La giurisprudenza del Consiglio di Stato dal 9 al 13 febbraio 2026

Nella seconda settimana di febbraio 2026 il Consiglio di Stato ha pubblicato 5 sentenze in tema di contrattualistica pubblica nella vigenza del D. Lgs. 36/2023:

  • Sentenza 995/2026 in tema di requisiti minimi;
  • Sentenza 1050/2026 in tema di esclusione per gravi illeciti professionali;
  • Sentenza 1117/2026 in tema di vincoli di aggiudicazione in gare in più lotti;
  • Sentenza 1124/2026 in tema di costi della manodopera;
  • Sentenza 1170/2026 in tema di criteri ambientali minimi;

 

 

Consiglio di Stato 995/2026

La STAZIONE APPALTANTE indice una procedura di gara per la stipula di una convenzione relativa alla fornitura di personal computer e ALFA contesta l’aggiudicazione in favore di BETA perché la certificazione energetica richiesta non si riferiva al PC effettivamente offerto, bensì a un modello differente. BETA si difende sostenendo il test certificante era comunque stato eseguito su un prototipo poi industrializzato nel modello effettivamente offerto, la STAZIONE APPALTANTE conferma l’aggiudicazione, ritenendo plausibili tali chiarimenti e ALFA ricorre al TAR Toscana che, nella sentenza 1397/2025, accoglie il ricorso osservando come il disallineamento tra il prodotto certificato e quello offerto generasse un’incertezza insanabile, non superabile mediante chiarimenti postumi che avrebbero finito per modificare l’oggetto dell’offerta stessa. Ora il Consiglio di Stato conferma la sentenza affermando che l’onere di diligenza professionale impone al concorrente di presentare documentazione tecnica univocamente riferibile al prodotto proposto e che la produzione di un certificato energetico relativo a un “prototipo”, diverso dal modello indicato in offerta, determina un’ambiguità non risolvibile, poiché il consumo energetico è strettamente legato alla specifica componentistica hardware testata in laboratorio.

 

Consiglio di Stato 1050/2026

ALFA impugna l’esclusione per gravi illeciti professionali da una gara per l’affidamento di servizi di refezione scolastica, a causa di una condanna penale a carico del suo legale rappresentante per il reato di frode nelle pubbliche forniture, che riguardava gravi inadempienze esecutive in un precedente appalto, tra cui l’utilizzo di centri cottura non autorizzati, la somministrazione di pasti qualitativamente e quantitativamente difformi dai capitolati e la presenza di agenti patogeni oltre i limiti di legge, affermando che la STAZIONE APPALTANTE non aveva valutato l’incidenza effettiva della condanna sull’affidabilità attuale dell’impresa, né considerato le misure di cosiddetto “self-cleaning” adottate. Il TAR Basilicata, nella sentenza 440/2026, respinge il ricorso, confermando la legittimità dell’esclusione e ora il Consiglio di Stato conferma la decisione chiarendo che il principio di fiducia non può essere invocato in senso sanante quando l’operatore eluda gli oneri informativi, impedendo alla stazione appaltante di esercitare il proprio potere discrezionale di valutazione e affermando nel caso concreto che la mancata rimozione del legale rappresentante condannato impedisse di ritenere l’impresa riorganizzata in modo efficace, poiché le scelte imprenditoriali di vertice restavano ascrivibili al medesimo soggetto responsabile delle condotte illecite.

 

Consiglio di Stato 1117/2026

La STAZIONE APPALTANTE indice una procedura di gara per l’affidamento in concessione del servizio di trasporto pubblico locale su gomma, articolata in più lotti, prevedendo un vincolo di aggiudicazione per limitare a un solo lotto la quota assegnabile a ciascun operatore e aggiudica il lotto di maggiore rilevanza economica ad ALFA, unica offerente per quella tratta, e il lotto successivo a BETA che pure si era classificata seconda dietro ALFA nella graduatoria del lotto in questione. ALFA contesta questa scelta sostenendo che il vincolo di aggiudicazione non potesse operare nel caso di specie, poiché nel lotto principale essa era risultata unica offerente e non “prima in graduatoria” in senso stretto, termine utilizzato da una clausola del disciplinare. Il TAR Basilicata, nella sentenza 381/2025, accoglie il ricorso ritenendo che l’espressione letterale utilizzata dalla stazione appaltante escludesse l’operatività del divieto qualora il concorrente fosse l’unico partecipante al lotto di maggior valore, disponendo così l’aggiudicazione di entrambi i lotti in favore di ALFA.

