La giurisprudenza della Quinta Sezione del Consiglio di Stato dal 13 al 24 ottobre 2025

Nella seconda e terza settimana di ottobre 2025 la quinta sezione del Consiglio di Stato ha pubblicato nove sentenze in tema di contrattualistica pubblica nella vigenza del D. Lgs. 36/2023:

  • Sentenza 8145/2025 in tema di dichiarazioni mendaci sui costi;
  • Sentenza 8156/2025 in tema di oscuramento dell’offerta tecnica e costi della manodopera;
  • Sentenza 8174/2025 in tema di esclusione per mancanza di requisiti soggettivi;
  • Sentenza 8175/2025 in tema di costi della manodopera;
  • Sentenza 8188/2025 in tema di annullamento della gara per errore nella determinazione della base d’asta;
  • Sentenza 8222/2025 in tema di valutazione tecnica dell’offerta in una procedura di finanza di progetto;
  • Sentenza 8225/2025 in tema di costi della manodopera;
  • Sentenza 8226/2025 in tema di omissioni di dichiarazioni e di valutazione tecnica;
  • Sentenza 8231/2025 in tema di oscuramento dell’offerta tecnica.

 

Consiglio di Stato 8145/2025

ALFA, seconda classificata in una procedura per la fornitura di materiali di vestiario ed equipaggiamento contesta l’aggiudicazione a BETA di aver reso dichiarazioni mendaci o fuorvianti a causa di una discordanza tra i costi indicati nei contratti di avvalimento e quelli dichiarati nelle schede di analisi dei costi dell’offerta. In particolare, riteneva che i corrispettivi dovuti alle imprese ausiliarie non comprendessero correttamente gli accessori (fodere e teline) e parte degli oneri generali, alterando così la reale convenienza economica dell’offerta. Secondo l’appellante, tali errori avrebbero comportato un’offerta in perdita o con utile minimo, tale da giustificarne l’esclusione.

Il Consiglio di Stato ha confermato la sentenza 2949/2025 del TAR Lazio e ha ritenuto infondate le doglianze di ALFA affermando che BETA non ha reso dichiarazioni mendaci poiché i materiali per i quai non sarebbero stati dichiarati i costi erano già correttamente inclusi in quelli previsti nei contratti di avvalimento. Ha inoltre giudicato congrua l’offerta economica, affermando che anche un utile minimo o nullo può essere sufficiente ai fini della regolarità della gara, e ha ritenuto corretta la ripartizione degli oneri generali tra le imprese della filiera.

 

Consiglio di Stato 8156/2025

La STAZIONE APPALTANTE invita due operatori economici ad una procedura negoziata per affidare la gestione di un asilo comunale e ALFA presenta due distinti ricorsi contro l’aggiudicazione a BETA, il primo in relazione alle parti di offerta oscurate nei documenti inviati in risposta al suo accesso agli atti e il secondo perché l’offerta presentava costi della manodopera troppo bassi. Il TAR Lazio con una prima sentenza ha ritenuto legittimo l’oscuramento di alcune parti dell’offerta di BETA per la tutela di segreti tecnici e commerciali e in una seconda sentenza ha affermato che non sussisteva alcun obbligo per la STAZIONE APPALTANTE di ancorare il costo della manodopera ai minimi delle tabelle ministeriali e ha ritenuto congruo il costo indicato nell’offerta dell’aggiudicataria, superiore a quello posto a base di gara.

Ora il Consiglio di Stato ha confermato integralmente le decisioni assunte dal TAR per il Lazio in particolare ha ribadito che il costo della manodopera indicato dalla STAZIONE APPALTANTE non fosse vincolante, né tale da impedire la presentazione di un’offerta congrua anche se con costi della manodopera su a quelli del bando di gara perché comunque conforme ai minimi retributivi previsti dal contratto collettivo nazionale di riferimento.

 

Consiglio di Stato 8174/2025

La STAZIONE APPALTANTE esclude ALFA da una gara pubblica per l’affidamento del servizio di tesoreria comunale a causa della mancanza di requisiti di capacità tecnica e soggettiva richiesti dal disciplinare e in particolare per aver dichiarato di aver svolto un servizio di tesoreria presso un Comune maggiore di 20.000 abitanti, quando invece dai dati ISTA risultava averne di meno e perché la società non rientrava tra i soggetti abilitati ex art. 208 del T.U.E.L. Il TAR Latina nella sentenza 839/2024.

