La giurisprudenza del Consiglio di Stato dal 3 al 7 novembre 2025
Nella prima settimana di novembre 2025 il Consiglio di Stato ha pubblicato nove sentenze in tema di contrattualistica pubblica nella vigenza del D. Lgs. 36/2023:
- Sentenza 8567/2025 in tema di comprova dei requisiti tecnici e di soccorso istruttorio;
- Sentenza 8574/2025 in tema di allegazione di documenti in forma di link e di verifica dell’anomalia;
- Sentenza 8601/2025 in tema di equivalenza dei prodotti offerti rispetto a quelli descritti nella documentazione di gara;
- Sentenza 8602/2025 in tema di offerta condizionata ;
- Sentenza 8661/2025 in tema di omissione di dichiarazione di una precedente esclusione e di comprova dei pagamenti dei contratti analoghi;
- Sentenza 8675/2025 in tema di verifica dei requisiti professionali in caso di RTI;
- Sentenza 8676/2025 in tema di annullamento della gara per sospetto di accordi collusivi;
- Sentenza 8679/2025 in tema di annullamento della gara per offerte riferibili ad unico centro direzionale;
- Sentenza 8682/2025 in tema di esclusione per gravi illeciti professionali.
Consiglio di Stato 8567/2025
La STAZIONE APPALTANTE bandisce una gara per l’affidamento di lavori su tratte autostradali e assegna ad ALFA zero punti per requisito del “Curriculum lavori in presenza di traffico” a causa della mancata allegazione delle certificazioni a comprova. ALFA richiede di poter effettuare un soccorso istruttorio ma la STAZIONE APPALTANTE non lo concede e la esclude. ALFA impugna queste decisioni ma il TAR rigetta il ricorso nella sentenza 2684/2025 che viene appellata.
Il Consiglio di Stato ha confermato la sentenza del TAR e l’operato della STAZIONE APPALTANTE chiarendo che l’obbligo di acquisizione d’ufficio delle informazioni già in possesso della Stazione appaltante o nel FVOE, riguarda solo la verifica dei requisiti di partecipazione e di qualificazione e non anche la valutazione delle offerte da parte della commissione giudicatrice e quanto al rifiuto di ricorrere al soccorso istruttorio ha ribadito che questo strumento è ammissibile solo per precisare il contenuto dell’offerta, con un supporto di tipo formale e non sostanziale, ma non per integrare la documentazione o sanare la mancata allegazione dei mezzi di prova specificamente richiesti dalla lex specialis per l’attribuzione del punteggio.
Consiglio di Stato 8574/2025
ALFA, terzo classificato in una gara per l’affidamento del servizio di riparazione e manutenzione di autoveicoli contesta l’ammissibilità delle offerte dei primi due classificati per l’assenza del listino prezzi dei ricambi, presentati in forma di link al lori sito, anomalia delle offerte ritenute troppo. Il TAR Campania nella sentenza 1667 rigetta il ricorso e ora il Consiglio di Stato conferma questa sentenza affermando innanzi tutto che la modalità di allegazione tramite link a piattaforme telematiche, pur difforme dal tenore letterale della regola prevista nel disciplinare, non aveva interferito con il raggiungimento dello scopo sostanziale della procedura – l’individuazione della migliore offerta – né aveva alterato la par condicio. Quanto all’asserita anomalia dell’offerta conferma il pacifico orientamento secondo cui il sindacato giurisdizionale su tale verifica è possibile solo in ipotesi di manifesta e macroscopica erroneità o irragionevolezza.
Consiglio di Stato 8601/2025
ALFA contesta l’aggiudicazione di una procedura di gara per la fornitura in service di macchinari lava-endoscopi, materiale di consumo e assistenza tecnica, contestando la mancata esclusione di BETA a causa della mancata conformità del prodotto offerto rispetto alle caratteristiche tecniche minime del capitolato (relative ad un pedale di apertura di una macchinario). Il TAR Veneto nella sentenza 510/2025 respinge il ricorso e ALFA appella la sentenza. Il Consiglio di Stato ora respinge l’appello e conferma la sentenza affermando che la modalità di apertura del macchinario, seppure diversa dal pedale previsto dalla documentazione di gara, deve ritenersi equivalente o meglio ancora maggiormente idonee a garantire lo standard di sicurezza richiesto, ovvero l’apertura dello strumento in modo da evitare contaminazioni, applicando una lettura sostanzialistica del requisito, che privilegia il principio del risultato.
