La giurisprudenza del Consiglio di Stato dal 16 al 20 marzo 2026

Nella terza settimana di marzo 2026 il Consiglio di Stato ha pubblicato 13 sentenze in tema di contrattualistica pubblica nella vigenza del D. Lgs. 36/2023:

  • Sentenza 2129/2026 in tema di avvalimento premiale;
  • Sentenza 2144/2026 in tema di gravi illeciti professionali;
  • Sentenza 2148/2026 in tema di oscuramento dell’offerta;
  • Sentenza 2210/2026 in tema di requisiti morali nei consorzi stabili;
  • Sentenza 2213/2026 in tema di modifica dell’offerta in sede di anomalia e di avvalimento;
  • Sentenza 2228/2026 in tema di stipula in assenza di provvedimento di aggiudicazione;
  • Sentenza 2332/2026 in tema di gravi illeciti professionali;
  • Sentenza 2340/2026 in tema di garanzia provvisoria e soccorso istruttorio;
  • Sentenza 2343/2026 in tema di verifica dell’anomalia;
  • Sentenza 2356/2026 in tema di requisiti minimi;
  • Sentenza 2358/2026 in tema di requisiti minimi;
  • Sentenza 2359/2026 in tema di clausole escludenti;
  • Sentenza 2368/2026 in tema di costi della manodopera;

 

 

Consiglio di Stato 2129/2026

La STAZIONE APPALTANTE indice una procedura per l’affidamento di lavori di realizzazione di una variante stradale e ALFA lamenta che una mandataria del BETA aggiudicatario avesse dichiarato di possedere certificazioni ambientali e di sicurezza tramite avvalimento, nonostante il disciplinare di gara sembrasse richiedere il possesso diretto dei requisiti in capo a ciascun operatore economico per ottenere il punteggio. Il TAR Veneto, nella sentenza 1833/2025, accoglie il ricorso interpretando restrittivamente il disciplinare di gara che escludeva la possibilità di ricorrere all’avvalimento per i requisiti premiali di natura soggettiva.

Ora il Consiglio di Stato riforma la sentenza del TAR sottolineando come l’ordinamento attuale sia informato ai principi del risultato e della fiducia, i quali impongono una lettura delle clausole di gara volta a favorire la massima partecipazione e il conseguimento dell’obiettivo negoziale e ribadendo che l’avvalimento è un istituto di portata generale, applicabile non solo ai requisiti di partecipazione ma anche a quelli necessari per l’ottenimento di punteggi premiali, salvo che il bando non disponga espressamente in senso contrario con motivazione congrua.

 

Consiglio di Stato 2144/2026

ALFA impugna l’aggiudicazione di una procedura per l’affidamento dei servizi integrati di gestione e manutenzione presso diverse sedi museali a causa della presunta inaffidabilità professionale dell’aggiudicataria BETA, derivante da pregresse risoluzioni contrattuali e inadempimenti e il TAR Campania, nella sentenza 3113/2025, accoglie il ricorso e annulla l’aggiudicazione, rilevando come l’amministrazione non avesse operato un reale scrutinio critico degli episodi contestati, limitandosi a una presa d’atto delle giustificazioni fornite dal concorrente in sede di soccorso istruttorio o di osservazioni procedimentali.

Ora il Consiglio di Stato ribalta la decisione ribadendo che la valutazione sul grave illecito professionale appartiene alla sfera della discrezionalità tecnica dell’amministrazione e che pertanto, se il giudizio di affidabilità è supportato da un’analisi che, pur sintetica, dia conto dell’assenza di un impatto negativo sulla solvibilità e professionalità del concorrente, il giudice non può sostituire la propria valutazione a quella della stazione appaltante.

 

Consiglio di Stato 2148/2026

La STAZIONE APPALTANTE indice una procedura per l’affidamento del servizio di distribuzione di gas naturale e l’aggiudicataria ALFA richiede l’oscuramento di alcune sezioni della propria offerta tecnica, sostenendo la presenza di segreti tecnici e commerciali ma la STAZIONE APPALTANTE respinge l’istanza e ALFA lamenta un’ingiustificata disparità di trattamento con gli altri operatori economici cui l’offerta era stata oscurata, nonché la mancata tutela del proprio patrimonio di conoscenze industriali ma il TAR Trentino-Alto Adige, nella sentenza 21/2026, respinge il ricorso sul rilievo che ALFA non avesse fornito una prova rigorosa e una motivazione sufficientemente specifica circa l’esistenza di effettivi segreti commerciali. Ora il Consiglio di Stato conferma la sentenza ribadendo l’orientamento giurisprudenziale secondo cui l’onere probatorio relativo alla sussistenza di segreti tecnici spetta esclusivamente all’offerente e affermando che l’accesso può essere limitato solo laddove venga individuata un’informazione specifica, suscettibile di sfruttamento economico e idonea a garantire un vantaggio concorrenziale differenziato, condizione non riscontrata nel caso di specie.