Ora il Consiglio di Stato ha confermato la sentenza del TAR per motivi parzialmente diversi da quelli adottati in primo grado, ricordando innanzi tutto che il provvedimento di esclusione di ALFA era fondato su più motivazioni autonome, vale a dire carenza del requisito tecnico e mancanza dell’abilitazione come tesoriere non bancario e pertanto, anche se una di esse fosse stata illegittima, la legittimità dell’altra sarebbe stata sufficiente a sorreggere l’atto. In questo caso confermandosi che nel triennio preso a riferimento dal disciplinare il comune presso il quale ALFA aveva svolto il servizio di tesoreria aveva meno di 20.000 abitanti, l’esclusione è stata confermata come legittima senza neppure entrasre nel merito della questione riguardante l’abilitazione ex art. 208 T.U.E.L.

 

Consiglio di Stato 8175/2025

ALFA, contesta l’aggiudicazione a BETA di una gara per la fornitura di attrezzature ferroviarie, perché questa avrebbe presentato un’offerta anomala, non tenendo conto dell’aumento retributivo dell’ultimo rinnovo del CCNL Metalmeccanico e inoltre perché in seguito avrebbe modificato i costi in violazione dei principi di immodificabilità e sostenibilità dell’offerta economica. Il TAR Lazio nella sentenza 2335/2025 respinge il ricorso, ritenendo che i costi della manodopera di ALFA rispettavano le tabelle ministeriali vigenti al momento della e perché l’aumento delle spese generali in sede di procedimento di verifica dell’anomalia non comportava una modifica dell’offerta.

Il Consiglio di Stato ha confermato la sentenza di primo grado poiché ha ritenuto che l’offerta di BETA fosse conforme alle tabelle ministeriali vigenti al momento della gara e che l’aumento dei minimi retributivi del CCNL Metalmeccanico, intervenuto successivamente, non potesse incidere sulla legittimità dell’aggiudicazione. Ha inoltre rilevato che l’aumento delle spese generali non aveva modificato l’offerta economica, ma solo ridotto l’utile d’impresa, mantenendo invariato il prezzo complessivo. Secondo il Collegio, gli scostamenti contestati non incidevano sulla congruità dell’offerta, che restava sostenibile e remunerativa, e la stazione appaltante aveva correttamente verificato la coerenza dei costi della manodopera con i valori legali.

 

Consiglio di Stato 8188/2025

La STAZIONE APPALTANTE annulla la gara da lei stessa bandita, prima dell’aggiudicazione definitiva, ma quindi dopo la formazione della graduatoria, ritenendo che l’importo a base d’asta indicato nella lex specialis fosse errato a causa di un errore nella determinazione dei compensi dei progettisti. ALFA, prima nella graduatoria, impugna il provvedimento di annullamento ma il TAR Campania respinge il ricorso con la sentenza 02782/2025 ora confermata pienamente dal Consiglio di Stato ritenendo legittimo l’annullamento in autotutela della gara disposto dalla STAZIONE APPALTANTE poiché l’errore dei compensi dei progettisti contenuto nella lex specialis era rilevante per la determinazione della base d’asta e ha inoltre escluso la violazione dell’obbligo di comunicare l’avvio del procedimento di annullamento ad ALFA in quanto non ancora aggiudicataria.

 

Consiglio di Stato 8222/2025

ALFA impugna il provvedimento con cui è stata esclusa da una gara per un progetto di “project financing” di illuminazione pubblica, per non aver superato la soglia minima di punteggio tecnico prevista dal disciplinare e il TAR Lombardia, con la sentenza 858/2025, rigetta il ricorso ritenendo che l’intera procedura si fosse svolta nel rispetto della normativa di settore e della lex specialis di gara e che l’offerta di ALFA fosse stata valutata in modo corretto dalla STAZIONE APPALTANTE.

ALFA impugna la sentenza e il Consiglio di Stato conferma la sentenza di primo grado affermando che le valutazioni tecniche della Commissione rientrano nell’ambito della discrezionalità tecnica amministrativa e che il giudice non può sostituirsi all’amministrazione se le decisioni non sono manifestamente irragionevoli. Il Consiglio di Stato ha escluso che la lex specialis fosse illegittima o squilibrata, precisando che la scelta di privilegiare determinati criteri quantitativi rispondeva a esigenze di oggettività e di tutela della par condicio.

