La giurisprudenza del Consiglio di Stato dal 27 al 30 aprile 2026
Nell’ultima settimana di aprile 2026 il Consiglio di Stato ha pubblicato 10 sentenze in tema di contrattualistica pubblica nella vigenza del D. Lgs. 36/2023:
- Sentenza 3253/2026 in tema di interpretazione del disciplinare;
- Sentenza 3254/2026 in tema di clausole escludenti e requisiti dei RTI;
- Sentenza 3256/2026 in tema di figure professionali;
- Sentenza 3277/2026 in tema di valutazione tecnica;
- Sentenza 3278/2026 in tema di valore dell’appalto;
- Sentenza 3281/2026 in tema di requisiti tecnici;
- Sentenza 3343/2026 in tema di equivalenza del prodotto offerto;
- Sentenza 3376/2026 in tema di limiti al ribasso;
- Sentenza 3381/2026 in tema di gravi illeciti professionali;
- Sentenza 3382/2026 in tema di piattaforma telematica;
Consiglio di Stato 3253/2026
La STAZIONE APPALTANTE indice una procedura di gara per la stipulazione di un accordo quadro finalizzato alla fornitura di sistemi di automonitoraggio della glicemia e introduce una duplice modalità di approvvigionamento dei dispositivi medici. Se per i nuovi pazienti la scelta ricade prioritariamente sul primo concorrente classificato in graduatoria, per i soggetti già in trattamento è consentita la prosecuzione dell’uso del vecchio modello ovvero, qualora sia necessaria la sostituzione, il passaggio a sistemi aggiudicati al minor costo. ALFA, terza classificata contesta un andamento anomalo degli ordini, evidenziando come l’amministrazione non stia rispettando l’obbligo di sostituzione dei vecchi apparecchi mediante il ricorso ai dispositivi più economici ma questa respinge la contestazione affermando che le regole di gara non imponevano alcuna preferenza legata al prezzo più basso, ma valorizzavano sempre il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa che premiava la prima graduata. Il TAR Toscana, nella sentenza 507/2025, accoglie il ricorso, evidenziando che le clausole del disciplinare imponevano in modo inequivocabile l’utilizzo del criterio del minor costo per la sostituzione dei vecchi misuratori e ora il Consiglio di Stato conferma la decisione ribadendo che nell’interpretazione della disciplina di gara assume un valore assolutamente preminente il criterio letterale e quindi l’amministrazione non poteva piegare il chiaro tenore delle disposizioni a fini integrativi o correttivi.
Consiglio di Stato 3254/2026
La STAZIONE APPALTANTE indice una procedura di gara per l’affidamento del servizio di disinfestazione ed esclude il RTI ALFA a causa della mancanza dell’iscrizione a una specifica fascia di classificazione del volume di affari per le attività di pulizia e sanificazione da parte di alcune imprese del RTI, riscontrando inoltre la mancata corrispondenza tra le quote dei requisiti possedute e le percentuali di esecuzione dichiarate. ALFA impugna la decisione sostenendo che il requisito rientrava tra quelli di carattere economico-finanziario il cui possesso andava verificato con riferimento al raggruppamento nel suo complesso e non in capo ai singoli raggruppati.
Il TAR Campania, nella sentenza 1176/2025, respinge il ricorso, ritenendo tardiva la contestazione della clausola del bando, in quanto immediatamente escludente e ora il Consiglio di Stato conferma la decisione ma ne modifica la motivazione. I giudici d’appello chiariscono che la pronuncia di inammissibilità per tardività del ricorso non era corretta, poiché di fronte alla dedotta nullità di una clausola escludente non sussiste l’onere di immediata impugnazione del bando. L’impresa conserva infatti lo specifico onere di impugnare nei termini ordinari gli atti successivi, come l’esclusione, che fanno applicazione della clausola nulla. Nel merito il Consiglio di Stato giudica la clausola del disciplinare non affetta da nullità e quindi ritiene legittima l’esclusione poiché il parametro economico legato alla fascia di iscrizione non rileva come indice di solidità finanziaria, ma come dimostrazione della specifica idoneità professionale a svolgere l’attività oggetto dell’appalto. Tale idoneità professionale qualifica l’operatore nella sua unitarietà e deve essere posseduta individualmente da ciascuna impresa raggruppata in relazione alla prestazione che si impegna a realizzare.
