La giurisprudenza del Consiglio di Stato dal 26 al 30 gennaio 2026

Nella quarta settimana di gennaio 2026 il Consiglio di Stato ha pubblicato 17 sentenze in tema di contrattualistica pubblica nella vigenza del D. Lgs. 36/2023:

  • Sentenza 600/2026 in tema di valore del fatturato globale richiesto;
  • Sentenza 661/2026 in tema di malfunzionamento della piattaforma telematica;
  • Sentenza 663/2026 in tema di soccorso istruttorio e requisiti tecnici;
  • Sentenza 668/2026 in tema di requisiti minimi;
  • Sentenza 677/2026 in tema di requisiti minimi;
  • Sentenza 693/2026 in tema di oscuramento dell’offerta;
  • Sentenza 729/2026 in tema di requisiti minimi;
  • Sentenza 732/2026 in tema di interesse ad agire;
  • Sentenza 733/2026 in tema di gravi illeciti professionali;
  • Sentenza 746/2026 in tema di costi della manodopera;
  • Sentenza 752/2026 in tema di concessione e interesse ad agire;
  • Sentenza 755/2026 in tema di requisiti minimi e di rotazione;
  • Sentenza 756/2026 in tema di costi della manodopera e di clausola sociale;
  • Sentenza 780/2026 in tema di requisiti minimi e anomalia dell’offerta;
  • Sentenza 793/2026 in tema di sistema dinamico di acquisizione;
  • Sentenza 795/2026 in tema di gravi illeciti professionali;
  • Sentenza 803/2026 in tema di valutazione dell’offerta tecnica;

 

 

Consiglio di Stato 600/2026

La STAZIONE APPALTANTE indice una procedura di gara per l’affidamento dei servizi di consulenza assicurativa e brokeraggio destinati alle aziende sanitarie regionali. Una società operante nel settore, qualificatasi come piccola impresa, ha contestato la legittimità della procedura ritenendola discriminatoria e lesiva della concorrenza a causa di un requisito di capacità economica particolarmente oneroso, consistente nel possesso di un fatturato globale medio annuo non inferiore all’intero importo a base d’asta, nonché la scelta dell’amministrazione di accorpare i servizi in un lotto unico. Il TAR LAZIO, nella sentenza 10590/2025, respinge il ricorso, ritenendo  legittima la clausola sul fatturato, in quanto contenuta entro il limite del doppio del valore dell’appalto previsto dal codice, e ha ritenuto giustificata la mancata suddivisione in lotti alla luce della complessità e dell’esigenza di unitarietà del servizio a livello regionale.

Ora il Consiglio di Stato conferma la sentenza affermando che la fissazione di un requisito di fatturato pari alla base d’asta rientra nella discrezionalità tecnica dell’amministrazione volta a garantire la solidità economica del partner contrattuale. Per quanto concerne la mancata suddivisione in lotti, la sentenza ha evidenziato che la scelta è supportata da una motivazione logica legata alla necessità di una gestione accentrata del rischio assicurativo regionale, che ne giustifica la gestione unitaria per evitare frammentazioni che potrebbero compromettere l’efficienza del servizio.

 

Consiglio di Stato 661/2026

ALFA viene esclusa da una procedura di gara per non essere riuscita a finalizzare la trasmissione della documentazione entro la scadenza fissata, invocando un malfunzionamento del sistema informatico. A fronte del rigetto dell’istanza di riapertura dei termini da parte della stazione appaltante, l’operatore economico ha impugnato la decisione sostenendo che le difficoltà tecniche riscontrate fossero imputabili esclusivamente alla piattaforma e che l’invio tardivo dovesse considerarsi scusabile, ma il TAR Toscana, nella sentenza 1490/2025, respinge il ricorso, osservando come gli accertamenti tecnici avessero smentito l’esistenza di un blocco generalizzato del sistema. Il giudice di prime cure ha evidenziato che la società aveva iniziato le operazioni di caricamento dei file a ridosso della scadenza, gestendo in modo imprudente le tempistiche tecniche necessarie per l’elaborazione di file pesanti e numerosi. Secondo il TAR, la prova del malfunzionamento deve essere fornita dal ricorrente in modo rigoroso, non potendo la stazione appaltante soccorrere un concorrente che si sia posto volontariamente in una condizione di rischio operativo.

