La giurisprudenza del Consiglio di Stato dal 2 al 6 febbraio 2026
Nella prima settimana di febbraio 2026 il Consiglio di Stato ha pubblicato 8 sentenze in tema di contrattualistica pubblica nella vigenza del D. Lgs. 36/2023:
- Sentenza 837/2026 in tema di incompletezza del DGUE;
- Sentenza 915/2026 in tema di revoca di una procedura PNRR per impossibilità di rispettare i termini cronologici;
- Sentenza 916/2026 in tema di esclusione per gravi illeciti professionali;
- Sentenza 917/2026 in tema di esclusione per vizi dell’offerta in una concessione;
- Sentenza 919/2026 in tema di termini di impugnazione di clausole del bando;
- Sentenza 962/2026 in tema di clausola sociale;
- Sentenza 981/2026 in tema di riequilibrio contrattuale;
- Sentenza 989/2026 in tema di sanzione ANAC per falsa dichiarazione in sede di abilitazione al MEPA;
Consiglio di Stato 837/2026
ALAF viene esclusa, a seguito di soccorso istruttorio, da una procedura aperta per la stipula di convenzioni-quadro relative a servizi di vigilanza a causa dell’incompletezza del DGUE in cui non erano state specificate le classi funzionali e gli ambiti territoriali coperti, né i dettagli relativi a una richiesta di estensione di una licenza e contesta che le informazioni richieste fossero già implicitamente contenute nella documentazione prodotta in sede di soccorso istruttorio o comunque, agevolmente reperibili dalla STAZIONE APPALTANTE tramite consultazione delle banche dati pubbliche. Il TAR Toscana, nella sentenza 1647, respinge il ricorso perché il soccorso istruttorio non può tradursi in un onere di ricerca attiva in capo all’amministrazione per colmare lacune dichiarative essenziali imputabili all’operatore e ora il Consiglio di Stato conferma la decisione ribadendo la centralità della completezza delle dichiarazioni contenute nel DGUE e chiarendo che, sebbene il soccorso istruttorio sia volto a favorire la massima partecipazione, esso non può sanare la negligenza dell’operatore che, pur sollecitato specificamente, ometta di fornire i dati richiesti.
Consiglio di Stato 915/2026
La STAZIONE APPALTANTE indice una procedura di gara per l’affidamento per l’esecuzione di interventi infrastrutturali, finanziati con le risorse PNRR, con una tempistica estremamente serrata per la conclusione delle opere ma, in seguito alla presentazione delle offerte, riscontrata l’impossibilità rispettare i tempi revoca il bando e il consorzio ALFA, che aveva presentato l’offerta economica più vantaggiosa impugna la revoca lamentando che STAZIONE APPALTANTE avrebbe dovuto rinegoziare i termini del finanziamento o procedere comunque all’aggiudicazione. Il TAR Friuli, nella sentenza 229/2025, respinge il ricorso evidenziava come la natura vincolata dei termini del finanziamento PNRR costituisse un presupposto indefettibile della procedura e giustificasse quindi l’esercizio del potere di autotutela per evitare il rischio di realizzare un’opera priva di copertura finanziaria e ora il Consiglio di Stato conferma la sentenza rilevando il rispetto del cronoprogramma è un elemento essenziale nelle procedure legate ai fondi europei e nazionali di ripresa, rendendo la revoca non solo legittima, ma doverosa qualora l’obiettivo non sia più realisticamente raggiungibile.
Consiglio di Stato 916/2026
ALFA, esclusa da una procedura di gara per l’affidamento del servizio di assistenza e gestione dei traslochi in ragione della mancata dichiarazione di alcune risoluzioni contrattuali precedenti nonché per la pendenza di procedimenti penali a carico del proprio legale rappresentante, contesta l’incompetenza del seggio di gara nell’assumere una decisione spettante esclusivamente al RUP e inoltre che le vicende pregresse non fossero configurabili come gravi illeciti professionali. Il TAR Lazio, nella sentenza 13575/2025, rigetta il ricorso ritenendo che l’omessa comunicazione di informazioni rilevanti per la valutazione dei requisiti di moralità professionale costituisce di per sé una causa di esclusione, in quanto idonea a influenzare indebitamente il giudizio della stazione appaltante e ora il Consiglio di Stato conferma la decisione affermando che la decisione di esclusione, pur istruita tecnicamente dal seggio di gara, è comunque pienamente riconducibile alla STAZIONE APPALTANTE, escludendo così il vizio di incompetenza, e che la reticenza dichiarativa integra una fattispecie autonoma di esclusione, poiché mina il rapporto di fiducia tra ente appaltante e concorrente, rendendo superfluo l’attivismo della stazione appaltante tramite il soccorso istruttorio.
Consiglio di Stato 917/2026
La STAZIONE APPALTANTE indice una procedura di gara per l’affidamento in concessione della gestione di un impianto sportivo e la controversia nasce a seguito dell’esclusione di un raggruppamento di associazioni sportive dilettantistiche a causa della mancata presentazione di garanzie fideiussorie idonee, della difformità nelle dichiarazioni relative ai requisiti di capacità tecnica e professionale, nonché dell’assenza di elementi essenziali per la valutazione della sostenibilità economica del progetto proposto. Il TAR Lazio, nella sentenza 11824/2025, respinge il ricorso ritenendo che le carenze riscontrate non fossero limitate a meri refusi e che il soccorso istruttorio non possa essere utilizzato per integrare mancanze di elementi essenziali dell’offerta tecnica ed economica e ora il Consiglio di Stato conferma la decisione ribadendo che la correttezza della documentazione amministrativa e la completezza delle garanzie finanziarie rappresentano presidi fondamentali per garantire l’affidabilità del concessionario e che il concorrente deve fornire prova certa del possesso dei requisiti entro i termini di scadenza, non potendo la stazione appaltante supplire a negligenze imputabili esclusivamente alla sfera organizzativa dell’operatore economico.