Consiglio di Stato 3256/2026
La STAZIONE APPALTANTE indice una procedura di gara per l’affidamento di un servizio di ristorazione a ridotto impatto ambientale e di gestione del bar e ALFA, seconda graduata lamenta la mancata attribuzione del punteggio premiale destinato a chi garantisce la presenza in sede di un nutrizionista o dietologo con esperienza almeno quinquennale a fronte della presentazione di quel tipo di figura. Il TAR Lazio, nella sentenza 13620/2025, accoglie il ricorso ritenendo che la figura del dietista non costituisce una categoria a sé stante nell’ordinamento e ora il Consiglio di Stato conferma la decisione accogliendo una nozione ampia riferibile a qualsiasi professionista abilitato a occuparsi di nutrizione e alimentazione umana e chiarendo che l’iscrizione del professionista proposto dalla ricorrente al relativo ordine delle professioni sanitarie garantisce il possesso di specifiche competenze adeguate alle necessità del servizio.
Consiglio di Stato 3277/2026
ALFA contesta l’aggiudicazione di una procedura di gara per l’affidamento del servizio di vigilanza armata e controllo accessi, a causa delle dichiarazioni del tutto inverosimili in merito alle risorse umane complessivamente offerte ma il TAR Lazio, nella sentenza 20436/2025, respinge il ricorso rilevando che la commissione giudicatrice non dispone della facoltà di ridurre d’ufficio il dato numerico dichiarato dal concorrente, la cui effettiva rispondenza e il cui impiego devono essere verificati solo nella successiva fase esecutiva del contratto. Ora il Consiglio di Stato conferma la decisione, ribadendo che la valutazione delle offerte tecniche è espressione di un’ampia discrezionalità della commissione e che nel caso di specie le risorse indicate dall’aggiudicatario non potevano ritenersi inverosimili.
Consiglio di Stato 3278/2026
La STAZIONE APPALTANTE indice una procedura di gara per l’affidamento dei lavori di messa in sicurezza di strade e il RTI ALFA insorge contestando l’ammissione dell’aggiudicataria BETA asseritamente carente dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi rispetto all’importo totale dei lavori, assumendo che la legge di gara imponeva di possedere la qualificazione calcolata sul valore globale stimato, comprensivo dell’opzione del quinto d’obbligo. Il TAR Abruzzo, nella sentenza 213/2026, respinge il ricorso ritenendo che il valore del quinto d’obbligo non debba essere computato ai fini della qualificazione ma ora il Consiglio di Stato ribalta radicalmente la decisione chiarendo che la definizione dei requisiti di qualificazione deve essere necessariamente operata sul valore stimato dell’appalto, calcolato sulla base del valore massimo complessivamente pagabile, il quale deve includere tutte le opzioni previste negli atti di gara, ivi compreso il quinto d’obbligo, poiché tale facoltà assume la natura di una vera e propria opzione contrattuale.
Consiglio di Stato 3281/2026
ALFA contesta l’aggiudicazione di una procedura di gara per l’affidamento del servizio di refezione scolastica perché BETA ha ottenuto un punteggio premiale decisivo grazie all’offerta di un centro di cottura di emergenza di cui, tuttavia, non possiede la piena disponibilità per l’intero periodo contrattuale, configurando così un’offerta tecnica non rispondente alla legge di gara e basata su una miglioria irrealizzabile. Il TAR Campania, nella sentenza 8065/2025, respinge il ricorso ritenendo che la disponibilità del centro di cottura emergenziale non costituisca un requisito di partecipazione, bensì un mero requisito di esecuzione. Di conseguenza, la sua sussistenza rileva esclusivamente ai fini dell’attribuzione del punteggio premiale nella fase di valutazione delle offerte, senza che l’eventuale restituzione del sito nel corso del rapporto pregiudichi la legittimità della partecipazione. Ora il Consiglio di Stato conferma la decisione precisando i confini tra i requisiti di ammissione e le condizioni di esecuzione. I requisiti di esecuzione pur potendo essere valorizzati dalla legge di gara come elementi dell’offerta tecnica utili all’attribuzione di un punteggio premiale, non determinano l’esclusione dell’offerta in caso di mancato possesso. Inoltre una limitazione temporale del centro di emergenza poteva al massimo comportare una riduzione proporzionale del punteggio tecnico, la quale, nel caso di specie, non risultava comunque idonea a ribaltare l’esito della graduatoria finale.
