La giurisprudenza del Consiglio di Stato dal 24 al 28 novembre 2025

Nella quarta settimana di novembre 2025 il Consiglio di Stato ha pubblicato nove sentenze in tema di contrattualistica pubblica nella vigenza del D. Lgs. 36/2023:

  • Sentenza 9140/2025 in tema di esclusione per grave illecito professionale;
  • Sentenza 9148/2025 in tema di nomina dei commissari di gara e di rilevanza delle condanne penali ai fini dell’esclusione;
  • Sentenza 9192/2025 in tema di annullamento in autotutela di una aggiudicazione;
  • Sentenza 9200/2025 in tema di equivalenza dei prodotti offerti;
  • Sentenza 9226/2025 in tema di iscrizione nel casellario ANAC;
  • Sentenza 9227/2025 in tema di certificazioni di natura privatistica;
  • Sentenza 9228/2025 in tema di servizi analoghi e di attribuzione del punteggio tecnico;
  • Sentenza 9229/2025 in tema di autorizzazioni prefettizie come requisiti di partecipazione;
  • Sentenza 9313/2025 in tema di deposito dei documenti a comprova dei prodotti offerti già in sede di presentazione nelle gare al prezzo più basso e di termine concesso per il riscontro al soccorso istruttorio.
 
Consiglio di Stato 9140/2025

ALFA viene esclusa da una gara per la ravvisata sussistenza di un grave illecito professionale sulla base di una sentenza penale del 23 ottobre 2024, con la quale il legale rappresentante era stato condannato per il reato di frode nelle pubbliche forniture. A ciò si aggiungeva un pregresso provvedimento di decadenza dal servizio di ristorazione scolastica, ma impugna il provvedimento affermando che la STAZIONE APPALTANTE aveva confuso la richiesta di rinvio a giudizio con una sentenza di condanna penale nonché la mancata instaurazione del contraddittorio e la mancata valutazione delle misure di self cleaning eventualmente adottate. Il TAR Basilicata, nella sentenza 184/2025 rigetta il ricorso e conferma l’operato della STAZIONE APPALTANTE per cui ALFA ricorre in appello.

Il Consiglio di Stato conferma ancora la correttezza delle valutazioni della STAZIONE APPALTANTE fondate su un duplice piano: la condotta antecedente la gara, caratterizzata dalla condanna per frode nelle pubbliche forniture e dalla peculiare gravità degli illeciti (e la condotta tenuta nel corso della gara, evidenziata dalla evidente discrasia tra le risultanze istruttorie e la dichiarazione resa, che aveva omesso ogni accenno alla condanna penale e alla sentenza del TAR. Il Consiglio di Stato ha ribadito che l’onere della prova e della valutazione circa l’efficacia delle misure di self cleaning spetta all’operatore economico, e che la stazione appaltante gode di un discrezionale scrutinio circa il punto di rottura del vincolo fiduciario. Infine, si è esclusa la violazione della regola del contraddittorio , in quanto l’impresa aveva reso dichiarazioni false o reticenti al fine di eludere l’esclusione, violando i principi di lealtà e trasparenza che devono permeare la procedura di evidenza pubblica. 

Consiglio di Stato 9148/2025

ALFA, classificata terza in una procedura aperta, ne contesta la composizione della Commissione esaminatrice, le modalità di attribuzione dei punteggi la mancata esclusione di BETA, prima classificata nonché l’insostenibilità della sua offerta economica per anomalia dei costi. e il TAR, nella sentenza 1632/2025 accoglie il ricorso ritenendo illegittimo l’atto di nomina dei commissari di gara e ritenendo che il RuP non avesse adeguatamente considerato il rinvio a giudizio del legale rappresentante di BETA in tre procedimenti penali pendenti e l’omessa dichiarazione di un precedente provvedimento di esclusione da altra gara. BETA e la STAZIONE APPALTANTE ricorrono al Consiglio di Stato che ora ribalta la decisione affermando che due dei procedimenti penali menzionati si collocavano al di fuori del triennio di rilevanza temporale e che la motivazione della STAZIONE APPALTANTE in merito agli altri procedimenti penali e alla vicenda dell’esclusione da altra gara fosse coerente.

Consiglio di Stato 9192/2025

La STAZIONE APPALTANTE annulla in autotutela l’aggiudicazione di una procedura bandita mediante Sistema Dinamico di Acquisto, aveva ad oggetto la fornitura di medicinali a favore di ALFA che aveva offerto un prodotto il cui contenitore era stato descritto come “alta resistenza” quando il capitolato tecnico di gara, invece, prevedeva un “contenitore infrangibile con vaporizzatore”. ALFA impugna l’atto sostenendo che il proprio flacone possedesse le caratteristiche di infrangibilità richieste dal capitolato e il TAR Emilia Romagna, nella sentenza 437/2025 conferma la legittimità dell’atto di autotutela, evidenziando come ALFA non avesse colmato correttamente il deficit di prova. Ora il Consiglio di Stato conferma la sentenza di primo grado e quindi l’annullamento dell’aggiudicazione chiarendo che la conformità del prodotto non può prescindere dalle regole del capitolato, che sono vincolanti per fissare la soglia di sicurezza, e che un’interpretazione restrittiva del requisito non lede il favor partecipationis, poiché le regole sulla natura del contenitore sono finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di sicurezza sui luoghi di lavoro. 

