finale ha dunque confermato la legittimità dell’operato della commissione giudicatrice, ribadendo che le valutazioni tecniche espresse dagli organi di gara godono di un ampio margine di discrezionalità, sindacabile dal giudice amministrativo solo in presenza di macroscopiche illogicità o errori di fatto che, nel caso di specie, non sono stati ravvisati.
Consiglio di Stato 1558/2026
La STAZIONE APPALTANTE indice una procedura per l’affidamento di lavori di ristrutturazione edilizia ed emette un provvedimento espulsivo in seguito alla scoperta, in sede di verifica dei requisiti, di diverse risoluzioni contrattuali per inadempimento che avevano interessato sia il consorzio stabile aggiudicatario ALFA che l’impresa consorziata designata per l’esecuzione, le quali non erano state dichiarate in sede di offerta. ALFA contesta la legittimità del provvedimento, sostenendo che le inadempienze contestate non fossero tali da configurare un grave illecito professionale e che, in ogni caso, la STAZIONE APPALTANTE non avesse adeguatamente valutato le misure di “self-cleaning” adottate.
Il TAR Lombardia, nella sentenza 766/2026, respinge il ricorso perché l’omessa dichiarazione di precedenti risoluzioni contrattuali costituisce di per sé un elemento idoneo a giustificare l’esclusione, in quanto impedisce alla stazione appaltante di valutare pienamente l’integrità del concorrente e perché il consorzio risponde direttamente delle carenze dei requisiti morali e professionali delle proprie consorziate indicate per l’esecuzione e ora il Consiglio di Stato conferma la sentenza affermando che la configurabilità del grave illecito professionale è rimessa alla discrezionalità della stazione appaltante, la quale aveva correttamente valorizzato la pluralità e la gravità dei precedenti inadempimenti e sottolineando che il dovere di trasparenza impone agli operatori di dichiarare ogni episodio pregresso potenzialmente rilevante, non spettando al privato la pre-valutazione sulla loro incidenza.
