La giurisprudenza del Consiglio di Stato dal 2 al 6 marzo 2026
Nella prima settimana di marzo 2026 il Consiglio di Stato ha pubblicato 10 sentenze in tema di contrattualistica pubblica nella vigenza del D. Lgs. 36/2023:
- Sentenza 1630/2026 in tema di costi della manodopera;
- Sentenza 1681/2026 in tema di costi della manodopera e di modalità di invio dell’offerta;
- Sentenza 1703/2026 in tema di accesso agli atti;
- Sentenza 1779/2026 in tema di gravi illeciti professionali;
- Sentenza 1782/2026 in tema di costi della manodopera;
- Sentenza 1784/2026 in tema di effetti dell’annullamento dell’aggiudicazione sul contratto in caso di lavori già in stato avanzato;
- Sentenza 1786/2026 in tema di rimodulazione dei costi in sede di verifica dell’anomalia;
- Sentenza 1824/2026 in tema di costi della manodopera;
- Sentenza 1833/2026 in tema di costi della manodopera;
- Sentenza 1834/2026 in tema di segretezza dell’offerta economica;
Consiglio di Stato 1630/2026
La STAZIONE APPALTANTE indice una procedura per l’affidamento del servizio di ristorazione collettiva e ALFA, seconda in graduatoria, contesta l’aggiudicazione a BETA lamentando che il costo della manodopera fosse sottostimato ma il TAR Lazio respinge il ricorso evidenziando come non fossero emersi elementi di palese irragionevolezza o errori macroscopici nella valutazione dei costi del personale. Ora il Consiglio di Stato conferma la sentenza ribadendo che la valutazione sulla congruità dell’offerta spetta esclusivamente alla stazione appaltante e può essere sindacata dal giudice amministrativo solo in caso di manifesta illogicità o travisamento dei fatti e che i calcoli presentati da ALFA non erano idonei a dimostrare l’inattendibilità dell’offerta di BETA, in quanto basati su proiezioni teoriche che non tenevano conto delle specificità organizzative e dei recuperi di efficienza. Inoltre ha ribadito che la presentazione di una seconda offerta economica non violava i principi di segretezza o immodificabilità perché la possibilità di caricare un nuovo file era stata espressamente consentita dalla stazione appaltante attraverso un chiarimento ufficiale inviato a tutti i partecipanti.
Consiglio di Stato 1681/2026
ALFA impugna l’aggiudicazione di una procedura di gara per l’affidamento del servizio di supporto alle attività amministrative per la presunta presentazione di una doppia offerta economica da parte dell’aggiudicataria BETA e per l’inadeguatezza del costo della manodopera ma il TAR Basilicata, nella sentenza 433/2025, respinge il ricorso perché la presentazione di una seconda offerta economica era stata una conseguenza diretta di un chiarimento fornito dalla stessa amministrazione per ovviare a malfunzionamenti della piattaforma telematica, garantendo così la parità di trattamento tra i concorrenti. Quanto alla congruità dell’offerta, il Tribunale conferma la discrezionalità tecnica della pubblica amministrazione nella verifica dell’anomalia, non ravvisando macroscopiche irragionevolezze nelle giustificazioni fornite dall’aggiudicataria. Ora il Consiglio di Stato conferma la decisione ribadendo che il giudizio di anomalia non deve mirare alla ricerca di singole inesattezze, ma deve basarsi su una valutazione globale sull’attendibilità dell’offerta e che le critiche di ALFA non erano idonee a scardinare l’impianto motivazionale della sentenza impugnata, in quanto dirette a sollecitare un nuovo esame del merito, precluso in sede di revocazione.
Consiglio di Stato 1703/2026
ALFA impugna il diniego di accesso agli atti di una procedura per la fornitura di un farmaco biologico, sostenendo l’insussistenza dei presupposti per la segretazione, richiesta dall’aggiudicataria BETA e l’essenzialità di tali atti per la propria difesa in giudizio e BETA ricorre contro la scelta della stazione appaltante di rendere ostensibili alcune parti della propria offerta, ritenendo che il valore strategico delle informazioni protette dovesse prevalere in modo assoluto. Il TAR Lombardia, nella sentenza 3607/2025, accoglie le istanze di ALFA ordinando l’esibizione dei documenti richiesti ritenendo la sua esigenza difensiva prevalente rispetto alla tutela del segreto commerciale, specialmente in un contesto in cui la congruità dell’offerta era già stata oggetto di precedenti rilievi giurisdizionali e ora il Consiglio di Stato conferma la sentenza delineando il delicato equilibrio tra il diritto alla riservatezza industriale e il diritto di accesso finalizzato alla difesa in giudizio. Laddove l’accesso sia strumentale alla verifica della correttezza del giudizio di anomalia dell’offerta, la tutela del segreto non può risolversi in una preclusione assoluta che impedisca il sindacato giurisdizionale e la stazione appaltante deve garantire l’accesso ai dati necessari a comprendere il metodo di calcolo dei costi e la sostenibilità economica dell’offerta, qualora tali elementi siano indispensabili per contestare l’aggiudicazione.
