La giurisprudenza del Consiglio di Stato dal 18 al 22 maggio 2026
Nella terza settimana di maggio 2026 il Consiglio di Stato ha pubblicato 5 sentenze in tema di contrattualistica pubblica nella vigenza del D. Lgs. 36/2023:
- Sentenza 4070/2026 in tema di requisiti tecnici minimi;
- Sentenza 4071/2026 in tema di termini impugnazione e finanza di progetto;
- Sentenza 4088/2026 in tema di gravi illeciti professionali;
- Sentenza 4090/2026 in tema di accesso agli atti;
- Sentenza 4105/2026 in tema di accesso agli atti e termini di impugnazione;
Consiglio di Stato 4070/2026
ALFA contesta la sua esclusione da una procedura di gara per l’affidamento della gestione triennale del servizio di asilo nido d’infanzia a causa della violazione del rapporto numerico minimo tra educatori e bambini, elemento essenziale per la corretta organizzazione delle sezioni in base alle fasce d’età dei minori frequentanti, sostenendo che la propria relazione tecnica contenesse un formale e complessivo impegno a rispettare gli standard richiesti e che comunque il soccorso istruttorio avrebbe permesso di superare le perplessità degli esaminatori senza alterare la sostanza dell’offerta. Il TAR Trento, nella sentenza 186/2025, respinge il ricorso ritenendo il rapporto numerico tra personale educativo e bambini un requisito minimo e insostituibile di partecipazione ed escludendo l’applicabilità del soccorso istruttorio, in quanto l’intervento non si sarebbe limitato a una mera chiarificazione, ma avrebbe integrato una modifica inammissibile dell’offerta e ora il Consiglio di Stato conferma la decisione ribadendo che il soccorso procedimentale non può essere invocato per sanare un’offerta carente nei suoi requisiti minimi inderogabili, come nel caso in oggetto, poiché l’ammissibilità di modifiche successive violerebbe il principio della parità di trattamento tra i concorrenti.
Consiglio di Stato 4071/2026
La STAZIONE APPALTANTE indice una procedura di gara per l’affidamento in concessione della gestione di un porto turistico, avviata mediante lo strumento della finanza di progetto. ALFA, un’associazione per la tutela del territorio e un privato cittadino, contestano la legittimità della procedura evidenziando una presunta incertezza sull’oggetto dell’affidamento dovuta a difformità tra lo stato reale dei luoghi e il progetto di fattibilità, nonché l’incompatibilità del modello di partenariato pubblico-privato utilizzato con i principi del diritto dell’Unione Europea. Ulteriori doglianze riguardano l’omessa specificazione dei criteri ambientali minimi e l’imposizione di oneri economici ritenuti eccessivi, come l’accollo dei debiti del Comune verso il precedente gestore. La STAZIONE APPALTANTE eccepisce l’irricevibilità del ricorso per tardività.
Il TAR Liguria, nella sentenza 1291/2025, accoglie tale eccezione, rilevando che la fase della procedura successiva alla dichiarazione di pubblico interesse costituisce una vera e propria gara per la scelta del contraente, soggetta ai termini decadenziali abbreviati previsti per il rito speciale in materia di contratti pubblici, e ora il Consiglio di Stato conferma la sentenza chiarendo che la natura demaniale dei beni oggetto di concessione non muta la qualificazione giuridica della procedura, la quale resta saldamente ancorata alla disciplina del codice dei contratti pubblici in quanto operazione di finanza di progetto. Di conseguenza, l’applicazione del rito speciale con i relativi termini dimezzati è corretta e la tardività della notifica del ricorso di primo grado risulta insuperabile.