 

Consiglio di Stato 2210/2026

La STAZIONE APPALTANTE indice una procedura per l’affidamento del servizio di pulizia e sanificazione di immobili e la aggiudica al consorzio stabile BETA ma ALFA ravvisa potenziali criticità in merito ai requisiti morali di una delle imprese consorziate indicate come esecutrici del servizio, decidendo di adire l’ANAC attraverso un’istanza di parere di precontenzioso. L’ANAC esprime parere negativo sulla regolarità della procedura, ritenendo che la presenza di gravi illeciti professionali in capo all’impresa consorziata avrebbe dovuto condurre all’esclusione dell’intero consorzio ma, la STAZIONE APPALTANTE conferma l’aggiudicazione, provocando l’impugnazione da parte di ALFA.

Il TAR Abbruzzo, nella sentenza 338/2025, accoglie il ricorso sottolineando come la STAZIONE APPALTANTE non avesse adeguatamente valutato l’incidenza di tali precedenti professionali sull’affidabilità del consorzio nel suo complesso e ora il Consiglio di Stato conferma la sentenza soffermandosi sulla natura dei consorzi stabili e sulla responsabilità degli stessi per le carenze delle imprese associate. Sebbene il consorzio sia un soggetto dotato di autonoma soggettività, esso non può essere considerato un “filtro” tale da rendere irrilevanti le condotte illecite delle consorziate designate per l’esecuzione e di conseguenza, la mancata dichiarazione di gravi illeciti professionali da parte della consorziata esecutrice compromette il rapporto fiduciario con la STAZIONE APPALTANTE.

 

Consiglio di Stato 2213/2026

ALFA contesta l’aggiudicazione di una procedura per l’affidamento di accordi quadro quadriennali relativi ai lavori di manutenzione della segnaletica stradale a favore di BETA che avrebbe modificato l’offerta nel corso del procedimento di verifica dell’anomalia e che avrebbe inoltre violato le regole sull’avvalimento, in quanto l’impresa ausiliaria indicata dalla controinteressata aveva partecipato alla medesima gara concorrendo per un lotto differente. Il TAR Lazio, nella sentenza 13986/2025, respinge il ricorso, ritenendo che le giustificazioni fornite in sede di verifica dell’anomalia non configurassero una variazione essenziale dell’offerta, bensì una mera rimodulazione di elementi economici e tecnici volta a dimostrare la sostenibilità complessiva della proposta e non ravvisando preclusioni normative alla partecipazione dell’impresa ausiliaria a lotti diversi della medesima procedura. Ora il Consiglio di Stato conferma la decisione ribadendo che il sub-procedimento di verifica dell’anomalia ha una finalità globale di accertamento della serietà dell’offerta e non mira alla ricerca di singole inesattezze e rilevando che BETA si era limitata a fornire chiarimenti che, pur modificando talune voci di costo, non alteravano l’equilibrio economico e le caratteristiche tecniche del progetto offerto. Quanto all’avvalimento, la sentenza ha chiarito che il divieto di partecipazione contemporanea dell’ausiliaria e dell’ausiliata opera solo laddove entrambe concorrano per il medesimo lotto, a tutela della segretezza e della lealtà della competizione.

 

Consiglio di Stato 2228/2026

La STAZIONE APPALTANTE indice una procedura per la fornitura di carrelli informatizzati nell’ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione, con finanziamento PNRR. ALFA, seconda classificata, lamenta l’avvenuta stipula del contratto in assenza di un formale e preventivo provvedimento di aggiudicazione, in violazione delle sequenze procedimentali tipiche dell’evidenza pubblica, ma il TAR Puglia, nella sentenza 1251/2025, rigetta il ricorso ritenendo che la mancanza di un formale provvedimento di aggiudicazione non inficiasse la validità della procedura, potendosi desumere l’atto di aggiudicazione dal “documento di stipula” stesso, interpretato come manifestazione tacita della volontà dell’amministrazione.

Ora il Consiglio di Stato riforma la decisione sottolineando come la stipula del contratto non possa mai surrogare l’adozione di un provvedimento espresso di aggiudicazione, atto che conclude la fase pubblicistica e segna il confine con quella privatistica. Tuttavia, durante la pendenza del giudizio di appello, l’amministrazione aveva provveduto ad adottare un formale atto di aggiudicazione, atto che la ricorrente aveva provveduto a impugnare autonomamente dinanzi al TAR. Tale circostanza ha determinato l’improcedibilità di parte dei motivi d’appello per sopravvenuta carenza di interesse, poiché l’eventuale annullamento degli atti originari non avrebbe rimosso il nuovo provvedimento espresso. Il Consiglio di Stato ha quindi demandato al giudice di primo grado ogni valutazione sulla legittimità della nuova aggiudicazione.