Ora il Consiglio di Stato conferma la decisione di primo grado, ribadendo i consolidati principi in materia di digitalizzazione delle gare pubbliche. I giudici di Palazzo Spada hanno chiarito che, sebbene l’amministrazione debba garantire la funzionalità dei propri sistemi, ricade sull’operatore economico l’onere di avviare le procedure di trasmissione con congruo anticipo, tenendo conto delle possibili variabili tecniche e della connessione internet. La sentenza sottolinea che la mancata ricezione dell’offerta entro il termine perentorio è imputabile alla società, la quale ha tentato il caricamento di una mole significativa di dati negli ultimi istanti utili, senza che fosse dimostrata alcuna anomalia oggettiva della piattaforma tale da impedire l’accesso a una pluralità di utenti.

 

Consiglio di Stato 663/2026

La STAZIONE APPALTANTE indice una procedura di gara per l’affidamento della fornitura di dispositivi medici, con particolare riferimento a un lotto concernente maschere facciali risterilizzabili e ALFA seconda classificata contesta l’aggiudicazione disposta in favore di BETA sostenendo che il prodotto offerto da quest’ultima fosse privo di caratteristiche tecniche essenziali richieste dal capitolato ma il TAR Lazio, nella sentenza 16215/2025, respinge il ricorso e ritenendo che la documentazione tecnica presentata in sede di soccorso istruttorio dall’aggiudicataria fosse sufficiente a dimostrare la conformità del prodotto.

Ora il Consiglio di Stato riforma la sentenza di primo grado chiarendo che, sebbene sia ammesso il soccorso istruttorio per chiarire elementi dell’offerta, tale facoltà non può mai tradursi in una modifica postuma dei requisiti del prodotto offerto rispetto a quelli minimi previsti dal bando e ha annullato l’aggiudicazione perché la documentazione tecnica presentata in sede di offerta non dimostrava il possesso del necessario requisito tecnico.

 

Consiglio di Stato 668/2026

La STAZIONE APPALTANTE indice una procedura di gara per la fornitura di maschere per anestesia e rianimazione e ALFA contesta la conformità tecnica del prodotto offerto dall’aggiudicataria BETA rispetto ai requisiti minimi e le integrazioni fatte dalla STAZIONE APPALTANTE attraverso relazioni tecniche postume, redatte solo a seguito delle contestazioni sollevate in sede di accesso agli atti, ma il TAR Lazio, nella sentenza 16214/2025, respinge il ricorso ritenendo che le valutazioni della commissione di gara rientrassero nell’ambito della discrezionalità tecnica e che le difformità riscontrate non fossero tali da inficiare l’idoneità del prodotto all’uso richiesto.

Ora il Consiglio di Stato ribalta la decisione, focalizzandosi sulla natura vincolante dei requisiti minimi di partecipazione perché qualora il disciplinare di gara imponga specifiche tecniche precise e inderogabili, la STAZIONE APPALTANTE non può legittimamente ammettere prodotti che ne siano privi, né può ricorrere a interpretazioni estensive o a integrazioni motivazionali successive per sanare carenze strutturali del dispositivo offerto sottolineando l’importanza del rispetto rigoroso della parità di trattamento tra i concorrenti.

 

Consiglio di Stato 677/2026

La STAZIONE APPALTANTE indice una procedura di gara per l’affidamento di dispositivi medici specialistici e ALFA contesta l’aggiudicazione a BETA sostenendo che l’offerta della controparte fosse carente di un requisito tecnico essenziale previsto dal capitolato ma il TAR Lombardia, nella sentenza 2759/2025, accoglie il ricorso, respingendo quello incidentale di BETA che a sua volta contestava l’ammissibilità dell’offerta della ricorrente per l’assenza di certificazioni necessarie alla commercializzazione dei propri dispositivi, ritenendo che il dispositivo dell’aggiudicataria comprendesse una parte riutilizzabile in contrasto con le prescrizioni di gara.