Consiglio di Stato 919/2026
La STAZIONE APPALTANTE indice una procedura di gara per l’affidamento in concessione del servizio di ripristino e pulizia delle strade a seguito di incidenti stradali e ALFA, seconda classificata, impugna l’aggiudicazione a BETA contestando la mancata integrazione nella legge di gara dei CAM previsti per il servizio di pulizia e spazzamento delle strade, nonché l’erronea attribuzione di punteggio all’aggiudicataria in relazione ai centri logistici operativi offerti. Il TAR Toscana, nella sentenza 1067/2025, accoglie il ricorso ritenendo che le clausole del bando non conformi ai CAM non avessero natura immediatamente escludente e che, pertanto, il termine per impugnarle decorresse dall’aggiudicazione e non dalla pubblicazione del bando stesso e la STAZIONE APPALTANTE ricorre al Consiglio di Stato che censura la decisione di primo grado affermando che, sebbene le clausole del bando non fossero immediatamente escludenti in senso stretto, l’omissione totale dei parametri ambientali obbligatori rappresentava un vizio radicale della legge di gara, percepibile sin dalla sua pubblicazione da parte di un operatore specializzato. Pertanto, l’onere di impugnazione doveva considerarsi immediato, rendendo irricevibile per tardività la censura sui CAM sollevata solo dopo l’esito della gara.
Consiglio di Stato 962/2026
La STAZIONE APPALTANTE indice una procedura di gara per l’affidamento del servizio di distribuzione di gas naturale e l’aggiudicataria ALFA, dopo aver sottoscritto il contratto di servizio, contesta l’obbligo di assorbimento del personale precedentemente impiegato da un consorzio locale che non avrebbe potuto prescindere dalla previa messa in sicurezza degli impianti e dalla regolarizzazione della documentazione tecnica da parte del gestore uscente. Parallelamente, veniva contestata la clausola sociale, ritenuta eccessivamente gravosa e non conforme ai reali fabbisogni organici necessari per l’esecuzione del nuovo contratto.
Il TAR Calabria, nella sentenza 1530/2025, rigetta il ricorso affermando che le problematiche tecniche riscontrate sugli impianti non potevano giustificare la sospensione unilaterale degli obblighi contrattuali, ferma restando la possibilità di attivare i rimedi previsti per i vizi della cosa consegnata, ma senza inficiare la continuità di un servizio pubblico essenziale, e ora il Consiglio di Stato conferma la decisione evidenziando come la natura del servizio di distribuzione del gas imponga il primato dell’interesse pubblico alla prosecuzione dell’erogazione. L’aggiudicatario, avendo accettato senza riserve le condizioni di gara, non può subordinare il subentro a una verifica preventiva di conformità totale degli impianti, poiché i rischi operativi connessi allo stato della rete rientrano nell’ordinaria alea contrattuale del settore.
Consiglio di Stato 981/2026
ALFA, concessionaria del servizio di distribuzione automatica presso un’azienda ospedaliera contesta il silenzio serbato dall’amministrazione in merito a un’istanza di riequilibrio contrattuale in seguito ad un significativo calo del fatturato dovuto a circostanze straordinarie e imprevedibili, e chiede la rinegoziazione delle condizioni economiche del rapporto in essere ma il TAR Lazio, nella sentenza 980/2025, respinge il ricorso, rilevando come la nota inviata dalla società non era volta a sollecitare l’esercizio di un potere autoritativo, ma si configurava come una sollecitazione alla composizione stragiudiziale di una lite, rispetto alla quale non sorgeva alcun obbligo legale di provvedere mediante un provvedimento amministrativo tipico. Ora il Consiglio di Stato conferma la sentenza chiarendo che, sebbene l’ordinamento riconosca il diritto alla rinegoziazione in presenza di eventi sopravvenuti che alterino l’assetto del contratto, tale facoltà non si traduce automaticamente in un obbligo di provvedere impugnabile tramite il rito del silenzio.
Consiglio di Stato 989/2026
ALFA impugna la delibera con cui ANAC le aveva irrogato una sanzione pecuniaria per aver presentato domanda di iscrizione al MEPA dichiarando il possesso di una specifica categoria di qualificazione di cui, in realtà, era priva sostenendo che la propria istanza non dovesse intendersi come una falsa attestazione di un requisito già posseduto, bensì come una dichiarazione di disponibilità a reperire tale qualificazione tramite l’istituto dell’avvalimento una volta ricevuti i singoli inviti alle procedure di gara, ma il TAR Lazio, nella sentenza 19730/2025, respinge il ricorso evidenziando che l’obbligo di veridicità delle dichiarazioni rese in sede di qualificazione prescinde dall’effettiva partecipazione a una gara specifica, poiché la corretta tenuta degli elenchi degli operatori economici presso le centrali di committenza rappresenta un bene giuridico autonomamente tutelato per garantire l’affidabilità del sistema degli appalti pubblici. Ora il Consiglio di Stato conferma la sentenza impugnata ribadendo che il potere sanzionatorio di ANAC scatta automaticamente nel momento in cui viene accertata la non veridicità di dati o documenti forniti dagli operatori economici circa il possesso dei requisiti di qualificazione. La tesi difensiva basata sulla futura possibilità di ricorrere all’avvalimento è stata giudicata inconferente, in quanto la dichiarazione resa al momento dell’iscrizione riguardava un dato oggettivo attuale risultato falso.