Consiglio di Stato 3343/2026
La STAZIONE APPALTANTE indice una procedura di gara per la fornitura di dispositivi di accesso venoso e ALFA chiede l’annullamento dell’aggiudicazione disposta a favore di BETA a causa della presunta non conformità tecnica del prodotto offerto rispetto a quanto previsto dal capitolato il quale chiedeva una colla vascolare destinata in modo specifico alla sigillatura del sito di inserzione dei cateteri, e non una destinazione alla generica chiusura di ferite chirurgiche. Oltre al difetto di conformità, l’impugnazione evidenzia la mancanza di una espressa dichiarazione di equivalenza da parte dell’aggiudicataria.
Il TAR Lazio, nella sentenza 20329/2025, respinge il ricorso, osservando che le istruzioni d’uso non costituiscono l’unico documento vincolante per valutare le caratteristiche del bene. Esse vanno esaminate insieme alla scheda tecnica e alla relazione tecnica, le quali dimostrano chiaramente la conformità e la destinazione d’uso del prodotto offerto. Inoltre, il tribunale esclude la necessità della dichiarazione di equivalenza funzionale, ravvisando nel caso specifico una sostanziale identità del prodotto rispetto alle richieste della stazione appaltante e non un’ipotesi di equivalenza.
Ora il Consiglio di Stato conferma la sentenza affermando che l’impianto del ricorso si basa su una sovrapposizione errata tra l’offerta di un prodotto completamente diverso e il principio di equivalenza, categorie non applicabili alla fattispecie. La pretesa difformità del bene offerto risulta priva di elementi di prova scientifica e si fonda su una lettura parziale della documentazione. L’oggetto della proposta negoziale vincolante deve essere valutato sulla base della scheda tecnica e della relazione descrittiva, documenti richiesti dalla legge di gara a pena di esclusione, e non sulle istruzioni d’uso. Dalla relazione tecnica depositata emerge in modo inequivocabile che l’adesivo tissutale dell’aggiudicataria risponde efficacemente alle esigenze della stazione appaltante circa la sigillatura del sito di inserzione dei cateteri.
Consiglio di Stato 3376/2026
La STAZIONE APPALTANTE indice una procedura di gara per l’affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato e, all’esito della valutazione delle offerte tecniche, quattro operatori economici ottengono un punteggio identico per cui la STAZIONE APPALTANTE procede all’assegnazione dei lotti mediante sorteggio. ALFA, risultata aggiudicataria dell’ultimo lotto, contesta la legittimità di una clausola del disciplinare di gara che impone un limite minimo e massimo al ribasso sul margine d’agenzia orario, cosa che avrebbe limitato ingiustificatamente la libertà degli operatori economici di formulare un’offerta economica competitiva basata sulle proprie capacità organizzative, paralizzando il confronto concorrenziale. In aggiunta, vengono contestati l’operato della commissione giudicatrice in merito all’attribuzione di punteggi tecnici identici e il ricorso al sorteggio.
Il TAR Piemonte, nella sentenza 1369/2025, accoglie il ricorso giudicando la clausola lesiva della libertà di impresa e della concorrenza sul prezzo, ma ora il Consiglio di Stato ribalta la decisione riconoscendo la piena legittimità della clausola che fissa un tetto massimo e minimo al ribasso. Tale scelta discrezionale della stazione appaltante risulta coerente con la moderna funzione dei contratti pubblici, intesi anche come strumenti per il perseguimento di politiche sociali e di tutela del lavoro. Limitare la concorrenza sul margine di agenzia risponde infatti alla ragionevole esigenza di evitare che una sottostima della commissione spettante all’operatore economico finisca per compromettere il costo della prestazione lavorativa, a vantaggio di una maggiore tutela dei lavoratori.