Ora il  Consiglio di Stato riforma integralmente la pronuncia di primo grado, ristabilendo la legittimità dell’operato della STAZIONE APPALTANTE chiarendo che il vincolo di aggiudicazione risponde a una preminente ratio pro-concorrenziale volta a favorire la distribuzione delle commesse e l’accesso al mercato delle piccole e medie imprese, per cui non sussiste antinomia tra la posizione di primo in graduatoria e quella di unico offerente, rappresentando entrambe la medesima aspirazione al bene della vita. Una diversa interpretazione finirebbe per frustrare la finalità della norma che mira a evitare concentrazioni di mercato indipendentemente dalle vicende partecipative dei singoli lotti. Il Consiglio di Stato ha inoltre precisato che le ipotesi di deroga al vincolo scattano esclusivamente quando l’applicazione del limite determinerebbe l’impossibilità di aggiudicare un lotto, circostanza non verificatasi nel caso di specie data la presenza di una valida offerta della società.

 

Consiglio di Stato 1124/2026

La STAZIONE APPALTANTE indice una procedura di gara per l’affidamento dei servizi di trasporto pazienti e materiali sanitari in cui ALFA contesta l’offerta della società BETA aggiudicataria che avrebbe contenuto una sottostima dei costi della manodopera, derivante dal mancato computo dei futuri adeguamenti salariali legati all’indice IPCA previsti dal CCNL Multiservizi, nonché sull’asserito ricorso strutturale e quindi illegittimo al lavoro supplementare per coprire il fabbisogno orario del servizio. Il TAR Piemonte, nella sentenza 690/2025, accoglie parzialmente il ricorso, annullando l’aggiudicazione, ma confermando la congruità dell’offerta della controinteressata in relazione ai costi del personale e ora il Consiglio di Stato conferma la decisione il principio del carattere globale e sintetico della valutazione di congruità, la quale deve accertare l’affidabilità complessiva dell’offerta anziché ricercare isolate inesattezze nelle singole voci di costo. Anche con riferimento al lavoro supplementare, i giudici hanno respinto le censure dell’appellante, osservando che l’incidenza oraria prevista nell’offerta risultava ampiamente entro i limiti della ragionevolezza e conforme alla disciplina collettiva di settore, escludendo così qualsivoglia natura elusiva o precaria della proposta organizzativa dell’aggiudicataria.

 

Consiglio di Stato 1050/2026

La STAZIONE APPALTANTE indice una procedura di gara per l’affidamento dei servizi di pulizia e sanificazione, suddivisa in cinque lotti in cui BETA risulta aggiudicataria di tutti i lotti, precedendo in graduatoria il raggruppamento ALFA che insorge contestando l’incompatibilità di un membro della commissione e la mancata conformità di alcuni macchinari offerti da BETA ai criteri ambientali minimi previsti dalla normativa di settore. Il TAR Trento, nelle sentenze 133, 134, 135, 136 e 137 del 2025, accoglie le doglianze relative alla violazione dei parametri ambientali, rilevando come la documentazione tecnica prodotta dal Consorzio non permettesse di accertare inequivocabilmente la conformità dei macchinari ai requisiti di riciclabilità e tracciabilità delle plastiche e ora il Consiglio di Stato conferma la sentenza ribadendo la cogenza e l’inderogabilità dei criteri ambientali minimi quali elementi essenziali dell’offerta e sottolineando come la scheda tecnica del produttore non sia fungibile con una mera dichiarazione del partecipante, rappresentando la prima l’unico strumento idoneo a comprovare le caratteristiche costruttive del bene.