 

Consiglio di Stato 2332/2026

Il RTI ALFA viene escluso da una procedura per l’affidamento di servizi integrati di gestione e manutenzione di impianti a causa di diverse pendenze penali e risoluzioni contrattuali emerse a carico delle mandanti, e impugna il provvedimento sostenendo che gli episodi contestati non avessero la rilevanza necessaria per giustificare l’estromissione. Il TAR Calabria, nella sentenza 1583/2025, accoglie il ricorso ritenendo che la STAZIONE APPALTANTE non avesse adeguatamente ponderato la portata degli illeciti professionali contestati, omettendo di valutare se le misure di “self-cleaning” adottate dall’impresa fossero sufficienti a ristabilire l’affidabilità. Ora il Consiglio di Stato ribalta la decisione chiarendo che l’ampia discrezionalità della STAZIONE APPALTANTE nel valutare l’affidabilità del concorrente deve essere bilanciata da un’analisi rigorosa delle condotte pregresse e quindi annulla la sentenza rimettendo la causa al Tribunale Amministrativo Regionale per un nuovo esame che tenga conto della corretta interpretazione delle norme sull’esclusione e sull’obbligo di motivazione in ordine ai gravi illeciti professionali.

 

Consiglio di Stato 2340/2026

La STAZIONE APPALTANTE indice una gara per la fornitura di automezzi antincendio aeroportuali ed esclude il RTI ALFA che aveva presentato una bozza di garanzia provvisoria priva di sottoscrizione e sprovvista di prova del pagamento del premio, regolarizzando la posizione solo successivamente. ALFA contesta il provvedimento sostenendo che la carenza della garanzia provvisoria costituisse un’irregolarità formale sanabile e il TAR Lazio, nella sentenza 18623/2025, accoglie il ricorso ritenendo che la STAZIONE APPALTANTE avrebbe dovuto attivare il potere di soccorso istruttorio per permettere al raggruppamento di sanare la carenza documentale, valorizzando una visione meno formalistica degli adempimenti di gara a favore della massima partecipazione.

Ora il Consiglio di Stato ribalta la decisione chiarendo che, sebbene l’ordinamento consenta di sanare mancanze formali della garanzia già esistente, non è invece possibile ricorrere al soccorso istruttorio qualora la garanzia stessa sia stata costituita solo dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte. Il Collegio ha ribadito che il deposito cauzionale deve avere data certa anteriore al termine ultimo di gara per garantire la parità di trattamento tra i concorrenti e la serietà dell’offerta fin dal momento della sua formulazione. Poiché nel caso di specie la costituzione del deposito è avvenuta in data successiva, tale mancanza è stata giudicata una carenza essenziale non sanabile, confermando così la legittimità dell’esclusione operata dal Ministero.

 

Consiglio di Stato 2343/2026

La STAZIONE APPALTANTE indice una gara per la concessione dei servizi di refezione scolastica e trasporto pasti ma LAFA, seconda classificata, impugna l’aggiudicazione contestando la mancata sottoposizione dell’offerta di BETA alla verifica di anomalia poiché l’offerta presentava incongruenze nei costi della manodopera e nelle tabelle ministeriali di riferimento, oltre a carenze nella stima dei costi per le materie prime e per l’assorbimento del personale. Il TAR Brescia, nella sentenza 712/2025, accoglie il ricorso perché, nonostante il mancato superamento delle soglie di anomalia automatica, la presenza di indici di criticità nelle giustificazioni dei costi e l’esiguità dell’utile dichiarato avrebbero dovuto indurre l’amministrazione a un approfondimento istruttorio sulla sostenibilità complessiva della proposta economica.

Ora il Consiglio di Stato ribalta la decisione chiarendo che la valutazione sulla congruità dell’offerta costituisce espressione di un’ampia discrezionalità tecnica, sindacabile dal giudice amministrativo solo in caso di macroscopica irragionevolezza o errore di fatto e, laddove non scattino i presupposti per la verifica obbligatoria, la stazione appaltante non è tenuta a motivare analiticamente la scelta di non attivare il sub-procedimento di verifica, a meno che non emergano elementi di palese inattendibilità.

 

Consiglio di Stato 2356/2026

La STAZIONE APPALTANTE indice una procedura per la fornitura di sistemi di sterilizzazione per sonde transesofagee aggiudicata a BETA grazie a un miglior punteggio economico, nonostante un punteggio tecnico inferiore rispetto a ALFA che contesta la presunta incompletezza documentale dell’offerta tecnica della vincitrice, la quale avrebbe omesso di produrre le schede tecniche e i manuali d’uso specifici per i dispositivi offerti, nonché sulla carenza di caratteristiche tecniche ritenute essenziali dalla lex specialis, con particolare riferimento ai sistemi di asciugatura e alla tracciabilità dei processi.