Consiglio di Stato 1779/2026
ALFA impugna l’aggiudicazione di una procedura per l’affidamento in concessione di servizi di ristorazione e catering contestando la mancata esclusione dell’aggiudicataria BETA per l’omessa dichiarazione di precedenti risoluzioni contrattuali e il soccorso istruttorio operato dall’amministrazione per sanare la mancanza di alcune dichiarazioni relative ai soggetti muniti di poteri di rappresentanza e l’asserita carenza dei requisiti di capacità tecnica e professionale richiesti dal disciplinare.
Il TAR Lazio, nella sentenza 7894/2025, respinge il ricorso, ritenendo che le risoluzioni contrattuali non dichiarate non integrassero automaticamente la fattispecie dell’illecito professionale grave, in quanto l’amministrazione ne era venuta comunque a conoscenza e le aveva valutate come non incidenti sull’affidabilità del concorrente e inoltre ritenendo legittimo il soccorso istruttorio, inquadrato nell’ottica del superamento del formalismo negoziale e del perseguimento del risultato.
Ora il Consiglio di Stato conferma la sentenza ribadendo che la valutazione sull’affidabilità professionale dell’operatore economico costituisce espressione di un’ampia discrezionalità amministrativa, sindacabile solo in caso di manifesta illogicità o travisamento dei fatti. La sentenza sottolinea inoltre come l’attuale quadro normativo valorizzi i principi del risultato e della fiducia, i quali impongono di privilegiare la sostanza dell’offerta e l’effettiva idoneità del concorrente rispetto a mere irregolarità formali.
Consiglio di Stato 1782/2026
La STAZIONE APPALTANTE indice una procedura per l’affidamento del servizio di gestione di una biblioteca e ALFA contesta, nell’offerta dell’aggiudicataria BETA, la violazione dei trattamenti salariali minimi inderogabili, sostenendo che il costo della manodopera indicato nelle giustificazioni non rispettasse i parametri salariali minimi stabiliti dal contratto collettivo nazionale di lavoro di settore. Il TAR Puglia, nella sentenza 975/2025, accoglie il ricorso ritenendo che la tabella dei costi prodotta da BETA in sede di verifica di anomalia riportasse voci retributive inferiori ai minimi contrattuali inderogabili e ora il Consiglio di Stato conferma l’impianto della sentenza di primo grado ribadendo che il giudizio sull’anomalia dell’offerta non può prescindere dal rispetto dei minimi salariali inderogabili, i quali rappresentano un limite invalicabile alla discrezionalità della stazione appaltante nella valutazione di congruità dal momento che i calcoli presentati da BETA non offrivano garanzie sufficienti circa la copertura dei costi relativi alla manodopera.
Consiglio di Stato 1784/2026
La STAZIONE APPALTANTE indice una procedura per l’affidamento di un appalto integrato avente ad oggetto la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori per la realizzazione di un asilo nido ma ALFA contesta che l’aggiudicataria BETA fosse priva della certificazione ISO 45001, ritenuta requisito necessario dalla legge di gara, e censurava il mancato riconoscimento in proprio favore del punteggio premiale previsto per l’uso del sistema BIM. Il T.A.R. Campania, nella sentenza 6315/2025, accoglie il ricorso, annulla l’aggiudicazione e, in virtù dell’inefficacia del contratto nel frattempo stipulato, dispone il subentro della ricorrente nel rapporto negoziale. Ora il Consiglio di Stato, pur confermando l’esclusione di BETA per il mancato possesso della certificazione di sicurezza richiesta, ha ritenuto di far salvi gli effetti del contratto già stipulato con BETA stessa a causa della necessità di preservare l’esecuzione dell’opera, già in fase avanzata, in conformità con i principi di stabilità e continuità dell’azione amministrativa che caratterizzano l’attuale disciplina delle commesse pubbliche.
Consiglio di Stato 1786/2026
L’aggiudicazione ad ALFA di una gara per l’affidamento di ristorazione scolastica e asili nido viene annullata poiché l’offerta è ritenuta non adeguatamente giustificata con riferimento al costo delle derrate alimentari biologiche e ai nuovi oneri derivanti dal rinnovo del contratto collettivo nazionale di settore. In ottemperanza a tale decisione, la STAZIONE APALTANTE avvia il sub-procedimento di verifica della congruità dell’offerta, richiedendo nuovi chiarimenti ad ALFA che presenta giustificativi aggiornati, rimodulando alcune voci di costo e, in particolare, attingendo alla quota inizialmente accantonata per gli imprevisti per coprire i maggiori oneri evidenziati nella precedente sentenza. Ritenendo tali spiegazioni sufficienti, la STAZIONE APALTANTE conferma l’aggiudicazione ma BETA, seconda classificata, impugna la decisione l’offerta era stata modificata nei suoi elementi essenziali durante la fase di verifica.
