La giurisprudenza del Consiglio di Stato dal 13 al 17 aprile 2026
Nella seconda settimana di aprile 2026 il Consiglio di Stato ha pubblicato 11 sentenze in tema di contrattualistica pubblica nella vigenza del D. Lgs. 36/2023:
- Sentenza 2969/2026 in tema di contratti analoghi;
- Sentenza 2980/2026 in tema di illeciti professionali, avvalimento premiale e segretezza dell’offerta;
- Sentenza 2982/2026 in tema di requisiti di esecuzione e di conflitto di interessi;
- Sentenza 3008/2026 in tema di costi della manodopera;
- Sentenza 3015/2026 in tema di requisiti tecnici;
- Sentenza 3048/2026 in tema di offerta economica;
- Sentenza 3050/2026 in tema di ;stipula del contratto e di revoca;
- Sentenza 3052/2026 in tema di requisiti di esecuzione;
- Sentenza 3053/2026 in tema di DGUE e subappalto;
- Sentenza 3058/2026 in tema di errore materiale e calcolo del punteggio economico;
- Sentenza 3059/2026 in tema di requisiti professionali;
Consiglio di Stato 2969/2026
La STAZIONE APPALTANTE indice una procedura di gara per la progettazione di un polo ospedaliero e il RTI ALFA, secondo classificato contesta l’aggiudicazione disposta in favore del RTI BETA per carenza del requisito relativo a servizi analoghi, e il TAR Trento, nella sentenza 115/2025, accoglie il ricorso escludendo la possibilità di valorizzare certificazioni che non presentino una perfetta identità terminologica con l’incarico richiesto. Ora il Consiglio di Stato ribalta la decisione affermando che la formulazione del disciplinare, essendo generica, non autorizzava esegesi restrittive volte a escludere esperienze analoghe o sostanzialmente equivalenti. La decisione pone l’accento sulla centralità dei principi del risultato e del favore verso la massima partecipazione, i quali impongono di privilegiare l’effettività delle prestazioni svolte rispetto a formalismi terminologici, specie in contesti internazionali dove la nomenclatura dei servizi può differire da quella interna.
Consiglio di Stato 2980/2026
ALFA impugna l’aggiudicazione di una procedura di gara avente ad oggetto complessi interventi di impermeabilizzazione e consolidamento strutturale di opere idriche, lamentando una serie di vizi. Il TAR Piemonte, nella sentenza 741/2025, respinge le doglianze e ora il Consiglio di Stato conferma la decisione affermando che l’ammissione di un concorrente non richiede una motivazione analitica sulla rilevanza di precedenti illeciti professionali, qualora questi siano ritenuti non incidenti sull’affidabilità dell’impresa. Sotto il profilo dei requisiti premiali, la sentenza riconosce la piena validità dell’avvalimento interno al RTI per le certificazioni di qualità, purché l’impresa ausiliaria ne possieda in misura sovrabbondante rispetto alle necessità operative. In merito alla pretesa violazione della segretezza dell’offerta, il Consiglio di Stato precisa che il divieto di commistione tra elementi tecnici ed economici non opera in modo assoluto: la presenza di dati economici isolati o marginali nell’offerta tecnica non comporta l’esclusione, a meno che non sia dimostrata la loro concreta capacità di influenzare l’imparzialità del seggio di gara o di permettere la ricostruzione integrale dell’offerta economica.
Consiglio di Stato 2982/2026
La STAZIONE APPALTANTE indice una procedura di gara per l’affidamento di servizi di contrasto alla povertà finanziati dal PNRR, ed esclude per l’incongruità dell’offerta economica ALFA che lamenta in primo luogo, la violazione del contraddittorio nel sub-procedimento di verifica dell’anomalia, avvenuta a suo dire tramite un provvedimento a sorpresa adottato senza un effettivo confronto tecnico, e in seconda battuta, un conflitto di interessi in capo al RUP e la carenza dell’offerta tecnica della aggiudicataria BETA, rea di non aver indicato nominativamente le figure professionali impiegate. Il TAR Lecce, nella sentenza 1624/2025 accoglie il ricorso e annulla sia l’esclusione di ALFA per difetto di contraddittorio, sia l’aggiudicazione in favore di BETA per la mancata indicazione dei singoli professionisti dello staff.
