La giurisprudenza del Consiglio di Stato dal 1 al 5 giugno 2026
Nella prima settimana di giugno 2026 il Consiglio di Stato ha pubblicato 7 sentenze in tema di contrattualistica pubblica nella vigenza del D. Lgs. 36/2023:
- Sentenza 4353/2026 in tema di obbligo di aderire alle convenzioni CONSIP;
- Sentenza 4356/2026 in tema di requisiti minimi;
- Sentenza 4454/2026 in tema di requisiti minimi;
- Sentenza 4484/2026 in tema di valutazione tecnica e FVOE;
- Sentenza 4508/2026 in tema di requisiti minimi;
- Sentenza 4579/2026 in tema di soccorso istruttorio e subappalto;
- Sentenza 4580/2026 in tema di requisiti minimi;
Consiglio di Stato 4353/2026
La stazione appaltante decide di prorogare per sei anni un contratto già in essere con un BETA per il servizio integrato energia, nonostante l’esistenza di una nuova convenzione Consip per il medesimo settore merceologico, e ALFA titolare della convenzione Consip contesta l’illegittimità della proroga, sostenendo che l’amministrazione sia obbligata ad approvvigionarsi tramite i canali della committenza centralizzata. Il TAR Calabria, nella sentenza 126/2026, accoglie il ricorso osservando che la Regione è soggetta a precisi obblighi di aggregazione della spesa per le categorie merceologiche legate all’energia e alla manutenzione degli impianti, obblighi che possono essere derogati solo in presenza di condizioni eccezionali qui non ravvisate, e ora il Consiglio di Stato conferma la decisione chiarendo che l’obbligo per le Regioni di ricorrere alle convenzioni centralizzate per l’acquisto di energia e servizi di manutenzione costituisce una misura fondamentale di coordinamento della finanza pubblica. La facoltà di rinegoziare contratti in corso, finalizzata al miglioramento dell’efficienza energetica, rappresenta una deroga eccezionale al principio di concorrenza e deve quindi essere interpretata in senso restrittivo.
Consiglio di Stato 4356/2026
La stazione appaltante indice una procedura di gara per la fornitura in service di sistemi diagnostici per laboratori e microbiologia, e ALFA afferma che l’aggiudicataria BETA non avrebbe previsto i quantitativi minimi di reagenti necessari, ma il TAR Veneto, nella sentenza 2427/2025, respinge il ricorso osservando che la disciplina di gara imponeva comunque al fornitore l’obbligo generale di garantire l’intero fabbisogno necessario per il servizio, in virtù di una clausola di salvaguardia del capitolato, la quale poneva a carico dell’aggiudicatario la fornitura gratuita di eventuali materiali aggiuntivi necessari qualora quelli inizialmente previsti risultino insufficienti. Ora il Consiglio di Stato conferma la decisione perché i materiali dovevano essere forniti gratuitamente in forza della clausola di salvaguardia, la loro mancata quantificazione puntuale nell’offerta non influiva quindi sulla validità della stessa né sulla componente economica.
Consiglio di Stato 4454/2026
ALFA contesta l’aggiudicazione si una procedura di gara per l’affidamento di un appalto per la manutenzione ordinaria edile presso le strutture di un’azienda ospedaliera-universitaria, a favore di BETA, a causa della presunta carenza dei requisiti tecnico-professionali del progettista indicato dall’aggiudicataria ma il TAR Piemonte, nella sentenza 1367/2025, respinge il ricorso, confermando la validità delle progettazioni impiantistiche svolte in ambito ospedaliero, considerandole serventi e funzionali rispetto alle opere edili sanitarie. e ora il Consiglio di Stato conferma la decisione sottolineando che il requisito esperienziale deve essere interpretato secondo una visione logico-sistematica e funzionale allo scopo dell’appalto. In quest’ottica, le progettazioni di impianti elettrici e meccanici al servizio di strutture sanitarie sono correttamente computabili nella categoria edilizia richiesta, data l’integrazione necessaria tra opere civili e impiantistiche nella progettazione ospedaliera. La decisione evidenzia come il principio del risultato guidi l’azione amministrativa verso il miglior affidamento possibile, permettendo di valorizzare esperienze affini che garantiscano l’affidabilità dell’operatore.
Consiglio di Stato 4484/2026
La stazione appaltante indice una procedura di gara per l’affidamento del servizio di ottimizzazione e recupero fiscale e ALFA, seconda graduata lamenta un’erronea attribuzione del punteggio e presunte irregolarità nell’utilizzo del Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico nelle verifiche relative all’aggiudicataria BETA, ma il TAR Toscana, nella sentenza 1856/2025, respinge il ricorso ritenendo che le valutazioni della commissione costituiscano espressione di una discrezionalità tecnica non sindacabile nel merito, in assenza di macroscopici vizi di illogicità, e che le procedure di verifica dei requisiti siano state condotte nel rispetto dei principi di semplificazione e proporzionalità.
