La giurisprudenza del Consiglio di Stato dal 6 al 10 ottobre 2025

Nella prima settimana di ottobre 2025 la quinta sezione del Consiglio di Stato ha pubblicato quattro sentenze in tema di contrattualistica pubblica nella vigenza del D. Lgs. 36/2023:

  • Sentenza 7813/2025 in tema di ribasso dei costi della manodopera;
  • Sentenza 7815/2025 in tema di avvalimento e di verifica dei costi della manodopera;
  • Sentenza 7816/2025 in tema di esclusione per gravi illeciti professionali;
  • Sentenza 7945/2025 in tema di attribuzione del punteggio tecnico;

 

Consiglio di Stato 7813/2025

ALFA, seconda classificata in una procedura per l’affidamento di servizi relativi alla gestione di un nido aveva contestato presso il TAR Pescara l’aggiudicazione a BETA che aveva proposto un ribasso del 17% sull’intero valore dell’appalto, comprensivo anche dei rilevanti costi della manodopera. Il TAR Pescara, nella sentenza 146/2025 aveva accolto il ricorso affermando che l’articolo 41, comma 14, del codice dei contratti pubblici impone che il ribasso sia applicabile solo al valore depurato dai costi della manodopera.

BETA ha appellato la sentenza che ora è stata ribaltata dal Consiglio di stato il quale, motivando con copiosa giurisprudenza, ha affermato che i costi della manodopera non sono “intangibili” e possono essere oggetto di ribasso, purché la riduzione sia giustificata da una più efficiente organizzazione aziendale e non comporti violazioni dei minimi salariali o dei diritti dei lavoratori, perché la ratio della norma è tutelare i lavoratori e non impedire alle imprese di offrire prezzi più competitivi grazie a efficienze organizzative.

 

Consiglio di Stato 7815/2025

ALFA impugna l’aggiudicazione a BETA di un accordo quadro affermando la nullità di un contratto di avvalimento per genericità dell’oggetto e la modifica dell’offerta per la variazione dei costi della manodopera in sede di verifica della loro congruità. Il TAR e ora il Consiglio di Stato rigettano le contestazioni affermando che il contratto di avvalimento soddisfa pienamente il requisito della determinatezza del suo contenuto anche quando questo è definito relationem e che nessuna modifica dell’offerta era stata effettuata in sede di verifica dei costi della manodopera in quanto l’aggiudicatario aveva solamente giustificato l’assenza di alcuni costi della manodopera in quanto facenti riferimento ad una attività subappaltata.

 

Consiglio di Stato 7816/2025

La STAZIONE APPALTANTE esclude un partecipante ritenendo che due precedenti esclusioni di altre stazioni appaltanti e due applicazioni di penali per inadempimenti del servizio affidato configurassero  un grave illecito professionale, tale da compromettere la sua affidabilità e integrità professionale. ALFA aveva impugnato il provvedimento sostenendo che i fatti contestati fossero di entità limitata e non tali da giustificare l’estrema misura dell’esclusione dalla gara e che la STAZIONE APPALTANTE avrebbe acriticamente recepito valutazioni di altre stazioni appaltanti  senza un proprio autonomo esame critico, limitandosi a richiamarle per giustificare l’esclusione senza quindi dare adeguata motivazione.

Il TAR e ora il Consiglio di Stato hanno rigettato il ricorso affermando che la valutazione del grave illecito professionale costituisce espressione della discrezionalità amministrativa, sindacabile dal giudice solo per travisamento dei fatti, manifesta illogicità o irragionevolezza e che la STAZIONE APPALTANTE può legittimamente fondare l’esclusione su una valutazione complessiva di più episodi pregressi, anche se ciascuno di essi, singolarmente considerato, non riveste particolare gravità, purché nel loro insieme rivelino una persistente inaffidabilità dell’operatore economico. Sul difetto di motivazione ha affermato che la motivazione del provvedimento è sufficiente se consente di comprendere le ragioni essenziali della decisione, senza che sia necessario replicare puntualmente a ciascuna osservazione dell’interessato.

 

Consiglio di Stato 7945/2025

ALFA, contesta l’aggiudicazione a BETA dell’affidamento della gestione di un centro di accoglienza per richiedenti asilo affermando che la STAZIONE APPALTANTE aveva attribuito ad BETA un punteggio tecnico eccessivo per figure che non risultavano effettivamente aggiuntive rispetto alla dotazione minima richiesta.

Il TAR Friuli nella sentenza 60/2025 ha affermato che non vi fossero elementi di manifesta irrazionalità o travisamento dei fatti nell’operato della commissione ma ora il Consiglio di Stato ha ribaltato la decisione affermando che la lex specialis richiedeva personale effettivamente dedicato e aggiuntivo, non già incluso nella dotazione ordinaria e che la commissione non aveva verificato correttamente questo aspetto assegnando un punteggio illegittimo.

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