Consiglio di Stato 9200/2025

La STAZIONE APPALTANTE bandisce una procedura aperta per la fornitura di antisettici e disinfettanti e ALFA, seconda classificata, contesta la mancata esclusione di BETA, il cui prodotto non sarebbe risultato conforme alla legge di gara e neppure equivalente a quello specificamente richiesto ma fosse di minor livello e minore efficacia. In secondo luogo, la ricorrente deduceva l’erroneità del punteggio assegnato dalla commissione giudicatrice con riferimento all’attività antimicrobica e sosteneva l’ambiguità della lex specialis in merito alla tipologia di efficacia richiesta per il prodotto. Il TAR Friuli, nella sentenza 189/2025 ha respinto il ricorso ritenendo corretta la valutazione di equivalenza del prodotto da parte della commissione, in quanto le sonde ecografiche, alla cui detersione e disinfezione era (anche) destinato il prodotto, erano pacificamente e unicamente quelle ad uso esterno come richiesto dal capitolato. ALFA impugna la sentenza e ora il Consiglio di Stato conferma la correttezza della sentenza impugnata affermando che la valutazione di equivalenza effettuata dalla commissione di gara è espressione della discrezionalità tecnica e, come tale, è sindacabile solo in caso di manifesta irragionevolezza, arbitrarietà, illogicità o travisamento dei fatti, cosa non avvenuta in quanto BETA aveva presentato la documentazione a comprova dell’equivalenza.

Consiglio di Stato 9226/2025

ANAC, su segnalazione di una STAZIONE APPALTANTE, dispone l’annotazione di ALFA nel proprio casellario informatico in seguito ad una risoluzione contrattuale causata dall’omessa notifica di diverse sanzioni e la conseguente irrogazione di penali, eccedenti il dieci per cento dell’importo contrattuale. ANAC aveva riportato nell’annotazione sia la tesi della STAZIONE APPALTANTE, sia la posizione di LAB Consulenze, la quale attribuiva la mancata notifica dei verbali proprio alla STAZIONE APPALTANTE. ALFA ricorre al TAR Lazio che, nella sentenza 6929/2025, accoglie il ricorso affermando che l’ANAC aveva commesso un difetto di istruttoria e di motivazione non considerando la manifesta infondatezza della tesi della STAZIONE APPALTANTE.

ANAC e STAZIONE APPALTANTE propongono appello e ora il Consiglio di Stato ribalta la decisione affermando che i poteri dell’ANAC in tema di annotazioni nel casellario informatico sono limitati all’accertamento dell’esistenza e della veridicità dei fatti segnalati (esclusioni da gare e risoluzioni contrattuali), senza sindacarne la fondatezza o la legittimità. La funzione dell’ANAC in tale contesto è quella di attestare l’esistenza dei fatti e di fornire una rappresentazione completa e imparziale, riportando le opposte tesi della stazione appaltante e dell’operatore economico, affinché le altre stazioni appaltanti possano discrezionalmente valutarne l’affidabilità professionale e senza sostituirsi a loro nella valutazione della rilevanza ai fini dell’esclusione né all’autorità giurisdizionale chiamata a decidere sulla legittimità della risoluzione. 

Consiglio di Stato 9227/2025

ALFA impugna l’aggiudicazione di un appalto integrato di progettazione ed esecuzione di opere di urbanizzazione in favore di BETA la quale non avrebbe dovuto conseguire il punteggio premiale di un punto previsto dalla lex specialis per il possesso della certificazione SA 8000 a causa del mancato possesso di una certificazione valida. Il TAR Veneto, nella sentenza 855/2025, dispone l’annullamento dell’aggiudicazione e dichiara inefficace l’eventuale contratto stipulato perché l’organismo certificatore di BETA non era correttamente accreditato e BETA impugna la decisione sostenendo che la certificazione SA 8000 è una disciplina di carattere privatistico, non rientrante nel sistema di accreditamento previsto dal Regolamento europeo e che la lex specialis si era limitata a richiedere il mero possesso della certificazione o equivalente senza esigere l’accreditamento dell’ente certificatore.

Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello e censurato la sentenza del TAR proprio partendo dal fatto che la certificazione SA 8000, pubblicata dall’istituto di ricerca americano SAI, ha natura privatistica e non rientra nel sistema di accreditamento richiamato nel Regolamento europeo n. 765/2008. Non esistendo un organismo di valutazione riconosciuto a livello europeo o nazionale autorizzato ad accreditare in relazione a tale certificazione, in assenza di una specifica regolamentazione eurounitaria, non si può pretendere un accreditamento pubblico europeo. Per quanto attiene al secondo motivo, il Consiglio di Stato ha chiarito che, avendo BETA prodotto una valida certificazione SA 8000, non era onerata alla produzione di una certificazione equivalente né a fornire ulteriori prove in merito all’effettivo possesso dei requisiti correlati allo standard. 

Consiglio di Stato 9228/2025

La STAZIONE APPALTANTE bandisce una gara per un appalto integrato di progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di realizzazione di una vasca di laminazione (rientrante nel PNRR) e ALFA contesta l’aggiudicazione a BETA che avrebbe dichiarato servizi non qualificabili come analoghi in relazione ad un primo criterio di valutazione dell’offerta tecnica, e che avrebbe presentato un’offerta parziale su un secondo criterio, ma il TAR Calabria, nella sentenza 864/2025, rigetta il ricorso e conferma la decisione della STAZIONE APPALTANTE.

Ora il Consiglio di Stato conferma la sentenza di primo grado ribadendo che la nozione di “servizi analoghi” non deve essere intesa come “identità”, ma come mera “similitudine” tra le prestazioni, derivante dal confronto tra i servizi. Avendo la stessa appellante ammesso che i servizi indicati dalla controinteressata rientrassero nella medesima categoria di progettazione D.02, l’analogia è quindi da considerarsi sussistente. Quanto al secondo motivo, relativo alla presunta parzialità dell’offerta tecnica, il Consiglio di Stato ha ribadito i limiti del sindacato giurisdizionale, confermando che la valutazione e l’attribuzione dei punteggi da parte della commissione giudicatrice rappresentano espressione di ampia discrezionalità tecnica, e che le censure sul merito di tale valutazione sono ammissibili solo in presenza di manifesta illogicità, irragionevolezza o travisamento dei fatti, che non ricorrevano nel caso di specie.

Consiglio di Stato 9229/2025

ALFA impugna la decisione con cui una STAZIONE APPALTANTE aveva annullato l’aggiudicazione in suo favore di una gara per l’affidamento del servizio di vigilanza armata in esecuzione di una precedente sentenza del TAR fondata sulla carenza dell’autorizzazione prefettizia per l’esercizio dell’attività di vigilanza armata nel territorio specifico. ALFA sostiene di essere in realtà autorizzata, in quanto un’istanza di estensione territoriale presentata alla Prefettura avrebbe fatto decorrere i termini per il silenzio-assenso ma il TAR Calabria, nella sentenza 441/2025, respinge il ricorso. Ora il Consiglio di Stato conferma la sentenza affermando che, dall’esame della documentazione non risulta alcun elemento che attesti esplicitamente la sussistenza dell’autorizzazione prefettizia per il territorio richiesto escludendo la possibilità di considerare l’omissione come un mero errore materiale, in quanto l’errore materiale deve essere obiettivamente rilevabile e riconoscibile.

Consiglio di Stato 9313/2025

La STAZIONE APPALTANTE in una gara aperta al prezzo più basso, per la sottoscrizione di un Accordo Quadro relativo a prodotti “Cloud”, attiva il soccorso istruttorio con ALFA che non aveva prodotto documentazione tecnica a comprova dei prodotti offerti concedendo sei giorni per la risposta. ALFA invia la risposta con due giorni di ritardo e la STAZIONE APPALTANTE. ALFA impugna l’esclusione censurando l’illegittimità della lex specialis, che richiedeva la documentazione tecnica sin dalla presentazione dell’offerta, anche in una gara al minor prezzo, e censurando inoltre la richiesta di riscontro al soccorso istruttorio in soli sei giorni nonostante il disciplinare prevedesse un termine da un minimo di cinque a un massimo di dieci giorni.

Il TAR Lazio, nella sentenza 3295/2025 rigetta il ricorso ritenendo legittima la richiesta di documentazione tecnica a comprova già in fase di offerta, in quanto conforme alla discrezionalità della Stazione Appaltante per accelerare l’iter selettivo e giudicando inevitabile l’esclusione in seguito al riscontro intempestivo al soccorso istruttorio. Ora il Consiglio di Stato respinge l’appello di ALFA confermando la correttezza dell’operato della STAZIONE APPALTANTE sia in relazione alla verifica tecnica dei requisiti minimi anche nelle gare al minor prezzo sia in relazione alla concessione di sei giorni per il riscontro al soccorso istruttorio , ritenendo che la risposta fosse pervenuta alla STAZIONE APPALTANTE in una data ricompresa nel limite massimo dei giorni assegnabili all’operatore economico in base al disciplinare di gara.

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