Ora il Consiglio di Stato conferma la decisione ribadendo che il giudice amministrativo non può sostituire il proprio giudizio a quello della commissione qualora le valutazioni di quest’ultima restino entro il limite della ragionevole opinabilità e che, il mancato utilizzo o l’errata implementazione dei dati nel sistema informatico non determina un effetto espulsivo automatico. Tali disallineamenti sono qualificati come irregolarità formali emendabili attraverso l’interlocuzione procedimentale, poiché il sistema telematico funge da strumento di semplificazione e non da sanzione, restando prevalente la sostanza dell’effettivo possesso dei requisiti di partecipazione.
Consiglio di Stato 4508/2026
La stazione appaltante indice una procedura di gara per l’affidamento della fornitura e posa in opera di un nuovo nastro trasportatore per sciatori e ALFA sostiene che l’offerta presentata dall’aggiudicataria BETA configuri un’ipotesi di aliud pro alio per difformità rispetto alle specifiche tecniche minime previste dal capitolato speciale ma il TAR Piemonte, nella sentenza 386/2026, respinge il ricorso, osservando come le disposizioni del capitolato non permettevano di qualificare i requisiti contestati come essenziali e affermando che la stazione appaltante può legittimamente applicare il principio di equivalenza, valutando la rispondenza sostanziale e funzionale dei prodotti offerti rispetto ai bisogni dell’amministrazione. Viene inoltre precisato che tale valutazione può avvenire in forma implicita, qualora la documentazione tecnica prodotta consenta di desumere la conformità del bene alle esigenze della gara. Ora il Consiglio di Stato conferma la decisione affermando che le specifiche tecniche indicate nel capitolato hanno natura indicativa, lasciando agli operatori la libertà di progettare soluzioni tecniche sicure e funzionali, purché rispondenti alle normative di settore. Il Collegio ribadisce che l’equivalenza mira a garantire la massima partecipazione e la concorrenza, evitando che requisiti troppo stringenti o modellati su singoli prodotti limitino irragionevolmente la platea dei concorrenti e che il limite all’operatività di tale principio si ravvisa esclusivamente quando il bene offerto non rispetta le caratteristiche funzionali minime, divenendo un prodotto radicalmente diverso da quello richiesto.
Consiglio di Stato 4579/2026
La stazione appaltante indice una procedura di gara per lavori di restauro e rifunzionalizzazione di un immobile ma ALFA contesta che l’aggiudicataria BETA ha dichiarato espressamente nel documento di gara di non voler ricorrere al subappalto, pur non possedendo in proprio la necessaria attestazione per tali lavorazioni ma il TAR Lazio, nella sentenza 1952/2026, respinge il ricorso ritenendo che l’omessa indicazione del subappalto necessario costituisce un errore soccorribile, ritenendo provata la preesistenza della volontà di subappaltare tramite una firma digitale apposta prima della presentazione dell’offerta.
Ora il Consiglio di Stato ribalta la decisione chiarendo che il soccorso istruttorio non può essere utilizzato per modificare una proposta negoziale o per sopperire alla mancata dichiarazione del subappalto cosiddetto necessario. Quando un operatore dichiara esplicitamente di non voler subappaltare, la stazione appaltante non può ipotizzare l’esistenza di un refuso, né può consentire integrazioni postume e la mancanza del requisito di qualificazione al momento della domanda determina l’esclusione, poiché l’amministrazione non deve attivare soccorsi manipolativi su dichiarazioni univoche.
Consiglio di Stato 4580/2026
La stazione appaltante indice una procedura di gara per l’affidamento di un appalto integrato concernente la progettazione esecutiva e i lavori di ristrutturazione e adeguamento di uno stadio e ALFA contesta la possibilità concessa all’aggiudicataria BETA di integrare, in corso di gara, l’assetto operativo del gruppo di progettazione con riferimento a prestazioni considerate dalla ricorrente come essenziali. Viene inoltre contestata la veridicità delle certificazioni prodotte per dimostrare il possesso dei requisiti speciali, sostenendo che alcuni servizi svolti in passato non siano realmente riconducibili alle categorie richieste dal bando.
Il TAR Lecce, nella sentenza 106/2026, respinge il ricorso ritenendo che l’omessa indicazione della categoria contestata non riguarda prestazioni essenziali e immediate, ma opere meramente eventuali e complementari, rendendo la lacuna emendabile senza alterare l’offerta e dichiarando corretto l’affidamento dell’aggiudicataria su certificazioni pubbliche valide al momento della partecipazione e ora il Consiglio di Stato conferma la decisione chiarendo che il soccorso istruttorio è pienamente legittimo quando serve a chiarire aspetti operativi di prestazioni opzionali che non incidono sul nucleo dell’offerta tecnica ed economica e che il principio di continuità nel possesso dei requisiti permette di dimostrare il possesso sostanziale di una capacità tecnica preesistente anche attraverso documentazione integrativa, qualora le dichiarazioni iniziali siano supportate da certificati pubblici all’epoca validi.