Consiglio di Stato 8602/2025
ALFA impugna l’’aggiudicazione di una gara per il servizio di ristorazione lamentando la mancata esclusione dell’aggiudicataria per la presunta natura condizionata della sua offerta perché in caso di emergenza BETA avrebbe utilizzato cucine di operatori economici vincolati da altri contratti di appalto e previa autorizzazione, configurando quindi una condizione futura ed incerta, e per la presunta insufficienza e non conformità ai Criteri Ambientali Minimi (CAM) dei prodotti offerti in relazione al criterio premiale “Chilometro zero e filiera corta”. Il TAR Lazio nella sentenza 7899/2025 respinge il ricorso.
Ora il Consiglio di Stato ha confermato la sentenza di primo grado affermando che l’offerta di BETA non poteva ritenersi condizionata perché questa si è assunta direttamente l’obbligo di risultato di erogare le prestazioni supplementari in situazioni eccezionali, indicando una pluralità di strumenti alternativi tra i quali anche, ma non solo quello di avvalersi di centri di cottura esterni, subordinata all’autorizzazione di altri committenti, scelta che quindi non crea una condizione all’assunzione dell’obbligazione principale. Relativamente al criterio premiale del “Km0 e filiera corta”, la contestazione riguardante la presenza di singoli prodotti non conformi non è stata ritenuta rilevante ai fini dell’attribuzione del punteggio massimo, anche in considerazione del fatto che il capitolato tecnico ammetteva alcuni dei prodotti contestati e perché in ogni caso anche ALFA aveva offerto a sua volta prodotti analoghi.
Consiglio di Stato 8661/2025
La STAZIONE APPALTANTE bandisce una gara per l’acquisto di sei sistemi di scansione mobili per container e automezzi e ALFA impugna l’aggiudicazione a BETA per tre motivi: l’omessa dichiarazione di una esclusione da una gara in Belgio, ritenuta idonea a comprovare l’inaffidabilità dell’operatore economico e a integrare un grave illecito professionale, la mancata comprova del requisito di fatturato per assenza d comprova dell’avvenuto pagamento di alcune fatture. Il TAR Lazio, nella sentenza 1312/205 respinge il ricorso e ora il Consiglio di Stato conferma la decisione.
L’informazione omessa non è stata ritenuta idonea a influenzare la decisione sull’ammissione, non integrando un grave illecito professionale e la STAZIONE APPALTANTE non ha l’onere di motivare analiticamente l’ammissione, potendo la valutazione di affidabilità risultare implicita. Sul secondo motivo, il Consiglio di Stato ha condiviso l’impostazione che considera i documenti bancari attestanti il pagamento equipollenti alle fatture quietanzate, in conformità con la stessa lex specialis di gara.
Consiglio di Stato 8675/2025
ALFA e BETA, secondo e terzo classificati in una gara aperta per l’affidamento del servizio di recupero, custodia e acquisto dei veicoli oggetto di provvedimenti amministrativi ricorrono al TAR lamentando la carenza dei requisiti di partecipazione in capo all’aggiudicataria GAMMA, in particolare per l’illegittima configurazione del RTI come verticale, in quanto i suoi componenti avrebbero dovuto svolgere attività distinte, nonostante il servizio fosse considerato unitario dalla lex specialis, e la conseguente carenza dei requisiti di idoneità professionale in capo alle mandanti che non possedevano la qualificazione per tutte le attività. Il TAR Campania, nella sentenza 350/2025 respinge i ricorsi ritenendo che la conformazione del RTI GAMMA non fosse difforme dalle previsioni della documentazione di gara e che la ripartizione delle singole attività non desse luogo a un RTI di tipo verticale, data la natura unitaria del servizio.
Ora il Consiglio di Stato conferma l’aggiudicazione in favore del RTI GAMMA perché, in virtù della clausola del disciplinare che qualificava il servizio come “unitario” ma anche come “suddiviso al suo interno in più attività” ha ammesso la sua frazionabilità nell’ambito del raggruppamento senza che ciò ne comportasse la configurazione come RTI verticale, rendendo pienamente ammissibile che i singoli componenti svolgessero attività diverse e che il requisito di idoneità professionale fosse posseduto solo dall’operatore economico chiamato a eseguire la relativa attività.