Consiglio di Stato 3381/2026
La STAZIONE APPALTANTE indice una procedura di gara per l’affidamento del servizio di noleggio e manutenzione di dispositivi di rilevamento della velocità e il supporto alla gestione delle sanzioni e, dopo due provvedimenti di esclusione annullati in sede giurisdizionale, esclude per la terza volta ALFA per gravi illeciti professionali, a causa della pendenza di un’indagine penale a carico dell’allora amministratore di ALFA, legata a presunte irregolarità nell’approvazione ministeriale delle apparecchiature commercializzate dall’operatore economico. ALFA contesta che la STAZIONE APPALTANTE non avrebbe tenuto in considerazione il sopravvenuto dissequestro dei dispositivi da parte del giudice del riesame, e le tempestive misure di ravvedimento operoso adottate attraverso la revoca dell’amministratore coinvolto e il rinnovo dell’organo di gestione.
Il TAR Campania, nella sentenza 6672/2025, respinge il ricorso ritenendo configurabile l’illecito professionale grave sulla base del provvedimento di sequestro delle apparecchiature, negando la rilevanza delle misure di ravvedimento operoso, non in grado di retroagire al momento della gara, a tutela della parità di trattamento tra i concorrenti. Ora il Consiglio di Stato riforma la sentenza chiarendo che, sebbene la stazione appaltante possa legittimamente valutare la sussistenza di un grave illecito professionale anche a fronte di un successivo dissequestro della strumentazione, essa compie un errore determinante nel ritenere irrilevanti le misure di ravvedimento. Il Consiglio di Stato sancisce che le misure correttive adottate dall’operatore economico non operano solo per il futuro, ma devono essere obbligatoriamente valutate dall’amministrazione anche nell’ambito della procedura di gara in corso.
Consiglio di Stato 3382/2026
La STAZIONE APPALTANTE indice una procedura di gara per l’affidamento di servizi assicurativi e, in sede di apertura delle offerte, il seggio di gara riscontra l’assenza e la mancata visibilità a sistema dell’offerta economica presentata da BETA partecipante in forma di coassicurazione. Le verifiche svolte presso il gestore della piattaforma informatica rivelano che BETA non ha completato l’invio dell’offerta poiché non ha attivato la funzione di conferma, bloccata a causa del mancato caricamento di alcuni file richiesti come obbligatori dalla stazione appaltante. Ciononostante, a seguito di un intervento tecnico volto a recuperare e rendere visibili i file, la stazione appaltante procede comunque all’esame e alla successiva aggiudicazione della commessa in favore della coassicurazione. ALFA impugna quindi gli esiti della gara lamentando l’illegittimità di una simile regolarizzazione, che si traduce in un soccorso istruttorio del tutto illegittimo poiché volto a sanare l’assenza di un elemento essenziale dell’offerta oltre i termini consentiti.
Il TAR Campania, nella sentenza 7864/2025, accoglie il ricorso confermando l’insanabilità della mancata presentazione dell’offerta economica, e ora il Consiglio di Stato conferma la decisione rilevando che l’omesso completamento delle operazioni di presentazione dell’offerta entro i termini stabiliti era imputabile alla condotta della concorrente e non a un malfunzionamento patologico della piattaforma informatica. La scelta di stabilire spazi di caricamento obbligatori costituisce una regola valida per tutti i partecipanti e pienamente accettata con l’accesso al sistema e quindi trova piena applicazione il canone dell’autoresponsabilità, secondo cui ciascun concorrente sopporta le conseguenze degli errori commessi e deve dominare le variabili tecniche della digitalizzazione. La totale assenza dell’offerta economica non può essere oggetto di soccorso istruttorio o di chiarimenti, in quanto si violerebbe la par condicio e il divieto di modifica dell’offerta dopo la scadenza dei termini.
