La giurisprudenza del Consiglio di Stato dal 12 al 16 gennaio 2026

Nella seconda settimana di gennaio 2026 il Consiglio di Stato ha pubblicato 4 sentenze in tema di contrattualistica pubblica nella vigenza del D. Lgs. 36/2023:

  • Sentenza 280/2026 in tema di requisiti minimi dell’offerta;
  • Sentenza 281/2026 in tema di termini di impugnazione;
  • Sentenza 286/2026 in tema di riapertura del confronto competitivo in un accordo quadro;
  • Sentenza 359/2026 in tema di termini di impugnazione;
Consiglio di Stato 280/2026

La STAZIONE APPALTANTE indice una procedura di gara per la fornitura di guarnizioni frenanti organiche richiedendo che i componenti fossero omologati in conformità alla norma UIC 541-3 e risultassero inseriti in un apposito elenco internazionale, requisito non dimostrato da ALFA, che quindi viene esclusa pur essendo unico partecipante e che impugna l’esclusione sostenendo che la propria produzione possedesse comunque i requisiti di sicurezza necessari, attestati da un organismo di certificazione terzo e da una perizia tecnica che dimostrava il superamento dei test prescritti. Il TAR Lombardia, nella sentenza 2570/2025, respinge il ricorso ritenendo l’omologazione UIC un requisito minimo di partecipazione non sostituibile con una certificazione alternativa poiché solo l’iter istruttorio dell’organismo internazionale garantisce l’integrale valutazione delle caratteristiche di qualità e affidabilità del prodotto secondo gli standard.

Ora il Consiglio di Stato conferma la sentenza impugnata ribadendo che i requisiti minimi stabiliti dalla documentazione di gara definiscono l’essenza stessa della prestazione richiesta e la loro mancanza determina una difformità dell’offerta talmente radicale da configurare un’ipotesi di consegna di una cosa per un’altra, e da giustificare l’esclusione anche in assenza di una specifica clausola espulsiva nel disciplinare. Il certificato di conformità rilasciato da un organismo terzo, sebbene valido per singoli test, non equivaleva all’omologazione complessiva richiesta e questo giustificava il provvedimento della STAZIONE APPALTANTE.

Consiglio di Stato 281/2026

ALFA impugna il provvedimento con cui una STAZIONE APPALTANTE aveva revocato una procedura di gara per affidare il servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale a seguito di incidenti, decidendo di avvalersi della facoltà di proroga biennale prevista dal contratto originario a favore del gestore uscente. ALFA, concorrente nella procedura bandita e poi revocata, impugna il provvedimento ma il  TAR Puglia, nella sentenza 455/2025, dichiara il ricorso irricevibile per tardività. Secondo il Tribunale, la società interessata avrebbe dovuto impugnare la determinazione di proroga nel momento in cui la stessa era stata regolarmente pubblicata nell’albo pretorio dell’ente, atto che garantisce la presunzione di conoscenza legale per i terzi non direttamente destinatari del provvedimento.

ALFA impugna la sentenza sostenendo che il termine per impugnare dovesse decorrere dal momento in cui aveva ricevuto la nota con la quale la STAZIONE APPALTANTE le aveva comunicato ufficialmente la proroga del precedente contratto perché la pubblicazione della determina di proroga sull’Albo Pretorio non avrebbe assicurato la conoscenza completa degli atti necessari per difendersi e quindi non sarebbe stata idonea a far decorrere i termini di impugnazione ma ora il Consiglio di Stato rigetta il ricorso e conferma la decisione ribadendo che la pubblicazione del provvedimento sull’albo pretorio online costituisce una forma di pubblicità valida e idonea a far decorrere il termine per ricorrere, poiché consente ai terzi di percepire immediatamente la lesività dell’atto.

Consiglio di Stato 286/2026

La STAZIONE APPALTANTE, dopo l’aggiudicazione di un accordo quadro ripartito tra due operatori economici secondo quote percentuali predefinite decide di avviare un appalto specifico con un nuovo confronto competitivo tra i medesimi operatori economici sulla base di una clausola dell’accordo quadro che consentiva la rinegoziazione dei prezzi in presenza di oscillazioni straordinarie delle quotazioni di mercato. ALFA, primo in graduatoria nell’accordo quadro impugna la decisione e il TAR Toscana, nella sentenza 1018/2025, accoglie il ricorso affermando che il confronto competitivo esperito non rientra nelle tipologie ammesse dal legislatore, in quanto i termini della fornitura erano già integralmente definiti nell’accordo quadro originario.

Ora il Consiglio di Stato conferma la decisione affermando che, sebbene la clausola di rilancio fosse prevista nel contratto, la sua concreta attivazione configura l’esercizio di un potere pubblico autoritativo, idoneo a incidere su posizioni di interesse legittimo e, pertanto, sindacabile dal giudice amministrativo. Nel merito, la sentenza ribadisce che il rilancio competitivo non può tradursi in una radicale rivisitazione della graduatoria che stravolga l’assetto negoziale iniziale e che la riapertura del confronto competitivo è consentita solo per integrare termini non ancora definiti.

Consiglio di Stato 359/2026

La STAZIONE APPALTANTE indice una procedura di gara per l’affidamento di una fornitura di medicazioni speciali mediante accordo quadro e ALFA, seconda nella graduatoria di un lotto, fa ricorso perché il prodotto offerto dall’aggiudicataria BETA presentava caratteristiche strutturali incompatibili con le prescrizioni della lex specialis, ma il TAR Veneto, nella sentenza 571/2025, dichiara il ricorso irricevibile per tardività, osservando che la ricorrente aveva manifestato una piena e adeguata conoscenza delle criticità del prodotto già prima della comunicazione formale dell’aggiudicazione, come dimostrato dalla presentazione di un’istanza di autotutela basata sulle medesime doglianze poi trasposte nel ricorso e che quindi tale circostanza rendeva irrilevante il successivo accesso agli atti ai fini della decorrenza del termine impugnatorio, non potendo lo stesso essere utilizzato per differire artificiosamente i termini in presenza di una lesività già chiaramente percepita.

Ora il Consiglio di Stato conferma la decisione di primo grado ribadendo la centralità del principio dell’effettiva conoscenza del vizio. I giudici di Palazzo Spada hanno chiarito che, nel settore degli appalti, il termine di trenta giorni decorre dal momento in cui l’operatore economico è in grado di percepire l’irregolarità dell’azione amministrativa. Nel caso di specie, l’identificazione commerciale del prodotto nei verbali di gara era sufficiente a un operatore specializzato del settore per valutarne la conformità tecnica, senza necessità di attendere l’ostensione delle schede tecniche dettagliate.

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