Ora il Consiglio di Stato ribalta gli esiti del giudizio con un’analisi focalizzata sulla distinzione tra requisiti di partecipazione e requisiti di esecuzione. I giudici d’appello chiariscono che l’indicazione nominativa dei componenti dell’équipe multidisciplinare non costituisce un elemento necessario in fase di offerta, ma un impegno che l’operatore assume per la fase esecutiva del contratto, rendendo dunque legittima l’offerta che ne indichi solo le tipologie e le qualifiche professionali. Per quanto concerne il presunto conflitto di interessi del RUP il Consiglio di Stato ne esclude la sussistenza rilevando l’assenza di una grave inimicizia reciproca o di interessi economici personali idonei a minacciare l’imparzialità dell’azione amministrativa. In conclusione i giudici di, Palazzo Spada confermano definitivamente l’aggiudicazione in favore di BETA.
Consiglio di Stato 3008/2026
La STAZIONE APPALTANTE indice una procedura di gara per la fornitura di sistemi infusionali in regime di full-service e la aggiudica a BETA che indica, nella propria offerta economica, costi della manodopera drasticamente inferiori rispetto a quelli stimati dalla stazione appaltante nella documentazione di gara. ALFA impugna il provvedimento evidenziando che BETA aveva operato un abbattimento dei suddetti costi superiore al novanta per cento, configurando un’offerta economica non solo contraria alle regole del bando, ma anche potenzialmente inidonea a garantire i minimi salariali.
Il TAR Lazio, nella sentenza 16369/2025, accoglie il ricorso, ritenendo che la condotta di BETA integri una modifica strutturale e postuma dell’offerta e che l’indicazione separata dei costi della manodopera risponde a una tutela rafforzata dei lavoratori e non permette all’operatore di nascondere voci di spesa essenziali all’interno delle spese generali per poi “riesumarle” in fase di verifica. Ora il Consiglio di Stato conferma la decisione chiarendo che, in presenza di una fornitura comprensiva di posa in opera e manutenzione, l’obbligo di indicare separatamente gli oneri della manodopera è inderogabile e che, sebbene la giurisprudenza abbia mostrato flessibilità per costi accessori o marginali, non è consentito giustificare ex post la copertura della quasi totalità della manodopera attraverso le spese generali. L’offerta che dichiara una cifra irrisoria rispetto ai parametri del bando risulta quindi inammissibile, poiché il tentativo di riallocare i costi in una fase successiva pregiudica la serietà dell’offerta originale e altera definitivamente il confronto concorrenziale.
Consiglio di Stato 3015/2026
La STAZIONE APPALTANTE indice una procedura di gara per la fornitura di maschere di ventilazione e ALFA lamenta la mancata conformità del prodotto offerto dall’aggiudicataria BETA rispetto alle specifiche tecniche del capitolato nonché la carenza della certificazione CE e l’incertezza sull’identità del fabbricante del dispositivo, che risulterebbe diverso da quello indicato nell’offerta. Il TAR Campania, nella sentenza 7786/2025, respinge il ricorso, ritenendo che la maschera offerta dalla controinteressata risponde pienamente alle prescrizioni di gara e, quanto alla certificazione CE, rileva che il principio di tassatività delle cause di esclusione impedisce l’espulsione del concorrente in assenza di una specifica previsione della lex specialis. Ora il Consiglio di Stato conferma la decisione chiarendo che l’espressione “cuffia non gonfiabile” va letta in senso funzionale, e che la stazione appaltante intendeva solo richiedere un prodotto che non necessita di manovre esterne di gonfiaggio, preservando il principio del favor partecipationis. I giudici di Palazzo Spada rigettano anche i motivi inerenti alla certificazione CE, dando atto dell’estensione della validità del certificato in conformità ai regolamenti europei.