Consiglio di Stato 8676/2025
La STAZIONE APPALTANTE annulla in autotutela una procedura di gara finalizzata alla stipula di un Accordo Quadro per lavori di manutenzione, suddivisa in quattro lotti, in seguito ad un’istruttoria volta ad accertare possibili accordi distorsivi della concorrenza. ALFA, risultato aggiudicatario del Lotto 2, impugna il provvedimento di annullamento, contestando la legittimità del ritiro dell’intera gara, in particolare per il lotto 2 da essa aggiudicato in assenza di vizi specifici e solo a causa di sospetti di turbativa per il Lotto 1.
Il TAR Piemonte, nella sentenza 556/2025respinge il ricorso e ora il Consiglio di Stato conferma la sentenza e ribadisce che l’esercizio del potere di autotutela, pur richiedendo la sussistenza di un interesse pubblico concreto e attuale è sorretto da un’ampia discrezionalità della STAZIONE APPALTANTE. La tutela della concorrenza giustifica il ritiro degli atti anche in presenza del mero pericolo di lesione del canone concorrenziale, non essendo necessaria l’effettiva lesione e la decisione di indire una gara unica, anche se in lotti giustifica l’annullamento dell’intera procedura dal momento che le anomalie riscontrate sul Lotto 1, caratterizzato da numerose vicende patologiche, unitamente al deficit concorrenziale evidente sugli altri lotti permettono di delineare un quadro complessivo di pericolo.
Consiglio di Stato 8679/2025
La STAZIONE APPALTANTE esclude ALFA e BETA da una procedura per l’affidamento di lavori di manutenzione perché ritiene siano controllati da un unico centro decisionale, e in seguito annulla in autotutela l’intera procedura. ALFA e BETA impugnano i provvedimenti di esclusione e, con motivi aggiunti, anche il successivo provvedimento di ritiro della gara. Ma il TAR Piemonte, nella sentenza 435/2025 respinge il ricorso e ora il Consiglio di Stato conferma la legittimità dell’operato della STAZIONE APPALTANTE ribadendo che. Ai fini dell’annullamento in autotutela, non è necessario provare l’effettiva lesione del canone concorrenziale, essendo sufficiente l’accertamento del mero pericolo di lesione. Indici di anomalia quali la provenienza delle offerte dal medesimo IP pubblico e i collegamenti societari e di parentela devono considerarsi idonei per comprovare il rischio di turbamento dell’istituto pro-concorrenziale della gara.
Consiglio di Stato 8682/2025
ALFA viene escluso da una gara per l’affidamento di servizi di vigilanza armata a seguito di una verifica dei requisiti che ha accertato la sussistenza della causa di esclusione del grave illecito professionale, ovvero il decreto di rinvio a giudizio, a carico di alcuni amministratori dell’istituto, per fatti attinenti a frode in pubbliche forniture e truffa. ALFA contesta che la STAZIONE APPALTANTE ha prima ammesso ALFA, anche in presenza della richiesta, per poi adottare il provvedimento di esclusione al momento del rinvio a giudizio, pur in assenza di elementi nuovi, trattando sostanzialmente la fattispecie come un’ipotesi di esclusione automatica senza una adeguata valutazione della gravità dell’illecito. Il TAR Sardegna, nella sentenza 221/2025 rigetta il ricorso e ALFA propone appello.
Ora il Consiglio di Stato conferma la sentenza di primo grado affermando che l’iniziale ammissione alla gara è un atto endoprocedimentale, che la STAZIONE APPALTANTE ha sempre il potere di riesaminare fino all’aggiudicazione definitiva, anche in assenza di fatti sopravvenuti. In concreto, peraltro, la motivazione evidenzia che il rinvio a giudizio, rientrando tra i mezzi di prova atti a dimostrare l’illecito professionale, unito alla gravità dei fatti commessi nell’esecuzione di appalti di vigilanza per la stessa Regione, fornisce un quadro idoneo a incidere sull’affidabilità e sull’integrità dell’operatore economico.