 

Consiglio di Stato 8225/2025

ALFA impugna l’aggiudicazione di una gara pubblica per il servizio di trasporto, custodia, mantenimento e accudimento dei cani randagi lamentando che l’’aggiudicataria BETA ha applicato un ribasso anche sul costo della manodopera senza adeguata giustificazione. E il TAR Salerno nella sentenza 718/2025 ha rigettato il ricorso affermando che non sussistevano irregolarità né sul piano della determinazione dei costi del personale né su quello della verifica di anomalia.

Il Consiglio di Stato ora conferma la sentenza di primo grado precisando che il ribasso è stato correttamente calcolato sull’intero importo a base d’asta, comprensivo dei costi della manodopera, e che l’aggiudicataria ha indicato per questi ultimi la stessa cifra stabilita dalla stazione appaltante, senza dunque ridurli.

 

Consiglio di Stato 8226/2025

La STAZIONE APPALTANTE bandisce una gara per l’affidamento della progettazione esecutiva ed esecuzione di lavori di rigenerazione urbana e ALFA contesta l’aggiudicazione a BETA che avrebbe omesso alcune dichiarazioni necessarie, non avrebbe posseduto una SOA e avrebbe presentato una offerta tecnica incompleta ma il TAR Campania, nella sentenza 2616/2025 rigetta tutte le istanze di ALFA che propone appello.

Il Consiglio di Stato ora conferma la sentenza del TAR affermando che le dichiarazioni necessarie erano state tutte presentate nelle modalità richieste e ha ribadito ancora una volta che, per quanto riguarda la valutazione tecnica, questa rientra nella discrezionalità dell’amministrazione ed è quindi sindacabile solo nei limiti del travisamento dei fatti o dell’illogicità manifesta. Nel caso di specie, il punteggio attribuito all’aggiudicataria è stato ritenuto coerente e ragionevole, non emergendo alcuna macroscopica irrazionalità.

 

Consiglio di Stato 8231/2025

ALFA partecipa a una procedura per l’affidamento di servizi di gestione del welfare aziendale evidenziando in giallo alcune parti dell’offerta che riteneva costituire segreti tecnici e commerciali, fornendo una motivazione generale a supporto della richiesta di oscuramento. La STAZIONE APPALTANTE ritenendo che l’evidenziazione anche elementi non riconducibili a veri segreti tecnici o commerciali (come l’organizzazione del portale o la rete territoriale), invitava la società a ripresentare l’offerta tecnica limitando l’oscuramento alle sole parti effettivamente ma ALFA non rispondeva a tale richiesta, sostenendo che le spiegazioni già fornite fossero sufficienti. Nella relazione di aggiudicazione, la STAZIONE APPALTANTE prendeva atto del mancato riscontro e decideva di rendere integralmente disponibile l’offerta tecnica di Jointly agli altri concorrenti, con limitati oscuramenti decisi d’ufficio. ALFA impugna questa decisione chiedendo al TAR di imporre alla STAZIONE APPALTANTE di oscurare le parti della propria offerta da essa indicate come riservate e il TAR accoglie l’istanza.

Ora il Consiglio di Stato ribalta la sentenza 2051/2025 respingendo il ricorso originario di ALFA perché ha ritenuto che questa non ha fornito una dichiarazione motivata e comprovata sulla sussistenza dei segreti tecnici e commerciali, come richiesto dalla legge ma si è limitata a evidenziare in giallo ampie porzioni della propria offerta tecnica, senza specificare quali informazioni fossero effettivamente segrete né spiegare in che modo la loro divulgazione avrebbe potuto danneggiarla sotto il profilo competitivo. Il Consiglio di Stato ha affermato che l’oscuramento delle offerte è ammesso solo in presenza di informazioni realmente riservate, individuate in modo preciso e documentato, e che la tutela del segreto tecnico o commerciale costituisce un’eccezione al principio di trasparenza, il quale rimane prevalente nelle procedure pubbliche. Ha inoltre chiarito che la nozione di segreto non può essere estesa sulla base delle peculiarità del settore economico di riferimento, poiché la partecipazione a una gara pubblica comporta l’obbligo per gli operatori di accettare un elevato livello di trasparenza.

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