Consiglio di Stato 3048/2026
La STAZIONE APPALTANTE indice una procedura di gara per l’affidamento del servizio di accertamento e riscossione coattiva delle entrate comunali, ed esclude ALFA, gestore uscente, contestando l’attendibilità dei costi del personale e la stima dei volumi di credito da lavorare, ritenendo che il margine di guadagno ipotizzato sia irrealistico e basato su dati storici non applicabili alla nuova gestione. ALFA contesta il provvedimento sostenendo che l’aggio contrattuale non rappresentava l’unica voce di ricavo e che i calcoli della STAZIONE APPALTANTE fossero errati.
Il TAR Campania, nella sentenza 3057/2025, respinge il ricorso ma ora il Consiglio di Stato ribalta la decisione rilevando che il giudizio di anomalia si fondava su presunzioni non dimostrate e su un calcolo dei ricavi eccessivamente rigido, che non teneva conto dei dati reali di riscossione forniti dall’impresa, mentre l’offerta evidenziava profili di attendibilità e serietà, poiché il ribasso proposto era parametrato a un volume di incassi plausibile e persino prudenziale rispetto alle stime.
Consiglio di Stato 3050/2026
La STAZIONE APPALTANTE indice una procedura di gara per la stipula di un accordo quadro per lavori di ripristino della pavimentazione stradale. In seguito all’aggiudicazione definitiva di un lotto, la vincitrice ALFA manifesta forti perplessità circa la reale natura degli interventi richiesti, prevalentemente di modesta entità, diversamente dalla rappresentazione contenuta nei documenti di gara, rifiuta di presentarsi per la consegna anticipata dei lavori e condiziona la firma del contratto a una revisione delle analisi prezzi. La STAZIONE APPALTANTE revoca l’aggiudicazione e ALFA contesta la legittimità del provvedimento, ma il TAR Toscana, nella sentenza 1890/2025, respinge il ricorso confermando che il rifiuto della firma, basato su valutazioni soggettive di convenienza economica, costituisce un inadempimento ingiustificato. Ora il Consiglio di Stato conferma la decisione rilevando che il capitolato definiva in modo inequivocabile la natura indicativa delle quantità e delle tipologie di interventi, specificando espressamente che l’appaltatore non poteva pretendere compensi ulteriori né giustificare il rifiuto alla stipula sulla base di proiezioni di utile puramente soggettive. Il rifiuto di procedere alla consegna anticipata dei lavori, obbligatoria per legge in casi di urgenza, integra pertanto un grave inadempimento che legittima pienamente la STAZIONE APPALTANTE a sciogliersi dal vincolo dell’aggiudicazione.
Consiglio di Stato 3052/2026
ALFA contesta l’aggiudicazione di una procedura di gara per l’affidamento del servizio di housing temporaneo finanziato tramite fondi PNRR, disposta in favore di BETA che avrebbe dovuto essere esclusa per carenza dei requisiti speciali relativi alle figure professionali richieste e inoltre lamenta l’irragionevolezza dei punteggi tecnici attribuiti a BETA. Il TAR Puglia, nella sentenza 1364/2025, respinge le doglianze, rilevando come le contestazioni sull’attribuzione dei punteggi incidevano su valutazioni tecnico-discrezionali della STAZIONE APPALTANTE che non apparivano abnormi o illogiche e che la mancata indicazione nominativa dei professionisti in sede di offerta non costituisce causa di esclusione, ma rientra semmai nei profili esecutivi o valutativi dell’offerta stessa. Ora il Consiglio di Stato conferma la decisione osservando che l’obbligo di garantire la presenza di determinate figure professionali si configura come un impegno che l’operatore assume per la fase esecutiva del contratto, e non come un onere di indicazione nominativa o curriculare a pena di esclusione già in sede di gara. Sotto il profilo della valutazione tecnica, i magistrati di Palazzo Spada ribadiscono l’insindacabilità delle scelte della commissione, salvo i casi di palese irragionevolezza o travisamento dei fatti, che nella specie non sussistono.