Ora il Consiglio di Stato ribalta integralmente l’esito della lite rilevando come ALFA non disponesse, al momento della presentazione dell’offerta, della necessaria certificazione di conformità richiesta dalla normativa vigente, potendo vantare solo una domanda di certificazione ancora in itinere. Tale carenza è stata giudicata insanabile attraverso l’istituto del soccorso istruttorio, in quanto attinente a un requisito di ammissione essenziale e a un elemento strutturale dell’offerta. Parallelamente, i giudici di Palazzo Spada hanno chiarito che l’offerta della società inizialmente aggiudicataria era pienamente conforme alle richieste del capitolato, poiché il carattere monouso richiesto doveva intendersi riferito al kit nel suo complesso e non necessariamente a ogni singolo componente accessorio, garantendo comunque i livelli di sicurezza e igiene perseguiti dall’amministrazione.

 

Consiglio di Stato 693/2026

La STAZIONE APPALTANTE indice una procedura di gara per un accordo quadro relativo alla fornitura di servizi di ossigenoterapia e ventiloterapia domiciliare e ALFA, classificatasi in posizione utile per l’aggiudicazione di uno dei lotti, presenta istanza di accesso agli atti per esaminare l’offerta tecnica e i giustificativi del prezzo proposti dalla concorrente prima in graduatoria ma la STAZIONE APPALTANTE nega l’ostensione di gran parte della documentazione, accogliendo l’opposizione della controinteressata che invocava la tutela del segreto tecnico e commerciale. ALFA ricorre Al TAR Marche che, nella sentenza 255/2025, respinge ritenendo che la documentazione richiesta conteneva effettivamente soluzioni organizzative e tecnologiche peculiari, la cui divulgazione avrebbe potuto pregiudicare la posizione competitiva dell’impresa aggiudicataria BETA.

Ora il Consiglio di Stato riforma la decisione di prime cure ribadendo che il principio di trasparenza nelle procedure di evidenza pubblica costituisce la regola, mentre il segreto tecnico rappresenta un’eccezione che deve essere interpretata restrittivamente. Nella fattispecie, è stato rilevato come l’opposizione della controinteressata mancasse di una specifica dimostrazione del valore economico delle informazioni segretate. Il Collegio ha sottolineato che non basta invocare astrattamente il segreto commerciale, ma occorre provare che i dati richiesti siano frutto di investimenti tali da conferire un vantaggio competitivo esclusivo.

 

Consiglio di Stato 729/2026

ALFA impugna l’aggiudicazione a BETA di una gara per l’affidamento del servizio di recupero, custodia e acquisto dei veicoli oggetto di sequestro amministrativo, fermo o confisca contestando plurimi profili di illegittimità, tra cui l’asserita inidoneità dell’area di custodia offerta dall’aggiudicataria e la mancata corrispondenza della stessa ai requisiti minimi di sicurezza richiesti dal disciplinare di gara. Il TAR Toscana, nella sentenza 1398/2025, respinge il ricorso ritenendo che le verifiche effettuate dalla stazione appaltante sulla capacità tecnica e sull’idoneità delle strutture dell’aggiudicataria fossero state adeguate e che non sussistessero i presupposti per una revisione nel merito delle valutazioni tecniche espresse dalla commissione di gara.

Ora il Consiglio di Stato riforma la decisione di primo grado rilevando invece la carenza di elementi probatori certi circa la disponibilità e l’idoneità dei locali di custodia al momento della presentazione dell’offerta, sottolineando che il possesso dei requisiti di partecipazione deve essere certo, effettivo e verificabile sin dalle fasi iniziali della procedura. I giudici di Palazzo Spada hanno chiarito che le difformità riscontrate non potevano essere considerate mere irregolarità formali, poiché attenevano alla sostanza tecnica dell’offerta e alla capacità dell’operatore di garantire il servizio nei termini richiesti dalla stazione appaltante.

 

Consiglio di Stato 732/2026

Una centrale di committenza indice una procedura di gara per l’affidamento del servizio di accoglienza e integrazione che ALFA, terza in graduatoria, contesta sulla base della presunta incapacità della centrale di committenza di gestire la gara, nonché su pretese carenze istruttorie che avrebbero viziato la valutazione delle offerte, ma il TAR Campania respinge il ricorso  nella sentenza 3263/2025 e ora il Consiglio di Stato rigetta l’appello in via preliminare, rilevando come l’appellante fosse priva di un interesse concreto alla decisione, essendo posizionata solo al terzo posto della graduatoria.