Il TAR Puglia, nella sentenza 589/2025, respinge il ricorso ritenendo che la documentazione tecnica prodotta da BETA fosse esaustiva e che le caratteristiche del prodotto offerto fossero pienamente conformi alle prescrizioni del capitolato e ora il Consiglio di Stato conferma la decisione osservando che la documentazione depositata da BETA, pur non ricalcando pedissequamente la denominazione formale richiesta, conteneva tutte le informazioni necessarie a consentire alla commissione una valutazione piena e consapevole del prodotto. Nelle gare pubbliche, ciò che rileva è la sostanza delle caratteristiche tecniche offerte e nel caso di specie, l’istruttoria ha confermato che il sistema proposto dall’aggiudicataria assicurava le funzionalità di sterilizzazione e tracciabilità pretese dalla stazione appaltante.

 

Consiglio di Stato 2358/2026

ALFA impugna l’aggiudicazione di una procedura per l’affidamento del servizio di pulizia di immobili sostenendo che l’offerta tecnica di BETA aggiudicataria fosse difforme dai requisiti minimi inderogabili previsti dal capitolato speciale. Nello specifico, la ricorrente lamentava l’inadeguatezza del monte ore proposto, ritenendolo insufficiente a coprire le prestazioni richieste e inferiore a quello necessario per garantire l’assorbimento del personale uscente in ottemperanza alla clausola sociale.  Il TAR Puglia, nella sentenza 1437/2025, accoglie ritenendo che il monte ore offerto dall’aggiudicataria non fosse idoneo a coprire il servizio ma ora il Consiglio di Stato ribalta la decisione confermando la legittimità dell’aggiudicazione e ritenendo che la valutazione di congruità operata dall’amministrazione non fosse affetta da irragionevolezza.

 

Consiglio di Stato 2359/2026

ALFA impugna gli atti di una procedura ristretta telematica per l’affidamento dei servizi di conduzione e manutenzione di un sistema di comunicazione radio sostenendo che le specifiche tecniche e le condizioni contrattuali fossero formulate in modo tale da risultare preclusive per qualsiasi operatore diverso dal gestore uscente. In particolare, venivano lamentate gravi carenze informative riguardo ai numerosi contratti di ospitalità in cui l’aggiudicatario avrebbe dovuto subentrare, nonché l’imposizione di prodotti tecnologici di cui il fornitore uscente era produttore o rivenditore esclusivo, senza prevedere  adeguate misure di riequilibrio per neutralizzare il vantaggio competitivo di quest’ultimo.

Il TAR Veneto, nelle sentenze 1502/2025, respinge il ricorso, ritenendo che la stazione appaltante avesse fornito un set informativo sufficiente e che le scelte tecniche operate rientrassero nella discrezionalità dell’amministrazione e ora il Consiglio di Stato conferma la decisione evidenziando come la STAZIONE APPALTANTE avesse correttamente adempiuto agli oneri informativi, mettendo a disposizione degli interessati la documentazione necessaria, inclusi i dettagli sui canoni di ospitalità e le caratteristiche tecniche del sistema. Il il vantaggio di cui gode il gestore uscente è un fenomeno intrinseco alle procedure di rinnovo contrattuale che non può essere totalmente eliminato, ma solo mitigato. Nel caso di specie, è stato ritenuto che la STAZIONE APPALTANTE non avesse introdotto barriere ingiustificate, poiché l’obbligo di utilizzare determinati componenti era strettamente connesso alla necessità di mantenere l’interoperabilità con l’infrastruttura già in dotazione.

 

Consiglio di Stato 2368/2026

La STAZIONE APPALTANTE indice una procedura per l’affidamento dei servizi di gestione e funzionamento di un Centro di permanenza per i rimpatri ed esclude la cooperativa ALFA, prima graduata, a seguito della verifica di anomalia dell’offerta, a causa della sottostima dei costi del personale e della mancata indicazione di oneri aziendali per la sicurezza. ALFA impugna il provvedimento sostenendo la sufficienza delle giustificazioni presentate in merito ai costi del lavoro e alla logistica dei servizi, e il TAR Friuli Venezia Giulia, nella sentenza 259/2025, respinge il ricorso evidenziavano come il giudizio di anomalia costituisca espressione di una discrezionalità tecnica sindacabile solo in presenza di macroscopiche illogicità o travisamenti dei fatti, non riscontrabili nel caso di specie. Ora il Consiglio di Stato conferma la decisione osservando che l’offerta di ALFA presentava lacune strutturali in merito al rispetto dei minimi salariali e agli oneri di sicurezza, elementi che non possono essere oggetto di soccorso istruttorio in quanto attengono alla sostanza dell’impegno economico assunto.