Consiglio di Stato 3053/2026
La STAZIONE APPALTANTE indice una procedura di gara per l’affidamento di lavori di riqualificazione ed efficientamento di un centro agroalimentare, finanziati con fondi PNRR il RTI BETA, risultato primo in graduatoria viene invitato a integrare, tramite soccorso istruttorio, le dichiarazioni rese nel DGUE in merito alle categorie di lavorazioni da subappaltare, poiché giudicate inizialmente troppo generiche. ALFA insorge contestando che l’aggiudicataria non avrebbe espresso in modo inequivocabile la volontà di ricorrere al subappalto cosiddetto necessario, rendendo l’integrazione documentale successiva una modifica inammissibile dell’offerta originaria.
Il TAR Campania, nella sentenza 1952/2025, accoglie parzialmente il ricorso, rilevando un’effettiva genericità nelle dichiarazioni iniziali e ritenendo che il deposito dei nuovi documenti avesse mutato radicalmente la portata dell’offerta ma ora il Consiglio di Stato ribalta la decisione affermando che la volontà di ricorrere al subappalto necessario doveva ritenersi implicitamente inclusa nella dichiarazione generale di voler subappaltare le lavorazioni nei limiti consentiti dalla normativa vigente, specialmente in considerazione del fatto che il modello standard utilizzato non consentiva di distinguere tra subappalto facoltativo e necessario e che i chiarimenti forniti dall’operatore in sede di soccorso istruttorio costituivano semplici specificazioni di una volontà già chiaramente espressa e non una modifica dell’offerta.
Consiglio di Stato 3058/2026
La STAZIONE APPALTANTE indice una procedura di gara per l’affidamento del servizio di refezione scolastica, e ALFA contesta l’operato della commissione giudicatrice la quale, nel corso di due sedute successive, aveva modificato i punteggi attribuiti alle offerte economiche, giustificandolo con la correzione di un mero errore materiale, nonché la clausola del bando di gara relativa alle modalità di calcolo del punteggio economico. Il TAR Basilicata, nella sentenza 594/2025, accoglie il ricorso soffermando la propria attenzione sulla formula matematica prevista dalla legge di gara per il calcolo dei punteggi economici, ritenendola illegittima per violazione del principio di proporzionalità e annulla l’aggiudicazione e la clausola del bando, determinando la caducazione dell’intera procedura. Ora il Consiglio di Stato conferma la decisione evidenziando come la formula matematica contenuta nel bando sia intrinsecamente ambigua, cosa dimostrata proprio dalla condotta oscillante della commissione, che ha cercato di emendare il bando con modalità differenti e opposte nelle diverse sedute. In una situazione di tale oscurità non è possibile ricorrere all’istituto dell’errore materiale, che richiederebbe un refuso riconoscibile a colpo d’occhio e un’unica soluzione correttiva obbligata.
Consiglio di Stato 3059/2026
ALFA contesta l’aggiudicazione di una procedura di gara per l’affidamento di un appalto integrato lamentando il difetto dei requisiti di capacità tecnica e professionale in capo a BETA, società incaricata della progettazione, e in particolare l’erroneità delle referenze dichiarate nel DGUE dalla società mandataria del RTI. Il TAR Lombardia, nella sentenza 4148/2025, respinge il ricorso valorizzando la circostanza che anche le attività di riprogettazione o di revisione strutturale possono legittimamente costituire oggetto di certificazione spendibile in gara, non ravvisando profili di falso documentale tali da imporre l’esclusione dell’aggiudicatario. Ora il Consiglio di Stato conferma la decisione chiarendo che l’omissione o la non veridicità delle dichiarazioni non determinano un automatismo espulsivo, a meno che non sia integrata una specifica fattispecie di illecito professionale supportata da dolo specifico volto a influenzare indebitamente il processo decisionale. La nozione di servizi di architettura e ingegneria utilizzata nella legge di gara era sufficientemente ampia da ricomprendere anche le attività di riprogettazione esecutiva e strutturale, le quali risultavano coerenti con le prestazioni effettivamente eseguite e certificate dai committenti.