 

Consiglio di Stato 733/2026

ALFA impugna l’aggiudicazione di una procedura di gara per un Accordo Quadro concernente lavori di sistemazione di dissesti su pendici autostradali, sollevando dubbi sulla moralità professionale del consorzio BETA vincitore perché le sue vicende giudiziarie avrebbero dovuto determinare l’estromissione immediata del concorrente o, quantomeno, una valutazione negativa della sua affidabilità da parte della STAZIONE APPALTANTE. Il TAR Campania, nella sentenza 4872/2025, respinge il ricorso ritenendo che le contestazioni riguardanti l’integrità professionale non fossero supportate da elementi tali da configurare un obbligo di esclusione e confermando anche la legittimità dell’operato della STAZIONE APPALTANTE nella formulazione della graduatoria e ora il Consiglio di Stato conferma la sentenza ribadendo che la stazione appaltante goda di un’ampia discrezionalità nel valutare i gravi illeciti professionali, e che tale valutazione è sindacabile in sede giurisdizionale solo in caso di macroscopica illogicità o travisamento dei fatti, elementi che nel caso di specie non sono stati ravvisati.

 

Consiglio di Stato 746/2026

La STAZIONE APPALTANTE indice una procedura di gara per l’affidamento dei servizi di pulizia e igiene ambientale a favore di BETA che aveva presentato un ribasso ritenuto congruo ma ALFA  contesta l’illegittimità del calcolo del costo della manodopera e la mancata corrispondenza tra i profili professionali richiesti dal capitolato e quelli effettivamente impiegati da BETA che avrebbe dovuto essere esclusa in quanto l’errata applicazione dei parametri salariali avrebbe comportato un ribasso fittizio, rendendo l’offerta stessa economicamente insostenibile e in violazione dei minimi tabellari inderogabili, ma il TAR Pugli, nella sentenza 660/2025, respinge il ricorso, osservando che lo scostamento tra i costi della manodopera indicati e quelli medi ministeriali non costituisce di per sé un indice di anomalia se giustificato da elementi puntuali, come l’organizzazione aziendale o l’applicazione di specifici contratti collettivi.

Ora il Consiglio di Stato conferma la decisione del TAR, ribadendo la centralità della discrezionalità tecnica dell’amministrazione nella fase di verifica dell’anomalia e chiarendo che il raffronto tra i costi della manodopera deve basarsi sulla sostanza delle mansioni svolte e non su una rigida corrispondenza formale dei livelli di inquadramento, a meno che non si verifichi una violazione dei minimi salariali fissati dalla contrattazione collettiva. Nel caso di specie, è stato accertato che l’aggiudicataria aveva fornito giustificazioni analitiche e documentate circa l’assorbimento del personale e l’efficienza organizzativa, elementi che rendevano l’offerta non solo sostenibile, ma anche conforme ai principi di buona fede e tutela dell’affidamento.

 

Consiglio di Stato 752/2026

La STAZIONE APPALTANTE indice una procedura di gara per l’affidamento in concessione del servizio di gestione degli impianti pubblicitari e della segnaletica ma ALFA e BETA contestano la  mancanza dei presupposti per un affidamento in concessione, contestando inoltre le modalità di calcolo del canone e le clausole del disciplinare che avrebbero reso impossibile la formulazione di un’offerta competitiva e sostenibile. Il TAR Sardegna, nella sentenza 523/2025, dichiara il ricorso inammissibile per la carenza di legittimazione attiva in capo alle società, in quanto queste non avevano partecipato alla procedura competitiva e ora il Consiglio di Stato conferma la decisione ribadendo appunto che la mancata partecipazione alla gara determina l’assenza di una posizione giuridica qualificata e differenziata necessaria per impugnare gli atti della procedura perché le doglianze relative alla configurazione del contratto come concessione o appalto, nonché quelle sulla sostenibilità economica del canone, non configurano clausole escludenti in senso stretto, ovvero tali da impedire oggettivamente la formulazione di una proposta.