Consiglio di Stato 4088/2026
La STAZIONE APPALTANTE indice una procedura di gara per l’affidamento del servizio di pulizia e ALFA contesta la mancata esclusione dell’aggiudicataria BETA a causa della mancata segnalazione di una precedente risoluzione contrattuale per inadempimento, ma il TAR Puglia, nella sentenza 1072/2025, respinge il ricorso. Ora il Consiglio di Stato riforma la decisione di primo grado osservando che, sebbene non operi un automatismo espulsivo per il solo scostamento dalle tabelle ministeriali, l’aggiudicataria ha l’obbligo di giustificare l’offerta sulla base dei costi reali al momento della verifica. Poiché il rinnovo del contratto collettivo di settore è intervenuto prima del sub-procedimento di anomalia, l’operatore doveva dimostrare la sostenibilità dei nuovi e maggiori oneri salariali, che non possono essere rinviati a una successiva rinegoziazione contrattuale. Viene invece confermata la legittimità della valutazione di non gravità dell’illecito professionale, rientrando tale giudizio nell’ampia discrezionalità della stazione appaltante, ispirata al principio della fiducia. Di conseguenza, l’amministrazione deve procedere a una nuova valutazione della serietà dell’offerta economica alla luce dei parametri retributivi aggiornati e della effettiva fruibilità dei benefici contributivi dichiarati.
Consiglio di Stato 4090/2026
ALFA fa istanza di accesso agli atti in una procedura di gara chiedendo l’esibizione integrale della relazione tecnica e delle giustificazioni presentate dall’aggiudicataria BETA, atti che la stazione appaltante rende disponibili solo in formato parzialmente oscurato, richiamando le istanze di riservatezza formulate in sede di offerta e così ALFA lamenta la lesione del suo diritto alla difesa e il TAR Emilia Romagna, nella sentenza 628/2026, accoglie il ricorso, ritenendo la decisione priva di una motivazione adeguata, ma ora il Consiglio di Stato ribalta l’esito del giudizio affermando che, una volta che la stazione appaltante ha operato una selezione specifica delle parti da oscurare sulla base di comprovate ragioni di riservatezza fornite dall’offerente, spetta alla parte che richiede l’accesso l’onere di dimostrare l’indispensabilità di quelle specifiche informazioni per la propria difesa in giudizio. Nel caso di specie, la ricorrente non aveva allegato elementi concreti per spiegare perché gli oscuramenti, già circoscritti dall’amministrazione, impedivano l’esercizio del diritto di difesa.
Consiglio di Stato 4105/2026
ALFA impugna gli esiti di una procedura e le modalità di ostensione della documentazione tecnica, contestando l’oscuramento di alcune parti delle offerte dei concorrenti per inadeguatezza della motivazione circa la sussistenza di segreti tecnici o commerciali a supporto della sottrazione alla piena consultazione, ma il TAR Lombardia, ordinanza 864/2026, ritiene inapplicabile al caso di specie lo speciale rito processuale super-accelerato previsto per le controversie sull’accesso perché tale rito ha carattere eccezionale e può trovare applicazione solo in presenza di determinazioni esplicite sulle richieste di oscuramento. Nel caso specifico, il TAR interpreta la trasmissione della documentazione già oscurata non come una decisione implicita, bensì come un mero comportamento omissivo o un’inerzia che non abilita l’utilizzo della corsia processuale abbreviata, fissando quindi la prosecuzione del giudizio secondo le forme ordinarie.
Ora il Consiglio di Stato ribalta la decisione chiarendo che, sebbene il rito speciale sia di stretta interpretazione, occorre distinguere tra la totale inerzia della pubblica amministrazione e l’adozione di una decisione che, seppur sintetica o viziata sotto il profilo motivazionale, sia chiaramente esistente. Nel caso in esame, emerge dai verbali di gara che la stazione appaltante aveva espressamente preso in carico le istanze di oscuramento, riconoscendone la fondatezza e provvedendo di conseguenza a occultare le parti delle offerte contenenti segreti industriali. Questa manifestazione di volontà costituisce una decisione esplicita che attiva i rigorosi termini processuali previsti dalla normativa vigente, e la circostanza che tale decisione possa risultare lacunosa non ne esclude la configurabilità giuridica né impedisce il decorso del termine accelerato per l’impugnazione. Poiché il ricorso di primo grado è stato depositato oltre la scadenza del termine perentorio calcolato dalla comunicazione dell’aggiudicazione e delle relative decisioni di oscuramento, il Consiglio di Stato dichiara l’irricevibilità dell’impugnazione originaria per tardività.