Il TAR Piemonte, nella sentenza 1239/2025, rigetta il ricorso ritenendo ammissibile che l’impresa giustificasse la tenuta del prezzo complessivo attraverso una diversa allocazione delle somme, purché non venissero alterate le componenti fisse e inderogabili dell’offerta stessa e ora il Consiglio di Stato conferma la decisione chiarendo che il sub-procedimento di verifica dell’anomalia ha una funzione globale e non parcellizzata, finalizzata ad accertare se l’offerta nel suo insieme sia affidabile e specificando che l’operatore economico può legittimamente procedere a una compensazione tra le varie voci di costo, a condizione che il prezzo finale rimanga invariato. Nel caso di specie, la decisione di utilizzare una somma originariamente destinata agli imprevisti per coprire gli aumenti dei costi del personale e delle derrate è stata giudicata ragionevole e coerente con la finalità della voce medesima, che nasce proprio per far fronte a eventi imprevedibili.
Consiglio di Stato 1824/2026
La STAZIONE APPALTANTE indice una procedura per l’affidamento del servizio di ristorazione e ALFA, classificatasi al secondo posto, lamenta che l’aggiudicataria BETA avrebbe operato un ribasso anche sulla quota dei costi della manodopera ma il TAR Lazio, nella sentenza 8390/2025, respinge il ricorso l’offerta economica di BETA, sebbene aggressiva, non viola frontalmente il divieto di ribasso sulla manodopera perché la normativa vigente, pur mirando a tutelare i livelli salariali, non preclude all’operatore economico di dimostrare che la propria organizzazione aziendale e particolari efficienze produttive permettano di conseguire risparmi sui costi del lavoro senza pregiudicare i diritti dei lavoratori. Ora il Consiglio di Stato conferma la sentenza ribadendo che la protezione della manodopera non può tradursi in un’imposizione di costi fissi e invariabili che annullerebbe il confronto competitivo e la libertà di iniziativa economica.
Consiglio di Stato 1833/2026
La STAZIONE APPALTANTE indice una procedura per l’affidamento di servizi di supporto alla sicurezza presso aeroporti e aggiudica l’appalto a BETA, che aveva presentato un’offerta economica caratterizzata da un significativo ribasso. ALFA contesta di non aver adeguatamente valutato l’incongruità dei costi della manodopera e degli oneri aziendali per la sicurezza dichiarati dall’aggiudicataria e il TAR Lombardia, nella sentenza 3546/2025, accoglie il ricorso affermando che la STAZIONE APPALTANTE aveva omesso un approfondimento istruttorio rigoroso di fronte a giustificazioni che apparivano generiche e non supportate da elementi oggettivi e ora il Consiglio di Stato conferma la sentenza ribadendo che, sebbene la valutazione dell’anomalia dell’offerta costituisca espressione di discrezionalità tecnica, essa deve essere logica e basata su dati concreti, cosa che, nel caso di specie, non si era verificato.
Consiglio di Stato 1834/2026
ALFA impugna l’aggiudicazione di una procedura per l’affidamento di un accordo quadro concernente i lavori di rifunzionalizzazione e miglioramento sismico di una caserma sostenendo che l’aggiudicataria BETA aveva inserito all’interno dell’offerta tecnica alcuni elementi economici, specificamente i costi della manodopera e gli oneri aziendali per la sicurezza, violando il principio di segretezza ma il TAR Lazio, nella sentenza 13266/2025, rigetta il ricorso, ritenendo che i dati economici inseriti nell’offerta tecnica non permettevano di ricostruire l’offerta economica complessiva né di anticipare il ribasso offerto, sottolineando inoltre che la loro indicazione separata è prescritta dalla normativa vigente per consentire la verifica della congruità dell’offerta. Ora il Consiglio di Stato conferma la decisione ribadendo che il principio di segretezza dell’offerta economica non ha una valenza assoluta e formale, ma mira a prevenire l’alterazione della valutazione tecnica attraverso la conoscenza di elementi economici significativi e che, nel caso di specie, l’inserimento dei soli costi della manodopera e degli oneri di sicurezza non era idoneo a svelare il valore economico complessivo della proposta, trattandosi di componenti dell’offerta e non dell’offerta stessa.