 

Consiglio di Stato 755/2026

La STAZIONE APPALTANTE indice una procedura di gara per l’affidamento del servizio di ripristino stradale post-incidente in cui ALFA contesta la presunta carenza dei requisiti minimi di partecipazione in capo all’aggiudicataria BETYA, con specifico riferimento alla disponibilità di centri operativi logistici e alla conformità degli automezzi proposti rispetto alle specifiche tecniche del capitolato. Ulteriori doglianze riguardavano la mancata congruità dell’offerta rispetto ai costi della manodopera e della sicurezza, e una pretesa violazione del principio di rotazione. Il TAR Piemonte respinge il ricorso sottolineando che l’offerta dell’aggiudicataria risultava conforme alle prescrizioni di gara e che le valutazioni della commissione rientravano nell’ambito della discrezionalità tecnica, non emergendo profili di macroscopica irragionevolezza o errore di fatto. Anche in merito alla verifica di anomalia e al rispetto del principio di rotazione, il TAR ha ravvisato la correttezza delle motivazioni addotte dall’amministrazione.

Ora il Consiglio di Stato conferma la decisione di primo grado ribadendo che il principio di rotazione non può essere invocato dal gestore uscente per escludere altri concorrenti, essendo finalizzato a favorire la distribuzione delle opportunità e non a proteggere la posizione di chi ha già svolto il servizio. Sulla questione tecnica dei centri logistici e dei mezzi, i giudici di Palazzo Spada hanno chiarito che, salvo diversa previsione della lex specialis, la disponibilità di determinati requisiti esecutivi può essere dimostrata al momento dell’avvio del servizio e non necessariamente alla presentazione dell’offerta. Infine, quanto alla congruità dell’offerta, la sentenza ha evidenziato come il giudizio di anomalia abbia natura globale e sintetica, non potendo essere inficiato da contestazioni su singole voci di costo che non alterino l’attendibilità complessiva della proposta economica.

 

Consiglio di Stato 756/2026

ALFA contesta l’aggiudicazione a BETA di una procedura di gara per l’affidamento del servizio di ripristino stradale a seguito di incidenti a causa della violazione dell’obbligo di indicare i costi della manodopera e degli oneri di sicurezza e della clausola sociale per il riassorbimento del personale ma il TAR Piemonte, nella sentenza 646/2025, respinge il ricorso perché i costi della manodopera, pur non analiticamente disaggregati, erano stati comunque congruamente valutati in sede di verifica dell’anomalia e perché la clausola sociale non impone un obbligo di riassorbimento automatico e integrale del personale uscente, ma solo un impegno compatibile con l’organizzazione d’impresa dell’aggiudicatario.

Ora il Consiglio di Stato conferma la decisione evidenziando come l’interpretazione delle clausole di gara debba essere orientata al principio del risultato e della fiducia, evitando formalismi che possano ostacolare l’accesso al mercato di operatori efficienti. In particolare ha affermato che BETA ha dimostrato la sostenibilità della propria offerta attraverso una struttura organizzativa preesistente e l’utilizzo di personale già in forza, rendendo l’assorbimento dei lavoratori del gestore uscente un impegno condizionato alle effettive necessità operative e inoltre che la mancata indicazione separata di alcune voci di costo non determina l’esclusione automatica se l’offerta, nel suo complesso, risulta seria e affidabile, respingendo così ogni censura relativa all’indeterminatezza tecnica o all’anomalia del prezzo.

 

Consiglio di Stato 780/2026

ALFA contesta l’aggiudicazione di una procedura per l’affidamento dei lavori di riconversione di spazi scolastici da destinare a mensa lamentando sia la mancata rispondenza delle vetrate offerte dall’aggiudicataria BETA agli standard minimi di isolamento termico, sia alla sottostima degli oneri per la sicurezza e dei costi di manodopera ma il TAR Campania, nella sentenza 1298/2025, rigetta il ricorso ritenendo che le specifiche tecniche richiamate nel disciplinare non dovessero essere interpretate in modo eccessivamente rigoroso e che le certificazioni prodotte garantissero il rispetto delle prestazioni minime richieste e, quanto all’anomalia dell’offerta, che le giustificazioni fornite da BETA fossero adeguate e non manifestamente illogiche.

Ora il Consiglio di Stato conferma la decisione ribadendo la natura globale del giudizio di anomalia, che non deve soffermarsi su singole voci di costo a meno che queste non siano talmente rilevanti da inficiare l’intera tenuta economica della proposta, salva la presenza di una macroscopica irragionevolezza, non ravvisata nel caso di specie. Anche le doglianze relative alle caratteristiche tecniche sono state giudicate infondate perché le vetrate proposte erano comunque conformi agli obiettivi di efficienza energetica e sicurezza prefissati.

 

Consiglio di Stato 793/2026

ALFA ricorre avverso gli atti di indizione di una procedura di gara gestita nell’ambito di un Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione contestando il diniego di riapertura dei termini per l’ammissione al sistema e le clausole del capitolato d’oneri che impedivano la partecipazione ai singoli appalti specifici agli operatori non ancora ammessi al sistema al momento dell’invio delle lettere di invito. Il fatto centrale riguardava dunque la legittimità di limitare l’accesso alle gare a valle in un sistema che, per sua natura, dovrebbe rimanere aperto per tutta la sua durata.

Il TAR Campania, nella sentenza 4445/2025, accoglie parzialmente le doglianze di ALFA, ritenendo che la disciplina di gara fosse eccessivamente restrittiva e non garantisse la massima partecipazione possibile in un modulo procedimentale che deve favorire il confronto concorrenziale continuo e affermando che la struttura del sistema dinamico dovesse permettere agli operatori economici di inserirsi nel mercato in qualsiasi momento, censurando i meccanismi di sbarramento temporale che di fatto cristallizzavano la platea dei concorrenti.

Ora il Consiglio di Stato, riformando integralmente la decisione del TAR, ha chiarito che l’ammissione al sistema dinamico costituisce una fase preliminare e distinta rispetto all’indizione dei singoli appalti specifici, affermando che la necessaria celerità delle procedure di affidamento giustifica la limitazione della platea dei partecipanti ai soli operatori già regolarmente ammessi al sistema al momento dell’avvio della gara specifica.

 

Consiglio di Stato 795/2026

La STAZIONE APPALTANTE indice una procedura di gara per l’affidamento del servizio di pulizia di immobili e A, seconda classificata contesta la mancata esclusione dell’aggiudicataria BETA per una risoluzione contrattuale per gravi inadempimenti relativi alla gestione del personale e al mancato rispetto delle clausole sociali. Il TAR Piemonte, nella sentenza 424/2025, accoglie il ricorso ritenendo che la STAZIONE APPALTANTE non avesse adeguatamente motivato le ragioni per cui l’illecito professionale pregresso non era stato considerato ostativo alla partecipazione, e annulla l’aggiudicazione ma ordinando una riedizione del potere valutativo da parte del Comune, senza disporre l’esclusione automatica di BETA. Avverso tale decisione sono stati proposti appelli incrociati: ALFA insistendo per l’esclusione definitiva e BETA difendendo l’operato suo e della STAZIONE APPALTANTE.

Ora il Consiglio di Stato riforma la sentenza del TAR e accoglie le tesi di ALFA evidenziando come le gravi e reiterate inadempienze riscontrate nella precedente commessa fossero tali da incrinare irrimediabilmente il rapporto di fiducia tra amministrazione e operatore economico. Seppure a fronte dell’ampia discrezionalità nella valutazione del grave illecito professionale, questa non può tradursi in un’omissione istruttoria o in una motivazione apparente qualora i fatti siano oggettivamente gravi e non contestati. La decisione finale ha dunque sancito l’obbligo di esclusione per BETA, disponendo l’aggiudicazione del servizio in favore di BETA.

 
Consiglio di Stato 803/2026

La STAZIONE APPALTANTE indice una procedura di gara per l’affidamento in concessione del servizio di punti ristoro e vendita di generi di prima necessità e ALFA l’erroneità dei punteggi attribuiti alla propria offerta tecnica valutata senza valorizzare adeguatamente le proposte organizzative e le iniziative di inclusione sociale e parità di genere presentate nel progetto tecnico, ma il TAR Friuli, nella sentenza 248/2025, respinge il ricorso ritenendo che il giudizio espresso dalla commissione di gara non fosse inficiato da manifesta illogicità o travisamento dei fatti e ora il Consiglio di Stato conferma la decisione ribadendo che il principio di risultato non può tradursi in una sanatoria delle carenze progettuali di un’offerta, né legittimare il giudice a sostituire il proprio giudizio a quello della commissione in assenza di macroscopici vizi di legittimità.